Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 4979
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Testo completo
N. r.g. 13626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13626/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CAVALLI DEBORA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. , nella persona del Curatore speciale l'avv. LODA CP_2 C.F._3
CARLA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le trascritte conclusioni:
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di causa, valutati gli atti commissivi ed omissivi del sig.
, dichiararsi, per tutto quanto esposto nel ricorso ed accertato in corso di causa, alla Controparte_1 luce anche delle relazioni depositate dai Servizi Sociali che confermano la totale assenza del sig. dalla CP_1 vita del figlio, il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore CP_2
[...] pagina 1 di 4
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento ci si rimette alla determinazione del Giudicante.
[omissis]
Per il Curatore speciale:
IN PRINCIPALITA': - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. - che il Tribunale di Controparte_1
Brescia dichiari inoltre che il padre, sig. è tenuto a provvedere al concorso al mantenimento Controparte_1 del figlio mediante versamento alla madre di un assegno periodico mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché a sostenere al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento come disciplinate nel
Protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.2016.
IN VIA SUBORDINATA: - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, disponga la limitazione della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti del figlio con attribuzione alla Controparte_1 CP_2 madre, sig.ra del potere di assumere decisioni anche con riguardo alle questioni di maggiore Parte_1 interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.
IN VIA ISTRUTTORIA: - che, qualora il sig. si renda reperibile, venga incaricato il Controparte_1 servizio sociale territorialmente competente di svolgere valutazione circa le capacità genitoriali del padre con relazione da inviare al Tribunale entro tre mesi.
Concisa esposizione delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13626/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CAVALLI DEBORA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. , nella persona del Curatore speciale l'avv. LODA CP_2 C.F._3
CARLA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le trascritte conclusioni:
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di causa, valutati gli atti commissivi ed omissivi del sig.
, dichiararsi, per tutto quanto esposto nel ricorso ed accertato in corso di causa, alla Controparte_1 luce anche delle relazioni depositate dai Servizi Sociali che confermano la totale assenza del sig. dalla CP_1 vita del figlio, il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore CP_2
[...] pagina 1 di 4
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento ci si rimette alla determinazione del Giudicante.
[omissis]
Per il Curatore speciale:
IN PRINCIPALITA': - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. - che il Tribunale di Controparte_1
Brescia dichiari inoltre che il padre, sig. è tenuto a provvedere al concorso al mantenimento Controparte_1 del figlio mediante versamento alla madre di un assegno periodico mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché a sostenere al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento come disciplinate nel
Protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.2016.
IN VIA SUBORDINATA: - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, disponga la limitazione della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti del figlio con attribuzione alla Controparte_1 CP_2 madre, sig.ra del potere di assumere decisioni anche con riguardo alle questioni di maggiore Parte_1 interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.
IN VIA ISTRUTTORIA: - che, qualora il sig. si renda reperibile, venga incaricato il Controparte_1 servizio sociale territorialmente competente di svolgere valutazione circa le capacità genitoriali del padre con relazione da inviare al Tribunale entro tre mesi.
Concisa esposizione delle
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