Trib. Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 4
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2895/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2895 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
IN 4 FE s.r.l., con sede legale in Perugia, Str. Tiberina Nord 26/P, Fraz. Ponte
Felcino, (P.I. 03149750543) in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Sig. DO
Pontani, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...]e Sig.
NO Di PA nato a [...] il [...], cod. fisc. [...]1, e della
IP Srl in liquidazione, con sede legale in Perugia, Viale Centova n. 6 e con sede
operativa in Perugia, Strada Tiberina Nord n. 26/P, (P.I. 10093210010), in persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. DO Pontani, come sopra generalizzato, rappresentate e
difese, giusta procura a margine al presente atto, dall'Avv. Francesco D. Pugliese ed
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Giada Solinas in C.so V. Emanuele, 11 -
07046, Porto Torres (SS)
attore
contro
pagina 1 di 10 IA GG, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F.: [...], difeso e rappresentato dall'avv. Roberto Marras,
giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Sassari,
Via Olbia civico 9
convenuto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse delle attrici: come da atto di citazione del 18.9.2019 e come da comparsa
conclusionale del 07.10.2024;
nell'interesse del convenuto: come da comparsa di
costituzione e risposta del 17.12.2019 e come da comparsa conclusionale del 08.10.2024;

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i propri atti di citazione, ritualmente notificati, la IN 4 FE s.r.l. e IP s.r.l. in
liquidazione esponevano:
- di aver sottoscritto, in data 15.03.2012, un contratto tra IP e l'Azienda agricola Sechi
IA, MA e ON, per la fornitura e installazione di n. 2 generatori eolici, ivi
compresi gli accessori e le opere edili;

- in tale contesto, il Sig. IA GG, quale professionista che si occupava
dell'ottenimento della convenzione da sottoscrivere tra produttore di energia e SE, veniva
incaricato da IP di eseguire la progettazione elettrica per la realizzazione dell'anzidetto
impianto, tale incarico prevedeva anche la richiesta di connessione in rete e di
riconoscimento della qualifica IAFR2 rilasciata da SE (Gestore dei Servizi Energetici) al
fine di poter ottenere tariffe incentivanti;

- nell'estate 2015 venivano iniziate le opere edili per la realizzazione dell'impianto eolico;

- in data 01.02.2016 il contratto sottoscritto da IP e l'Azienda agricola Sechi veniva
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gratuitamente ceduto alla WI 4 FE s.r.l.;

- con tale cessione WI 4 FE si impegnava a completare l'esecuzione e messa in opera
dell'impianto, mentre la IP si impegnava: “a garantire l'adempimento al contratto
15/03/2012 da parte della cessionaria, si che è tenuta, per il caso in cui quest'ultima fosse
inadempiente, anche lei stessa ad adempiere e, per il caso di risoluzione, a rispondere
anch'essa in solido dei danni”;

- l'Azienda Agricola Sechi, accettando la cessione, si impegnava a corrispondere alla
cessionaria l'importo residuo già dovuto a IP per l'esecuzione e messa in opera
dell'impianto, con un ulteriore sconto di € 4.243,00, per un totale di € 124.792,00;

- in data 22.6.2017 veniva connesso l'impianto dell'Azienda Agricola Sechi;

- quanto alla pratica per la richiesta di tariffe incentivanti, se ne occupava il sig. GG
contattando la WI 4 FE, nella persona della sig.ra CC;

- trasmessa la pratica in data 20.9.2017, il 26.4.2018 il GG trasmetteva alla WI 4 FE
la “dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici”, emessa dal SE, la quale veniva immediatamente inoltrata all'Azienda
Agricola Sechi per la sottoscrizione;
tuttavia quest'ultima contattava l'attrice per avere
chiarimenti in ordine al motivo per cui nella convenzione veniva riportata una tariffa
incentivante pari a 0,19 €/kwh in luogo di 0,268 €/kwh;

- la WI 4 FE chiedeva chiarimenti al sig. GG, il quale girava la richiesta alla SE;

- emergeva, dunque, che la ragione della diversa tariffa incentivante risiedeva nel fatto che il
sig. GG avrebbe depositato in ritardo la documentazione richiesta a SE (in data
20/9/2017 anziché in data 21/07/2017);

- a seguito di ciò, per la perdita di incentivi più vantaggiosi per la cessione di energia
elettrica per colpa dell'attrice, la ditta Sechi si rifiutava di provvedere al saldo di quanto
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dovuto alla WI 4 FE per la realizzazione dell'impianto eolico.
Concludevano, previo accertamento del ritardato adempimento del Sig. IA
GG (che avrebbe cagionato un danno alla ditta Sechi, che non è parte del giudizio),
chiedendone la condanna al pagamento del saldo da quest'ultima dovuto pari a €.
124.792,00. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. GG IA, contestando la ricostruzione in fatto e
diritto delle attrici. In particolare:
- eccepiva l'inammissibilità della domanda, facendo presente che il presunto accordo
transattivo intervenuto tra la WI 4 FE e la ditta Sechi, con cui la prima avrebbe
riconosciuto il danno subito dalla seconda e rinunciato al pagamento del saldo ancora
dovuto, non sarebbe a
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