Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 2024
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2024
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 21784/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa L D N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21784/2023 promossa da:
nato a Baghlan, in Afganistan, il 01.01.1988 (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. M G C ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Lecco, Via Azzone Visconti n. 24, presso lo studio del difensore

- ricorrente -

contro
Controparte_1
, in persona
[...] Controparte_2
del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, il ricorrente, cittadino afghano titolare di
Org permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con il fratello minore,
[...]
nato il 04.09.2005 a Baghlan, in Afghanistan, del quale è Persona_1
divenuto tutore in seguito al decesso del padre, nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto emesso dall ad in data 09.03.2023. Organizzazione_2 CP_2
1


Tale diniego risulta emesso in quanto “La guardianship non soddisfa i requisiti di cui alla legge 184/1983” e il minore “Risulta fratello dell'invitante, categoria non prevista dall'art. 29 del D.lgs 286/1998”, circostanze dalle quali è stata dedotta l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha sostenuto di aver assunto la tutela del fratello in base all'istituto della guardianship prevista nel proprio paese di origine nelle forme negoziale e giudiziale e di aver seguito tale ultima modalità, pertanto, in base ad atto attestato dalla Corte
Suprema della Repubblica Islamica in data 17.02.2021 e autenticato dalla Corte di
Appello di Kabul in data 25.02.2021;
che presentava la suddetta documentazione sin dalle prime fasi della procedura di ricongiungimento, per l'ottenimento del nulla osta;
che a seguito di rilascio dello stesso, avvenuta in data 18.03.2022, provvedeva a richiedere il visto di ingresso;
che quest'ultimo veniva emesso il 07.03.2023 e successivamente annullato, senza alcuna previa comunicazione, con il definitivo provvedimento impugnato in questa sede. Il ricorrente ha, dunque, lamentato
l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e difetto del preavviso di rigetto, nonché, nel merito, per violazione del suo diritto all'unità familiare.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 01.12.2023, disponendo la trattazione della stessa in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc., con termine alle parti per il deposito di note e documenti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 20.11.2023, contestando le avverse deduzioni e confermando la legittimità del diniego, giustificato dalla circostanza che all'atto della richiesta di ricongiungimento il richiedente non avrebbe documentato la tutela;
che l' è in grado di verificare Controparte_3
l'autenticità dei soli documenti pakistani e che, in ogni caso, la guardianship risulta priva dei requisiti necessari per essere parificata all'adozione e altresì all'istituto della kafalah, richiamato da parte ricorrente, perché istituto di carattere temporaneo e provvisorio, automaticamente privato della sua efficacia al compimento della maggiore età del beneficiario. In conclusione, parte resistente, ha chiesto disporsi il rigetto del ricorso per inammissibilità e/o infondatezza.
Con note del 28.11.2023 parte ricorrente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiamando quanto già rappresentato ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
2
Con note di trattazione scritta parte resistente si è riportata alle conclusioni in atti.
All'esito dell'udienza in modalità cartolare la causa è stata rimessa in decisione.
***
Il ricorso deve ritenersi fondato alla luce delle considerazioni che seguono.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi Organizzazione_3
necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, come documentato in atti, il ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il fratello minore di cui si è dichiarato tutore, nulla osta che, verificati i relativi presupposti, gli è stato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecco in data 18.03.2022.
Tuttavia, in data 09.03.2023, dopo un primo rilascio di visto avvenuto il 07.03.2023,
l di ha dapprima provveduto all'annullamento e Organizzazione_2 CP_2
conseguentemente al rigetto della richiesta del visto nei confronti del minore interessato, rappresentando la sussistenza del rapporto fraterno e contestando l'effettiva esistenza del rapporto di tutela dedotto a fondamento della domanda. In particolare, come meglio circostanziato dall'Amministrazione resistente in sede di costituzione in giudizio, il primo rilascio sarebbe stato effettuato sulla base del falso ideologico di un rapporto di paternità, poi smentito dagli accertamenti effettuati;
che la guardianship non era stata in tale sede menzionata e che in ogni caso non avrebbe potuto comportare l'accoglimento della domanda per l'inidoneità dell'istituto a configurare un rapporto assimilabile all'adozione e/o alla . Controparte_4
In primo luogo, occorre evidenziare che quanto affermato da parte convenuta trova smentita nella stessa documentazione da questa allegata, ovvero da copia del certificato di morte e custodia legale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi