Trib. Torino, sentenza 28/06/2024, n. 3752

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 28/06/2024, n. 3752
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3752
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

Rg n. 6112/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 28.06.2024, alle ore 15.20, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Fanelli;
per parte convenuta l'avv. Giacolono.
È altresì presente il Gop in tirocinio dott. Marcello Picchio.
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.
L'avv. Fanelli contesta la decisione del Giudice di Pace in punto difetto di procura e rappresentanza in primo grado. Sul merito si richiama al ricorso, essendo il telelaser stato solo oggetto di approvazione, come statuito dalla Cassazione di recente (10505/2024);
chiede
l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Giacolono si richiama alla comparsa ed insiste per il rigetto dell'appello, ritiene corretta la decisione del Giudice di Pace in punto delega. Si richiama a precedenti di questo Tribunale a lei favorevoli, e ricorda che gli apparecchi erano stati acquistati quando non esisteva l'omologazione per mancanza dei decreti attuativi, ma solo l'approvazione.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
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Terminata la camera di consiglio, alle ore 15.50, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6112/2024 del R.G. Civ. promossa da
PA AZ TI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fanelli, presso il cui studio in
Torino, corso Re Umberto n. 88, è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in atti;

RICORRENTE in appello contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Giacolono, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Corte di Appello n. 16, presso l'Avvocatura comunale;

RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 24.05.2024:
Per la ricorrente in appello:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
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riformare l'impugnata sentenza n. 3751/2023 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata il 14/12/2023 e, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nullo e/o annullare siccome illegittimo il verbale di contestazione del Comune di Torino n. 224231/2023/W del 30/4/2023, notificato in data 8/6/2023.
Con il favore di competenze e spese di giudizio.
Per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede che la sanzione venga contenuta nel minimo edittale, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria deduzione, eccezione ed istanza;
se del caso, anche provvedendo nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.:
In via principale
Respingere l'avversario appello poiché infondato in fatto e diritto, per l'effetto confermando la sentenza del Giudice di Pace di Torino (dott. Accossato) n. 3751 del 14 dicembre 2020 e adottando ogni conseguente statuizione.
In subordine
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano fondate le censure di cui al primo motivo di appello, comunque respingere tutti i motivi di contestazione svolti avverso il verbale meccanizzato di
P.M. n. 224231/2023/W del 30 aprile 2023, oggetto di originario gravame, confermandone in toto la legittimità.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% ex art. 2 e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. Iva e Cpa non dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento PA AZ TI proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3751/2023 che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. 224231/2023/W del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino, notificato in data 8/6/2023, a mezzo del quale gli veniva contestata, quale proprietario del veicolo Toyota Corolla tg. GN664EV, la violazione dell'art. 142, comma 9 del
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Codice della Strada (eccesso di velocità), asseritamente commessa in Torino, corso Grosseto n.
18, ed accertata a mezzo rilevatore automatico di infrazione in postazione fissa Telelaser TruCam
HD matr. TC008483.
Avverso il suddetto verbale di accertamento PA AZ TI presentava tempestivo ricorso innanzi al Giudice di Pace di Torino con delega per la rappresentanza ex artt .82 e 317 c.p.c. al dott. Mario TT, allegando: 1) l'illegittimità dell'accertamento per essere stato effettuato mediante apparecchio semplicemente approvato dal Ministero e non omologato come imposto dalla legge;
2) l'illegittimità del verbale per mancanza della contestazione immediata in assenza di idonea giustificazione nel verbale;
3) l'illegittimità del verbale per difetto di prova della presegnalazione e visibilità della postazione di controllo;
4) l'inadeguatezza della prova fotografica.
Il Comune di Torino contestava avanti al Giudice di Pace
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