Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 74
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 13 gennaio 2025 nella causa civile iscritta al n. 2383 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
AT DE SA (C.F. [...]) e TI DE SA (C.F.
[...]), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Pettinicchio Emilio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso alla via Piccinino n. 23 in Torremaggiore come da procura in atti,
ATTORI
E
A.N.A.S. S.P.A. (C.F. 02133681003), rappresentata e difesa dall'avv. Cavalli Maria Teresa e ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa alla via Isonzo n. 23 in Foggia come da procura in atti. CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 i procuratori delle parti in causa hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto quanto segue:
pagina 1 di 4 “1 ) dato atto che l'accadimento per cui è causa si è verificato per colpa del l'A.N.A.S. S.p.A. (ex art.2051
o 2043 c.c.) condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.450,00 in favore del sig. De SA AT, a titolo di risarcimento dei danni a cose dallo stesso patiti, nonché della somma di € 5.915,00 in favore della sig.ra De SA TI, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni personali (comprensivi di spese documentate) da quest'ultima subiti, o
dei diversi importi maggiori o minori accertandi nel corso del giudizio, o da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed all'indennità di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro il limite massimo dello scaglione sub lettera e) della tabella 1 allegata alla L.488/1999 e successive modifiche, e cioè € 26.000.00. che si dichiara come valore della presente controversia ai sensi dell'art.
9. comma 5. L.488/99 e successive modifiche, con un contributo unificato pari ad € 237.00;
2) con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come per legge.”
Si costituiva in giudizio l'Azienda convenuta chiedendo emanarsi i seguenti provvedimenti di giustizia:
“… nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, così come proposta e formulata, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali: in via meramente subordinata, ove risulti un qualsivoglia obbligo risarcitorio
in capo alla esponente Società, liquidare il danno secondo le rigorose risultanze istruttorie
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 13 gennaio 2025 nella causa civile iscritta al n. 2383 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
AT DE SA (C.F. [...]) e TI DE SA (C.F.
[...]), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Pettinicchio Emilio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso alla via Piccinino n. 23 in Torremaggiore come da procura in atti,
ATTORI
E
A.N.A.S. S.P.A. (C.F. 02133681003), rappresentata e difesa dall'avv. Cavalli Maria Teresa e ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa alla via Isonzo n. 23 in Foggia come da procura in atti. CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 i procuratori delle parti in causa hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto quanto segue:
pagina 1 di 4 “1 ) dato atto che l'accadimento per cui è causa si è verificato per colpa del l'A.N.A.S. S.p.A. (ex art.2051
o 2043 c.c.) condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.450,00 in favore del sig. De SA AT, a titolo di risarcimento dei danni a cose dallo stesso patiti, nonché della somma di € 5.915,00 in favore della sig.ra De SA TI, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni personali (comprensivi di spese documentate) da quest'ultima subiti, o
dei diversi importi maggiori o minori accertandi nel corso del giudizio, o da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed all'indennità di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro il limite massimo dello scaglione sub lettera e) della tabella 1 allegata alla L.488/1999 e successive modifiche, e cioè € 26.000.00. che si dichiara come valore della presente controversia ai sensi dell'art.
9. comma 5. L.488/99 e successive modifiche, con un contributo unificato pari ad € 237.00;
2) con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come per legge.”
Si costituiva in giudizio l'Azienda convenuta chiedendo emanarsi i seguenti provvedimenti di giustizia:
“… nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, così come proposta e formulata, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali: in via meramente subordinata, ove risulti un qualsivoglia obbligo risarcitorio
in capo alla esponente Società, liquidare il danno secondo le rigorose risultanze istruttorie
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