Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 189
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 738/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 13.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
DI CO AR (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
COSTA GAETANO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
SABATINI AVV. FRANCO (C.F. [...]), in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO SABATINI (C.F. 01645490689), rappresentato e difeso dagli avv.ti GROSSI LUCA e MILIA GIULIANO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione Licenziamento discriminatorio/ritorsivo.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 6.06.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, DI CO AR conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l'Avv.
SABATINI FRANCO, in proprio e quale legale rappresentante dello Studio Associato IN, affinchè venisse “dichiarato nullo e comunque illegittimo il licenziamento irrogatole dall'Avv.
Franco IN il 10 novembre 2022, in quanto discriminatorio, ritorsivo e comunque privo della giusta causa;
conseguentemente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 300/70, ordinare ai resistenti la reintegrazione nel posto di lavoro della Di CO, condannandoli altresì al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condannare, altresì, lo Studio Legale Associato IN
e l'avv. Franco IN a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente in una misura pari ad € 40.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Deduceva la ricorrente: di essere stata assunta con decorrenza dal 21.04.2020 quale segretaria personale dell'Avv. Franco IN con contratto a tempo indeterminato part time ed inquadramento nel III Livello del CCNL Studi Professionali;
di aver sin da subito riscontrato che l'Avv. IN era una persona dal carattere molto autoritario, forte, poco paziente con conseguenti difficoltà nella collaborazione con lo stesso;
di aver notato già dai primi mesi strani comportamenti posti in essere dal suddetto il quale era, in particolare, solito toccarsi i genitali, condotta in un primo tempo attribuita ai problemi prostatici di cui soffriva;
di aver, invece, realizzato, a partire dal mese di settembre 2021, che l'Avv. Franco IN poneva in essere veri e propri atti di autoerotismo in sua presenza creando una situazione di forte imbarazzo e disagio;
di aver trovato il coraggio di parlare con i figli dell'Avv. IN, IA e ES, soltanto dopo le ferie estive dell'estate
2022 apprendendo che gli stessi erano già a conoscenza dei comportamenti del padre;
di essersi messa in malattia a causa di uno stato di stress psicofisico che tale situazione lavorativa le aveva cagionato, malattia poi protrattasi più a lungo del previsto stante lo stato d'ansia e il panico che la affliggevano;
di aver ricevuto in data 21.10.2022 una lettera di addebito disciplinare dall'Avv.
Franco IN il quale le contestava, da un lato, di averlo diffamato attribuendogli comportamenti integranti molestie sessuali e, dall'altro, di aver manifestato scarso ordine e professionalità nell'archiviazione dei files;
di essere stata poi licenziata con successiva comunicazione del
10.11.2022 nonostante da parte sua la negazione di ogni addebito. Lamentava, quindi, la Di
CO la natura discriminatoria del licenziamento intimatole essendo evidente che gli atti posti in
essere dinanzi a lei dall'Avv. Franco IN integravano molestie idonee a ledere la sua dignità, umiliandola;
dunque, il licenziamento era palesemente nullo con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l'Avv. Franco IN, il quale contestava integralmente l'avversa ricostruzione dei fatti in quanto del tutto inconferente alla realtà.
Sottolineava, infatti, parte resistente di essere affetto da problemi prostatici oramai da lungo tempo tanto da essere stato sottoposto sin dall'anno 2018 a ben cinque interventi chirurgici (l'ultimo dei quali il 17.03.2021) e che l'atto di stringersi i genitali faceva parte della rieducazione ad una corretta minzione;
di soffrire, comunque, di incontinenza urinaria tanto da dover far uso di pannoloni stante la notevole difficoltà di contenere e dominare i propri stimoli. Negava nel modo più assoluto di aver mai compiuto in presenza della ricorrente comportamenti di natura sessuale essendosi sempre limitato – peraltro con notevole imbarazzo non trattandosi di situazione semplice da affrontare – a porre in essere quelle azioni meccaniche che lo aiutavano quantomeno a contenere il proprio problema di salute.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa per mezzo delle prove documentali ed orali, all'udienza del 13.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame dei documenti prodotti dalle parti e delle deposizioni rilasciate dai testi nel corso della lunga istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato e non possa essere accolto per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Lamenta la Di CO la nullità del licenziamento perché discriminatorio o, in via subordinata, ritorsivo.
Come è noto, è discriminatorio il licenziamento intimato per motivi etnici, razziali, di orientamento sessuale, di stato di disabilità, di lingua, nazionalità, religione.
Nello specifico, costituisce discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando il titolare del fattore di rischio e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
Quel che rileva, dunque, è che, in presenza di situazioni analoghe, sia stato posto in essere un atto o un comportamento pregiudizievole e, comunque, sia stato attribuito un trattamento meno favorevole ad un lavoratore in ragione del fattore qualificato di diversità di cui sia portatore
Con orientamento oramai costante e consolidato, ribadito anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che "La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della L. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della L. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n.
76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art.
1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico" (ex multis Cass. N. 6575/2016; vedi anche Cass. N.
28453/2018 e n. 9665/2019 le quali hanno ribadito che, a differenza del licenziamento per motivo ritorsivo, la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo;
da ultimo Cass. Nn. 2414/2022 e 13934/2024).
La Direttiva n. 2000/78, attuata in Italia dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, ha disposto l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, che includono anche le condizioni di licenziamento, a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato, garantendone la tutela giurisdizionale. L'art. 2 del richiamato Dlgs. prevede che nella nozione di discriminazione rilevano anche le molestie commesse per motivi legati alla disabilità che la norma parifica agli atti discriminatori: "Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo". La giurisprudenza di legittimità ha adottato una nozione oggettiva di discriminazione la quale "opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta, e a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro" (Cass. N. 6575/2016).
Ed ancora, per quanto qui di interesse, l'art. 26 del Dlgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) prevede che “1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale,