Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2024, n. 1933

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2024, n. 1933
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1933
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 487/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. B M' Presidente-Relatore dott. A C Giudice dott. S G G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. G C
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...] (C.F. CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti N C, M M C.F._2
ed E B
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 11.09.2016 in Corigliano Calabro con (atto n. 26, parte I, CP_1 serie -, anno 2016);
che dall'unione nasceva un figlio, in data Persona_1
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27.09.2019;
lamentava che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa di una incompatibilità caratteriale tale da compromettere l'affectio maritalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: ”a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre il collocamento del figlio minore con la madre presso l'abitazione familiare in via Gorizia, 73
Corigliano di 87064 Corigliano-Rossano (CS), con affidamento congiunto a entrambi i genitori;
c) Assegnare la casa familiare in via Gorizia, 73 a.u. Corigliano di 87064 Corigliano-
Rossano alla resistente, ;
d) Stabilire un assegno mensile per il CP_1 mantenimento del figlio minore di € 150,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. Nulla per il coniuge;
e) Regolamentare la frequentazione dei figli minori in questi termini: Il padre potrà avere e tenere i figli minori con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente alle esigenze del minore. In caso di disaccordo tra i genitori l'Istante chiede che il Decidente Voglia disciplinare come di seguito la frequentazione del padre: − lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
16,00 alle 20,00 con impegno a curare, nello stesso intervallo di tempo, le esigenze personali del figlio, facultando le parti, in rapporto alle rispettive esigenze, ma soprattutto in considerazione dell'esigenze del minore, di concordare giorni e ore diverse;
− Disporre altresì il diritto per il padre di trascorrere alternativamente il giorno di sabato o domenica di ogni settimana con il figlio minore dalle ore 9,00 alle ore 20,00. − Facultare i genitori a concordare di volta in volta le frequentazioni e il soggiorno del minore presso ciascun genitore, anche per le festività e per le vacanze estive. In caso di disaccordo disporre le seguenti determinazioni:
Il minore, nel rispetto del principio di alternanza, trascorra con ciascun genitore un periodo continuativo di 7 giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale;
di gg. 3 durante le vacanze pasquali, alternando il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
di almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo. − Facultare le parti all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio nonché a presentare reciproco assenso all'eventuale espatrio del minore;
- Con vittoria sempre e comunque, condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.”.
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Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale - pur aderendo CP_1
alla declaratoria di separazione personale dei coniugi - contestava le avverse deduzioni.
In particolare, la resistente confermava che la convivenza era divenuta intollerabile, ma sosteneva che ciò avveniva a causa dei comportamenti del ricorrente, il quale - soprattutto dopo la nascita del piccolo – aveva accentuato il suo atteggiamento aggressivo ed Per_1
infantile, dando priorità agli amici, alla palestra ed al divertimento. Invero, la stessa già nel
2020 aveva comunicato al marito la sua intenzione di separarsi. La specificava, altresì, CP_1
che la casa coniugale, di proprietà della madre, le era stata concessa in occasione del matrimonio, ma questa doveva essere una soluzione temporanea, in quanto il ricorrente le aveva promesso che avrebbe acquistato una nuova casa, invece, nottetempo si era allontanato dalla casa coniugale e la stessa – rimasta insieme al figlio priva di sostentamento materiale e morale – si era trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori. In ultimo, evidenziava che alla cura ed al mantenimento del figlio aveva provveduto sempre da sola e che il ricorrente da quando si era allontanato aveva mostrato un totale disinteresse verso il bambino.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “A – Dichiarare la separazione giudiziale
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