Trib. Ferrara, sentenza 31/10/2024, n. 1067
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 197/2022 del R.A.C.C. in data 28/01/2022, introdotta
d a
- CONSORZIO GESTIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI - COPPARO SOC.
COOP. SOCIALE (C.F. 01729610384), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ELISA
CODELUPPI, elettivamente domiciliato in Via Sani 42123 REGGIO
EMILIA, presso il difensore avv. CODELUPPI ELISA attore
c o n t r o
- COMUNE DI COPPARO (C.F. 00053930384), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DOMENICHELLI
VITTORIO elettivamente domiciliato in GALLERIA BERCHET 8
(PADOVA) presso lo studio dell'avv. DOMENICHELLI VITTORIO -
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA (C.F. 01741290389), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
BACCARINI ALESSANDRA e elettivamente domiciliato in VIA
Pag. 1
COMACCHIO 62 (FERRARA) presso lo studio dell'avv. BACCARINI
ALESSANDRA convenuto
e c o n t r o
- UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUME (C.F. 01801760388), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
OPPI RENZO elettivamente domiciliato in Corso Ercole I d'Este 1
(FERRARA) presso il difensore avv. OPPI RENZO
terzo chiamato avente per oggetto: Appalto di opere pubbliche, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13/06/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per il CONSORZIO GESTIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI - COPPARO
SOC. COOP. SOCIALE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale
ACCERTARE il parziale inadempimento del Comune di Copparo e dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Copparo agli impegni assunti nel Verbale n. 5 del 02.11.2017 e consacrati nella scrittura del 13.11.2018
e per l'effetto DIRSI E DICHIARARSI tenuti i Convenuti in persona dei legali rappresentanti p.t. alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e al compimento degli atti pregressi e conseguenti.
In via subordinata
Nel caso non venga accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da Unione Terre e Fiumi DIRSI E DICHIARARSI tenuta quest'ultima in persona del legale rappresentante p.t. alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e al compimento degli atti pregressi e conseguenti
Pag. 2 In ogni caso
Con vittoria di spese competenze e onorari
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3.
Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
- per il COMUNE DI COPPARO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione, istanza rigettata, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, per i motivi esposti in atti;
- ancora in via preliminare, subordinatamente al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune di Copparo, per i motivi esposti in atti, e accertare e dichiarare la legittimazione passiva – in relazione alle domande formulate dall'attrice - dell'Unione di Comuni “Terre e Fiumi” e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione del Comune convenuto;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono, nel merito, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata, per i motivi esposti in atti;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di accoglimento delle domande attoree - accertato e dichiarato che il Comune di Copparo ha provveduto al riequilibrio del piano economico finanziario della concessione oggetto di causa calcolato in euro 335.624,47, mediante pagamento all'attrice dell'importo di € 120.000,00, della concessione a
Co.Ge.Sa di due case protette per la durata di dieci anni corrispondente ad un canone complessivo di euro 90.000, oltre all'applicazione di un'aliquota
Pag. 3 IMU agevolata del 0,86% anziché del 1,02%, per conto dell'Unione dei
Comune e/o di tutti i Comuni ad essa aderenti - per l'effetto condannare la terza chiamata a restituire al Comune quanto pagato in eccedenza rispetto alla quota di partecipazione del medesimo Comune di Copparo all'interno dell'Unione o la diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata in via equitativa;
- in via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, da parte convenuta e dalla terza chiamata per i motivi esposti in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, come specificato nella memoria ex art. 183, comma 6° n. 3) c.p.c. del 5.1.2024.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
- per la AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA: “Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza disattesa e reietta
In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Azienda Speciale Servizi alla
Persona di Copparo in quanto non è parte dell'atto aggiuntivo e di conseguenza non tenuta ad alcun obbligo di sottoscrizione, e per l'effetto dichiarare l'estromissione della convenuta dal presente procedimento;
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di cui sopra,
B) in via principale nel merito rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa esposte, non sussistendo in capo alla convenuta alcun inadempimento agli obblighi assunti nella scrittura del 13.11.2018 e, pertanto, dichiarare non sussistere in capo ad all'Azienda Speciale Servizi
Pag. 4 alla Persona di Copparo l'obbligo alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo ed al conseguente adempimento degli atti pregressi e conseguenti
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via Istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nella 2°
e nella 3° memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate rispettivamente in data 15.12.2023 e 06.01.2024.
Si chiede la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche”.
- per UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUME: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi rispetto alle domande svolte nei suoi confronti, nel merito, rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in esposto.
Per l'istruttoria
Acquisire i verbali della Commissione istituita in sede di Mediazione demandata che ha sostanzialmente proseguito i lavori approdati alla firma del Verbale n. 5 del 02.11.2017 e consacrati nella scrittura del
13.11.2018.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Co.Ge.sa Soc. Coop –
Consorzio Gestione Centro Servizi Anziani - Copparo soc. coop, ha convenuto in giudizio il Comune di Copparo e la Azienda Speciale Servizi alla Persona formulando le seguenti conclusioni: “in via principale accertare il parziale inadempimento del Comune di Copparo e dell'Azienda
Pag. 5 Speciale Servizi alla Persona di Copparo agli impegni assunti nel Verbale n.
5 del 02.11.2017 e consacrati nella scrittura del 13.11.2018 e per l'effetto dirsi e dichiararsi tenuti i Convenuti alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo
e al compimento degli atti pregressi e conseguenti”.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
A) l'associazione fra i comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia,
Tresigallo, Formignana e Ro aveva pubblicato un bando (ai sensi dell'art. 37 L.109/1994) per la realizzazione e gestione di un
Centro di Servizi per anziani non autosufficienti (CdS) localizzata in Comune di Copparo;
B) con delibera di C.C. n. 51 del 20 luglio 2005 il Comune di Copparo aveva approvato la proposta dell'ATI ID – CIR - CMR ritenendola di pubblico interesse;
C) con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica n. 20 del
7 giugno 2006 si era proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione alla compagine costituita dalla ID Coop. Soc. a.r.l. onlus, capogruppo e C.M.R. Soc. Coop a.r.l., C.I.R. Soc. Coop a.r.l.
Coopcostruzioni Soc. Coop. a.r.l. Ocem Impianti Soc. Coop. a r.l., mandanti, cui è subentrata la società di progetto Co.Ge.Sa soc.
Coop costituita fra le imprese partecipanti l'ATI;
D) in data 6 giugno 2007 il Comune di Copparo aveva sottoscritto con l'ATI aggiudicataria la convenzione per la concessione, costruzione e gestione del Centro di servizi costituto da una casa protetta per 80 posti letto, un centro diurno integrato per 10 posti dedicati, due appartamenti di pronta emergenza, un centro produzione pasti, spazi verdi e area adibita a parcheggio (Rep. N°
14739 registrato in Ferrara il 26 giugno 2007 con N° 236 – serie 1 doc. 1);
Pag. 6
E) la convenzione era stata oggetto di integrazione e modifica in data
10 ottobre 2007 e in data 19 ottobre 2009 con estensione anche ad ASSP delle obbligazioni a carico del Concedente come definite nella Convenzione sottoscritta in data 6 giugno 2007 ed in particolare quelle in materia di occupancy e l'impegno a concorrere in via solidale secondo le modalità previste nella concessione e per la durata di ASSP di anni 12 (2008 – 2020) alla eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione limitatamente all'aspetto relativo alla
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