Trib. Torino, sentenza 18/06/2024, n. 3540

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 18/06/2024, n. 3540
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3540
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 2588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
AH NE e TE NE rappresentati e difesi dall'avv.
CRAPANZANO FEDERICO presso cui hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTI contro
AL NE
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, in via principale: dichiarare con sentenza l'interdizione del sig. NE OR, emanando ogni conseguente e necessario provvedimento, procedendo ai sensi e per gli effetti degli artt. 717 CPC e 419, comma III, CC alla nomina, quale tutore (anche provvisorio) dell'interdicendo, del di lui figlio e odierno ricorrente, sig. NE AN;
in via subordinata: qualora non si ravvisassero i presupposti per pronunciarsi l'interdizione del sig.

NE OR, istituire l'amministrazione di sostegno, per tutte le ragioni indicate in atti, e procedendo alla nomina, quale amministratore di sostegno, del di lui figlio e ricorrente, sig. pagina 1 di 4 NE AN, adottando ogni conseguente e necessario provvedimento, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare”.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2024, AH NE e TE NE chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio o in subordine l'istituirsi dell'amministrazione di sostegno nei confronti di AL NE, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del got all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 13.05.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che AL NE è affetto da sindrome ansioso-depressiva (cfr. relazione A.S.L. TO.5
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