Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 28
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12149/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SCHIAVO MARIALUISA e FACCOLI MATTEO e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TOLASI VITTORIO ANGELO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 28/06/2024, con cui e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento delle figlie e Per_1
(nate il 22.1.2011);
Per_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 17.12.2024, e rinunciato al tentativo di conciliazione;

Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;

Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Disporre l'affido condiviso delle figlie minorenni e ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita in Rovato (BS) via Toscana n. 9/A. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi.
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Tribunale Ordinario di Brescia
2) QUANTO ALLE FREQUENTAZIONI PADRE/ FIGLIE Il padre avrà la facoltà di vedere le figlie ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità delle minori e, in ogni caso:

2.a) Ogni settimana: il mercoledì dalle 18.30, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre, tenendole con sé per la cena ed il pernottamento, accompagnandole a scuola la mattina del giovedì.

2.b) A settimane alterne: il martedì dalle 18.30, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre o presso la scuola di danza, tenendole con sé per la cena e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore 21.30.

2.c) Il fine settimana:
- nelle settimane in cui tiene le figlie il martedì sera, dal sabato dalle ore 12.00, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre, tenendole con sé per il pranzo sino alla domenica alle ore 21.30, allorché le riaccompagnerà presso la madre;

- nelle settimane in cui non tiene le figlie con sé il martedì sera, dal venerdì alle 18.30, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre, tenendole con sé per la cena ed il pernottamento, sino alle ore 16,00 del sabato, allorquando le riaccompagnerà presso la casa materna.

2.d) Mesi estivi non scolastici: i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno la collocazione delle figlie per le vacanze estive, fermo il diritto rispettivo di trascorrere con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi.

2.e) Vacanze natalizie: salvo diversa intesa in ragione del prevalente interesse delle minori, le figlie trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi, ripartiti di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e delle necessità delle figlie secondo il calendario del periodo natalizio che sarà concordato tra i genitori entro il giorno 1° dicembre di ogni anno, seguendo in ogni caso il criterio dell'alternanza delle festività come segue disciplinato:
- dal termine della scuola (23 dicembre) sino alla mattina del giorno di S. Stefano alle ore 11.30 allorché saranno riaccompagnate presso la casa dell'altro genitore;

- dalle ore 16.30 del giorno 31 dicembre e sino alle 11.00 del giorno 2 gennaio allorché saranno riaccompagnate presso la casa dell'altro genitore;

- il giorno 6 gennaio, coincidente con il giorno del compleanno del GN le figlie staranno sempre con il Parte_2 padre dalle ore 11 sino alle ore 21.30.

2.f) Vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il periodo dalla fine della scuola sino al giorno di Pasqua alle ore 19.00 (cena
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