Trib. Milano, sentenza 26/01/2025, n. 662
TRIB Milano
Sentenza
26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 40662/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40662 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA ON VI (C.F. [...]) e CO ED (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Diego Antonio Molfese in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Carlo Poma n. 37 ATTORI E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526 - P. IVA 01483500524), in persona del procuratore Maurizio Tedesco, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Largo Donegani n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
CONCLUSIONI: attori “Voglia l'Ill.mo Giudice designato, contrariis rejectis così: GIUDICARE Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità di Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore per la violazione dei doveri informativi di cui alle normative di settore, del TUF e del regolamento Consob nonché delle norme del codice civile, come meglio specificati in atti, con riferimento sia all'attività di intermediazione che a quella di custodia ed amministrazione dei titoli ed in conseguenza del totale azzeramento del titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni cagionati agli attori che si quantificano nella somma di € 150.000,00 oltre agli ulteriori danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (tasso 1,5%- 2%);
oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle somme dovute al soddisfo o condannarla al pagamento della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa.
2) Condannare Monte dei Paschi Spa ai sensi dell'art 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 per la mancata prosecuzione del procedimento di mediazione rg. AM 1977/22.
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed anche della fase di mediazione. In via istruttoria
pagina 1 di 12 A) Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati, non ammessi con ordinanza istruttoria, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte. 1) “Vero che nel corso degli anni i Sig.ri BI, per gli investimenti dei loro risparmi si sono sempre affidati alle indicazioni fornite dalla filiale Ag. 17- Via Filippetti 1 Milano”;
8) “Vero che dopo il default di MPS del 2016, le obbligazioni subordinate vengono vendute solo a banche, fondi e assicurazioni con esclusione dei singoli risparmiatori”;
B) Ammettersi, occorrendo CTU tecnica matematica contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla Banca MPS ai Sig.ri BI, a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi. Si indicano a testi: Sig. CO VI, presso filiale Banca Monte dei Paschi di Siena di Monza, piazza Trento e Trieste 17/E.”
per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori, siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, tenere conto dell'esborso effettivamente eseguito per l'investimento oggetto di causa pari ad € 149.892,90 (in quanto le obbligazioni erano state acquistate ad un prezzo inferiore alla pari rispetto al valore nominale) e detrarre dai suddetti importi in ipotesi riconosciuti alle attrici, il valore delle cedole incassate sui titoli oggetto di causa pari a complessivi € 25.746,00 (oltre alle ritenute fiscali che la Banca ha versato come sostituto di imposta) nonché il controvalore delle azioni assegnate a seguito della conversione e detenute alla data in cui sono state riammesse alla contrattazione (ovvero il 25.10.2017, al prezzo unitario di € 4.55, pari ad di € 78.901,55 – n. 17341 azioni burden x 4,55,) (1), a titolo di compensatio lucri cum damno, nonchè i danni, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che gli attori avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.;
- in via istruttoria, si insiste per il rigetto della CTU matematica-contabile, in quanto palesemente generica ed esplorativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. RE CO e AV BI hanno convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore con riferimento sia all'attività di intermediazione sia all'attività di custodia e amministrazione dei titoli, con riguardo all'azzeramento del valore del titolo 1177620 BMPS 10/20 5.6 e, per l'effetto, hanno chiesto di condannarla al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale investito, ossia euro 150.000,00, oltre agli ulteriori danni subiti, compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (1,5% -2%), oltre a rivalutazione e interessi. Gli attori hanno sostenuto che:
- erano stati clienti della banca Monte dei Paschi di Siena per molti anni e avevano investito nel corso del tempo somme variabili su indicazione dei dipendenti della banca, ai quali gli attori si erano sempre affidati non avendo una specifica competenza in materia di strumenti finanziari;
- in particolare, su indicazione del consulente presso l'agenzia di Milano in Corso Lodi, avevano acquistato i seguenti strumenti finanziari “Titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per il valore di € 100.000,00”, “Titolo 43552580 BMPS 08/18 TV per € 200.000,00” e “Titolo 13777990 BMPS per € 200.000,00”;
pagina 2 di 12
- nel 2014 il capitale investito del titolo 1077620 era stato aumentato ad euro 150.000,00;
- gli attori avevano scoperto che il valore del titolo in questione al 31.12.2016 si era completamente azzerato, senza nel corso degli anni fossero state incassate delle cedole e nell'estratto del conto titoli dell'anno 2017 non era nemmeno fatta più menzione del titolo in questione;
- all'epoca della sottoscrizione, i clienti non erano stati informati che si accingevano ad acquistare obbligazioni subordinate - in relazione alle quali il pagamento delle cedole o il rimborso del capitale sarebbe stato subordinato, in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente, alla soddisfazione di altri creditori, non subordinati – che erano comunque soggette ad un rischio maggiore rispetto a quelle ordinarie né, tantomeno, nel corso del rapporto gli attori avevano ricevuto aggiornamenti sullo stato di difficoltà dell'emittente;
- nel corso dell'anno 2022, era stata chiesta alla banca la consegna della documentazione relativa ai titoli acquistati ma la stessa non aveva avuto un riscontro effettivo, così che gli attori avevano dato avvio al procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo. Gli attori hanno quindi agito in relazione al solo titolo n. 1077620, invocando la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, ai sensi dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla Consob, rilevando a tal fine che la banca non aveva fornito alcuna indicazione circa la natura subordinata dei titoli e che, in seguito al noto default di MPS e all'intervento normativo di cui al d.l. n. 237\2016, erano state adottate delle misure volte a preservare la stabilità finanziaria degli istituti bancari con ripartizione degli oneri (cd. Burden sharing) con alcune categorie di creditori della banca e, per quello che rileva in questa sede, con i titolari di obbligazioni subordinate ai quali era stata imposta la conversione forzosa delle obbligazioni detenute in azioni della banca di nuova emissione, secondo un rapporto di conversione ancorato a parametri di legge. Ciò aveva comportato l'aumento di capitale della Banca e aveva reso applicabile la disciplina di cui all'art. 2379 ter c.c., con salvezza del diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi. La banca aveva quindi violato gli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 21 TUF e dall'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla Consob n. 11522/1998, poi sostituito dal n. 16190\200,7 con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno, da valutare ai sensi dell'art. 23 TUB per cui è la banca a dover fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Peraltro, nel caso di specie, non si trattava di investitori professionali, circostanza che avrebbe imposto informative particolarmente dettagliate, né poteva considerarsi a tal fine sufficiente il fatto che nel titolo fosse stato classificato un rischio “elevato” trattandosi di indicazione che non consentiva di comprendere che si trattasse di obbligazioni subordinate. Gli attori hanno quindi chiesto un risarcimento parametrato all'intero capitale investito, ossia euro 150.000,00. Sotto un diverso profilo, la difesa di parte attrice ha chiesto di considerare rilevante il comportamento della banca in sede di mediazione, avendo la stessa partecipato solo formalmente al procedimento, con un comportamento sostanzialmente equiparabile alla mancata partecipazione, atteso il suo rifiuto di dar seguito alla mediazione medesima.
1.2. Si è costituita in giudizio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40662 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA ON VI (C.F. [...]) e CO ED (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Diego Antonio Molfese in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Carlo Poma n. 37 ATTORI E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526 - P. IVA 01483500524), in persona del procuratore Maurizio Tedesco, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Largo Donegani n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
CONCLUSIONI: attori “Voglia l'Ill.mo Giudice designato, contrariis rejectis così: GIUDICARE Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità di Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore per la violazione dei doveri informativi di cui alle normative di settore, del TUF e del regolamento Consob nonché delle norme del codice civile, come meglio specificati in atti, con riferimento sia all'attività di intermediazione che a quella di custodia ed amministrazione dei titoli ed in conseguenza del totale azzeramento del titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni cagionati agli attori che si quantificano nella somma di € 150.000,00 oltre agli ulteriori danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (tasso 1,5%- 2%);
oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle somme dovute al soddisfo o condannarla al pagamento della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa.
2) Condannare Monte dei Paschi Spa ai sensi dell'art 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 per la mancata prosecuzione del procedimento di mediazione rg. AM 1977/22.
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed anche della fase di mediazione. In via istruttoria
pagina 1 di 12 A) Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati, non ammessi con ordinanza istruttoria, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte. 1) “Vero che nel corso degli anni i Sig.ri BI, per gli investimenti dei loro risparmi si sono sempre affidati alle indicazioni fornite dalla filiale Ag. 17- Via Filippetti 1 Milano”;
8) “Vero che dopo il default di MPS del 2016, le obbligazioni subordinate vengono vendute solo a banche, fondi e assicurazioni con esclusione dei singoli risparmiatori”;
B) Ammettersi, occorrendo CTU tecnica matematica contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla Banca MPS ai Sig.ri BI, a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi. Si indicano a testi: Sig. CO VI, presso filiale Banca Monte dei Paschi di Siena di Monza, piazza Trento e Trieste 17/E.”
per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori, siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, tenere conto dell'esborso effettivamente eseguito per l'investimento oggetto di causa pari ad € 149.892,90 (in quanto le obbligazioni erano state acquistate ad un prezzo inferiore alla pari rispetto al valore nominale) e detrarre dai suddetti importi in ipotesi riconosciuti alle attrici, il valore delle cedole incassate sui titoli oggetto di causa pari a complessivi € 25.746,00 (oltre alle ritenute fiscali che la Banca ha versato come sostituto di imposta) nonché il controvalore delle azioni assegnate a seguito della conversione e detenute alla data in cui sono state riammesse alla contrattazione (ovvero il 25.10.2017, al prezzo unitario di € 4.55, pari ad di € 78.901,55 – n. 17341 azioni burden x 4,55,) (1), a titolo di compensatio lucri cum damno, nonchè i danni, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che gli attori avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.;
- in via istruttoria, si insiste per il rigetto della CTU matematica-contabile, in quanto palesemente generica ed esplorativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. RE CO e AV BI hanno convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore con riferimento sia all'attività di intermediazione sia all'attività di custodia e amministrazione dei titoli, con riguardo all'azzeramento del valore del titolo 1177620 BMPS 10/20 5.6 e, per l'effetto, hanno chiesto di condannarla al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale investito, ossia euro 150.000,00, oltre agli ulteriori danni subiti, compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (1,5% -2%), oltre a rivalutazione e interessi. Gli attori hanno sostenuto che:
- erano stati clienti della banca Monte dei Paschi di Siena per molti anni e avevano investito nel corso del tempo somme variabili su indicazione dei dipendenti della banca, ai quali gli attori si erano sempre affidati non avendo una specifica competenza in materia di strumenti finanziari;
- in particolare, su indicazione del consulente presso l'agenzia di Milano in Corso Lodi, avevano acquistato i seguenti strumenti finanziari “Titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per il valore di € 100.000,00”, “Titolo 43552580 BMPS 08/18 TV per € 200.000,00” e “Titolo 13777990 BMPS per € 200.000,00”;
pagina 2 di 12
- nel 2014 il capitale investito del titolo 1077620 era stato aumentato ad euro 150.000,00;
- gli attori avevano scoperto che il valore del titolo in questione al 31.12.2016 si era completamente azzerato, senza nel corso degli anni fossero state incassate delle cedole e nell'estratto del conto titoli dell'anno 2017 non era nemmeno fatta più menzione del titolo in questione;
- all'epoca della sottoscrizione, i clienti non erano stati informati che si accingevano ad acquistare obbligazioni subordinate - in relazione alle quali il pagamento delle cedole o il rimborso del capitale sarebbe stato subordinato, in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente, alla soddisfazione di altri creditori, non subordinati – che erano comunque soggette ad un rischio maggiore rispetto a quelle ordinarie né, tantomeno, nel corso del rapporto gli attori avevano ricevuto aggiornamenti sullo stato di difficoltà dell'emittente;
- nel corso dell'anno 2022, era stata chiesta alla banca la consegna della documentazione relativa ai titoli acquistati ma la stessa non aveva avuto un riscontro effettivo, così che gli attori avevano dato avvio al procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo. Gli attori hanno quindi agito in relazione al solo titolo n. 1077620, invocando la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, ai sensi dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla Consob, rilevando a tal fine che la banca non aveva fornito alcuna indicazione circa la natura subordinata dei titoli e che, in seguito al noto default di MPS e all'intervento normativo di cui al d.l. n. 237\2016, erano state adottate delle misure volte a preservare la stabilità finanziaria degli istituti bancari con ripartizione degli oneri (cd. Burden sharing) con alcune categorie di creditori della banca e, per quello che rileva in questa sede, con i titolari di obbligazioni subordinate ai quali era stata imposta la conversione forzosa delle obbligazioni detenute in azioni della banca di nuova emissione, secondo un rapporto di conversione ancorato a parametri di legge. Ciò aveva comportato l'aumento di capitale della Banca e aveva reso applicabile la disciplina di cui all'art. 2379 ter c.c., con salvezza del diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi. La banca aveva quindi violato gli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 21 TUF e dall'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla Consob n. 11522/1998, poi sostituito dal n. 16190\200,7 con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno, da valutare ai sensi dell'art. 23 TUB per cui è la banca a dover fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Peraltro, nel caso di specie, non si trattava di investitori professionali, circostanza che avrebbe imposto informative particolarmente dettagliate, né poteva considerarsi a tal fine sufficiente il fatto che nel titolo fosse stato classificato un rischio “elevato” trattandosi di indicazione che non consentiva di comprendere che si trattasse di obbligazioni subordinate. Gli attori hanno quindi chiesto un risarcimento parametrato all'intero capitale investito, ossia euro 150.000,00. Sotto un diverso profilo, la difesa di parte attrice ha chiesto di considerare rilevante il comportamento della banca in sede di mediazione, avendo la stessa partecipato solo formalmente al procedimento, con un comportamento sostanzialmente equiparabile alla mancata partecipazione, atteso il suo rifiuto di dar seguito alla mediazione medesima.
1.2. Si è costituita in giudizio
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