Trib. Catania, decreto 11/02/2025

TRIB Catania
Decreto
11 febbraio 2025
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TRIB Catania
Decreto
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, decreto 11/02/2025
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. 4145/2020 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice ha pronunciato il seguente ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nel procedimento promosso con rito sommario ex art. 702 bis e ss. cpc, applicabile ratione temporis, essendo stato iscritto il procedimento prima dell'entrata in vigore del.d. lgs. 10.10.2022 n. 149; da
YE Noufou, nato a Goulanda in [...] l'[...] e res. in Italia in via Oliveto I° 32 nel comune di Joppolo (VV), C.F. [...], rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti, dall'avv.to Antonino Uccellatore del Foro di Catania, con domicilio eletto in
Bronte C.so Umberto 276 p;

- parte ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'
Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania , domiciliata in Catania, 9;
- parte resistente
Oggetto: rinnovo di permesso di soggiorno.
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto del sig. YE Noufou, nato a
Goulanda in Burkina Faso l'1.1.1983, ad ottenere la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss del Decreto Legislativo 251/07; In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere la protezione umanitaria ex art.5, comma 6 del D. Lgs. n. 286/98 o il diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall'art. 10, comma 3 della Costituzione italiana o il diritto alla
protezione speciale ex art. 18, 1 – bis D. Lgs 286/98; In ulteriore subordine: accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la protezione c.d. speciale per esigenze di carattere umanitario ex D.L. 113/2018, ovvero il diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall'art. 10 comma 3, della Costituzione italiana;
In ogni caso: in considerazione del periodo di permanenza regolare sul territorio italiano, della giovane età e della vulnerabilità derivante dalle vicissitudini vissute, disporre che l'autorità amministrativa competente conceda in favore del ricorrente un permesso di soggiorno nei limiti delle disposizioni di legge e comunque non inferiore ad un anno, valido anche per l'attività lavorativa”.
Conclusioni di parte resistente: “Voglia codesto Tribunale, contraris reiectis: - In via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Commissione Territoriale di Siracusa;
- nel merito rigettare integralmente il ricorso di controparte, con vittoria di spese e compensi di causa”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 31 marzo 2020, la difesa del ricorrente ha premesso quanto segue.
- Egli è stato “costretto a fuggire dal Burkina Faso e dopo essere passato dal Niger e dall'Algeria, nel 2006 giungeva in Libia dove si fermava per ben 5 anni, fino a quando, a seguito delle note vicende militari di tale Paese, veniva forzatamente imbarcato per l'Italia dove giungeva nell'Aprile del 2011”.
- In Italia, il ricorrente ha presentato “richiesta di protezione internazionale che la competente Commissione Territoriale di Siracusa rigettava. A seguito di ricorso contro tale decisione, il Tribunale di Catania gli riconosceva la protezione umanitaria”.
- “Nel prosieguo”, egli si è trasferito a “a Joppolo, in Calabria, dove, in forza del predetto permesso di soggiorno, iniziava a lavorare stabilmente presso una locale azienda (società
Eredi AR S.S. di AR ME & C., con sede a Joppolo, via Oliveto 32), come bracciante agricolo, seppur a tempo determinato, che prevedeva anche la concessione di un alloggio in comodato, il tutto con regolare contratto. Nel contempo il ricorrente frequentava un corso scolastico che gli permetteva di imparare e parlare discretamente l'italiano; chiedeva ed otteneva il rilascio del documento di riconoscimento (Carta identità) con scadenza 1.1.2028 nonché l'attribuzione del codice fiscale”.
- In data 29.10.2017, gli è stato rilasciato il permesso di soggiorno in formato elettronico.
- “Approssimandosi la
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