Trib. Modena, sentenza 04/01/2025, n. 7
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5784 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
RSM SAS DI NU CE & C., C.F. 03120570365, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocato DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO
ATTRICE
contro
IMMOBILIARE GH NE & LI SRL, C.F. 03116510367, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avvocati COLOMBA VITTORIO e ZANNI VALENTINA
CONVENUTA
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in fogli depositati telematicamente dall'attrice il
20/05/2024 e dalla convenuta il 21/05/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La società attrice (d'ora in avanti RSM), dopo aver inutilmente dato corso a mediazione, ha radicato il presente contenzioso, lamentando di aver “scoperto la presenza nell'area cortiliva di sua proprietà [n.d.r. sita in Modena, via Gazzotti n. 296/A, 296/B, 298, 300 e via Emilia Est n. 1523/C]…
1 di una tubazione interrata e non visibile, presumibilmente di acque miste bianche e nere, che partendo dall'immobile di proprietà della IMMOBILIARE GH NE & LI SRL … si immette nella rete fognaria della RSM” e chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico a favore del fondo della società convenuta (d'ora in avanti Immobiliare HI), “dirsi tenuta e condannarsi conseguentemente la IMMOBILIARE GH NE & LI SRL e a scollegarsi dalla rete fognaria della RSM rimuovendo la tubazione interrata”.
2. Immobiliare HI si è costituita eccependo l'infondatezza delle pretese avversarie, dunque da respingere “e, conseguentemente, - accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di scarico in favore del fondo della società HI IO & IG S.r.l. sito in Modena (MO), via Emilia Est n.1523, … servitù creata ex art. 1062 c.c. per destinazione del padre di famiglia”.
3. La causa non è stata istruita, poiché di natura documentale.
4. Ciò premesso, si osserva quanto segue, anche in applicazione del criterio della cosiddetta “ragione più liquida”, che, come noto, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 8.5.2014, n. 9936).
L'art. 840, ultimo comma, c.c., come noto, onera il proprietario del fondo che voglia impedire attività altrui nel proprio sottosuolo ad allegare con chiarezza, nonché naturalmente a provare, specifico interesse a impedirle.
Ebbene la pretesa di RSM risulta carente per ambo i profili, non individuando, già solo a livello di allegazioni (nel termine ultimo costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), il peculiare e concreto interesse che sorreggerebbe la richiesta in ultimo inoltrata al Tribunale
(rimozione dell'altrui tubatura interrata), né, tantomeno, fornendone chiara prova;
basti pensare che non è stata nemmeno prodotta documentazione fotografica della tubatura oggetto di lite che consenta di comprendere l'eventuale pregiudizio, o anche solo disagio, per l'attrice (comunque, come detto, non allegato, tantomeno con la dovuta precisione).
La pretesa di RSM va, in conclusione, respinta.
5. Inammissibile, invece, ai sensi degli articoli 166 e 167,
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