Trib. Imperia, sentenza 11/03/2024, n. 193
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Testo completo
n. 310/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 310 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 5.2.2024 di scadenza del termine di deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, elett.te dom.ti in Genova, in Via Brigate Partigiane n. 2, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
- ATTORI -
E
EDILDOMUS s.r.l. in liquidazione in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Sanremo, in Giardini V. Veneto n. 8, presso lo studio degli avv.ti Aldo Prevosto e Giovanni Maria Bocchiardo che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA -
OGGETTO: rinunzia abdicativa bene immobile
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2023 i procuratori delle parti così concludevano:
per gli attori: “…dichiarare la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia impugnato posto in essere dalla convenuta con atto del 31.8.2017 ricevuto dal Notaio Emanuela Surace, Rep. N. 4318, Racc. n. 3362, registrato in data
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n. 310/2022 R.G.A.C.C.
7.9.2017, N. 4042 (doc.1), avente ad oggetto gli immobili meglio indicati in epigrafe, nonché all'interno dell'atto medesimo, per le ragioni esposte in narrativa;
- occorrendo, condannare la convenuta alla ripetizione in favore dell'Agenzia del Demanio degli esborsi da quest'ultima eventualmente sostenuti a titolo di oneri manutentivi ordinari e straordinario nel periodo successivo alla rinuncia ed anche nelle more del presente giudizio in relazione agli immobili oggetto di causa …”
per la società convenuta: “…Respingere tutte le domande attrici, in quanto del tutto infondate sia in via di fatto che di diritto …”.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14.2.2022 la AGENZIA DEL DEMANIO ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – premesso che in data 31.8.2017, a mezzo di atto notarile, la EDILDOMUS s.r.l. rinunciava unilateralmente al diritto di proprietà dei cespiti immobiliari meglio indicati in citazione (e nel rogito notarile);
che tutti i detti beni, di cui la rinunziante dismetteva la proprietà, erano in gran parte adibiti a strada (denominata: Via Privata Serenella);
che il Comune di Sanremo, con ordinanza sindacale n. 9/18, prescriveva alla detta società di adottare entro 30 giorni le misure necessarie per garantire l'incolumità pubblica e privata nonché la realizzazione di interventi di sistemazione definitiva entro 60 giorni dall'ottenimento delle dovute autorizzazioni;
che la società impugnava la predetta ordinanza dinanzi al TAR Liguria ed il giudizio si concludeva con il rigetto dell'istanza cautelare (ordinanza 70/18 del 14.3.2018);
che con successivo ricorso la ridetta società impugnava dinanzi al TAR Liguria i provvedimenti di cui alle note del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri del 09.07.2019 e del 18.09.2019, che davano esecuzione d'ufficio a quanto indicato dall'ordinanza sindacale n. 9/18 cit.;
che invero la società ribadiva di non essere proprietaria della strada (oggetto delle summenzionate ordinanze) in quanto alcune porzioni di essa non sarebbero mai state di sua proprietà, mentre le porzioni residue erano state appunto oggetto “… dell'atto unilaterale di rinunzia abdicativa e non ricettizia a diritto di proprietà immobiliare rogato ai sensi dell'art. 827 c.c. del Not. Surace in data 31.08.2017 rep. 4318, con acquisizione immediata della proprietà a titolo originario da parte dell'Agenzia del Demanio”;
che successivamente, con ordinanza n. 82/21 il Comune di Sanremo ordinava ancora alla EDILDOMUS s.r.l. di provvedere ad eseguire il controllo fitostatico di tutte le alberature inclinate aggettanti sulla Via Privata Serenella;
che anche la predetta ordinanza veniva impugnata dalla società con ricorso dinanzi al TAR Liguria e il ricorso risultava attualmente pendente
– tanto premesso esponeva che la rinunzia (abdicativa) era stata effettuata onde evitare di sostenere gli oneri manutentivi necessari in relazione allo stato di dissesto dei beni e di trasferire in capo all'Erario i costi necessari per
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le opere di consolidamento e manutenzione degli stessi, facendo ricadere sullo Stato anche eventuali responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c.. Tutto ciò esposto, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la EDILDOMUS s.r.l. per ivi sentire “dichiarare la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia impugnato posto in essere dalla convenuta con atto del 31.8.2017 ricevuto dal Notaio Emanuela Surace, Rep. N. 4318, Racc. n. 3362, registrato in data 7.9.2017, N. 4042, avente ad oggetto gli immobili meglio indicati in epigrafe, nonché all'interno dell'atto medesimo, per le ragioni esposte in narrativa”
Si costituiva in giudizio la EDILDOMUS s.r.l. contestando la domanda attrice di cui invocava il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto In particolare, la società convenuta ribadiva la validità e l'efficacia della rinuncia abdicativa dei cespiti immobiliari indicati nel rogito notarile in atti
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 5.2.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
…………
Con atto notarile del 31.8.2017 (in atti) la società convenuta dichiarava di
“rinunziare unilateralmente, irrevocabilmente e gratuitamente … alla proprietà dei cespiti”, meglio indicati e descritti nel rogito, siti nel Comune di Sanremo ed adibiti a strada denominata “Via Privata Serenella”;
nello stesso atto notarile si precisava che la rinunzia era meramente abdicativa, non recettizia, pura e semplice, gratuita e irrevocabile e che veniva effettuata
“con l'unico scopo di abbandonare il diritto di piena proprietà, escludendolo dal proprio patrimonio e senza intento di produrre effetti positivi o negativi a favore o a carico di terzi”;
che pertanto l'acquisto degli stessi beni da parte dello Stato era avvenuto non già per effetto diretto della rinunzia - e quindi a titolo derivativo - ma a titolo originario in forza del disposto dell'art. 827 c.c. e quale conseguenza diretta della vacantia ossia della “esistenza di beni privi di un proprietario” (vd., doc. 1 fasc. attrice)
Gli attori eccepivano però la nullità della rinunzia (meramente) abdicativa al diritto di proprietà perché determinando la semplice vacantia del bene non era prevista dal nostro ordinamento, che invece contemplava in singole ed eccezionali norme soltanto la rinunzia c.d. liberatoria (ma con effetti traslativi)
Vale la pena premettere che l'art 827 c.c., nello stabilire che gli immobili (vacanti) che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato, prevede un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene) la quale deve essere, perciò, dimostrata dal soggetto che la invochi a fondamento del suo diritto (Cass. n. 4975/2007)
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E' stato anche precisato che l'acquisto dei beni immobili (vacanti, ossia) "che non sono in proprietà di alcuno", previsto dall'art. 827 c.c. avviene a titolo originario e non a titolo derivativo (vd., Cass. n. 2862/95)
Particolarmente discussa è però l'ammissibilità di una rinuncia meramente abdicativa del diritto di proprietà, ossia con effetto soltanto depauperativo e dismissivo del diritto di proprietà - ma priva di effetti (negoziali) traslativi - e che determinando la (mera) vacanza del bene immobile (per estinzione del diritto di proprietà del rinunziante) ne consentirebbe (ex lege) l'automatico acquisito, a titolo originario, da parte dello Stato in forza (appunto) del disposto dell'art. 827 c.c.
La rinunzia c.d. abdicativa è infatti generalmente qualificata dalla dottrina come un negozio consistente appunto nella dismissione (consumazione) di un diritto dal patrimonio del rinunciante: un negozio unilaterale, perché il titolare del diritto se ne priva limitandosi a dismetterlo senza trasferirlo ad altri;
un negozio non recettizio, perché non ha un destinatario immediato e qualora produca un accrescimento del patrimonio di altro soggetto tale accrescimento non costituisce un effetto conseguente in via diretta alla manifestazione di volontà e non può essere lo scopo del rinunciante;
con efficacia immediata (salvo la presenza di condizioni) e, per questo, è normalmente irrevocabile (tranne la rinuncia all'eredità);
opera ex nunc, comportando la dismissione di un diritto già acquistato.
Tali caratteri della rinunzia abdicativa sono stati ricavati dalla dottrina dallo studio delle figure tipiche di tale istituto, disciplinate dal codice civile: la rinuncia alla eredità, la rinuncia al credito, la rinuncia ad alcuni diritti reali minori espressamente contemplata dal codice civile.
Dalla rinunzia abdicativa deve distinguersi la rinunzia c.d. traslativa, che ha in realtà struttura bilaterale (e non unilaterale) in quanto comporta il trasferimento del