Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2024, n. 572
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.03.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2298/2018 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Forcone n. 75 C.F. , nella qualità di erede del coniuge C.F._1 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 25.10.2019, C.F.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Maugeri del Foro di Ragusa, C.F._2 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
già con sede in Agrigento, Controparte_1 CP_2
Zona Industriale – Area ASIS, A.P. P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Canta del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.09.2018 operatore ecologico già alle Persona_1 dipendenze dell' , esponendo di avere prestato attività lavorativa continuativa Controparte_3 dall'ottobre 2013 al 31.12.2015 - all'esito della messa in liquidazione dell'anzidetta azienda e dell'esternalizzazione del servizio di igiene urbana - alle dipendenze dell'appaltatrice CP_2 alla quale era poi subentrata la (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo , e lamentando di non avere ottenuto dalle datrici di lavoro la concessione CP_1 delle maturate ferie “per un periodo di giorni 1,50 per l'anno 2013, di giorni 6 per l'anno 2014 e di giorni 6 per l'anno 2015” - per il complessivo importo di € 1.133,86, in ragione della retribuzione
giornaliera di € 83,99 -, né la retribuzione di “n. 2 giornate per l'anno 2014 e n. 2 giornate per l'anno 2015 per lavoro relativo alle festività soppresse, per un importo di € 335,96”, ha conseguentemente chiesto volersi condannare la al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 1.469,82, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Instaurato il contraddittorio, la - subentrata alla in data 20.10.2014 per CP_1 CP_2 cessione del ramo di azienda preposto al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di , alla predetta affidato con decorrenza dal CP_3
04.10.2013 - si è costituita in giudizio per invocare il rigetto della domanda, siccome infondata, rappresentando ed eccependo che:
1- con delibera di G.M. n. 376 del 06.08.2014 il CP_4
aveva esteso il servizio affidato alla ai “servizi aggiuntivi di sorveglianza e
[...] CP_2 custodia da dislocare presso la villa comunale, il
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.03.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2298/2018 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Forcone n. 75 C.F. , nella qualità di erede del coniuge C.F._1 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 25.10.2019, C.F.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Maugeri del Foro di Ragusa, C.F._2 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
già con sede in Agrigento, Controparte_1 CP_2
Zona Industriale – Area ASIS, A.P. P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Canta del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.09.2018 operatore ecologico già alle Persona_1 dipendenze dell' , esponendo di avere prestato attività lavorativa continuativa Controparte_3 dall'ottobre 2013 al 31.12.2015 - all'esito della messa in liquidazione dell'anzidetta azienda e dell'esternalizzazione del servizio di igiene urbana - alle dipendenze dell'appaltatrice CP_2 alla quale era poi subentrata la (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo , e lamentando di non avere ottenuto dalle datrici di lavoro la concessione CP_1 delle maturate ferie “per un periodo di giorni 1,50 per l'anno 2013, di giorni 6 per l'anno 2014 e di giorni 6 per l'anno 2015” - per il complessivo importo di € 1.133,86, in ragione della retribuzione
giornaliera di € 83,99 -, né la retribuzione di “n. 2 giornate per l'anno 2014 e n. 2 giornate per l'anno 2015 per lavoro relativo alle festività soppresse, per un importo di € 335,96”, ha conseguentemente chiesto volersi condannare la al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 1.469,82, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Instaurato il contraddittorio, la - subentrata alla in data 20.10.2014 per CP_1 CP_2 cessione del ramo di azienda preposto al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di , alla predetta affidato con decorrenza dal CP_3
04.10.2013 - si è costituita in giudizio per invocare il rigetto della domanda, siccome infondata, rappresentando ed eccependo che:
1- con delibera di G.M. n. 376 del 06.08.2014 il CP_4
aveva esteso il servizio affidato alla ai “servizi aggiuntivi di sorveglianza e
[...] CP_2 custodia da dislocare presso la villa comunale, il
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