Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 12.7.2024 e vertente tra
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Claudia D'Alessio
-appellante-
e
BA CO (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Bernardo Montesano Cancellara e Nicola
Montesano Cancellara
- appellata–
OGGETTO: appello – prescrizione buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del 12.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Poste Italiane s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2433/2021 che, in accoglimento della domanda proposta da IL MM, aveva condannato
Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare il buono postale fruttifero emesso il 17.7.2002 in favore della predetta, in linea di capitale
e di interessi, ex art 8 D.M. 18 aprile 2002, oltre alla refusione delle spese legali, ritenendo che la richiesta di pagamento del buono (avanzata nel settembre 2019)
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fosse avvenuta prima della prescrizione del diritto al rimborso, coincidente con la data del 31.12.2019, in ossequio a quanto previsto dal d.m. 18 aprile 2002
A fondamento dell'appello, Poste Italiane s.p.a. eccepiva l'errata interpretazione della normativa di riferimento da parte del giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio IL MM, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per omessa specifica impugnazione del capo e/o della motivazione della sentenza impugnata e, nel merito, di rigettare l'appello, in quanto non meritevole di accoglimento.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 12.7.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata è infondata.
Nell'atto di appello sono, infatti, espressamente indicati i capi della sentenza oggetto di impugnazione e la relativa motivazione, da ricondursi, sostanzialmente, all'errata interpretazione della normativa applicabile al caso di specie.
Come affermato dalla S.C. “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. s.u. n. 36481/2022).
Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Nella specie, l'atto di appello risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice di
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percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza impugnata
e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
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