Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 363

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 363
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 363
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 10015/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Est.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10015/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sebastiano BARBA Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE
contro
) con il patrocinio dell'avv. Salvatore LOCCI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Come da memoria depositata congiuntamente in data 08/01/2024
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in TORINO in data Parte_1 C.F._3
23/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 248 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Con La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15/09/2023 aderendo alla domanda del ricorrente sulla separazione personale dei coniugi, ma contestando alcune parti della ricostruzione fattuale.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori, i quali chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi come da memoria depositata in data 08/01/2024.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate atteso che le parti hanno raggiunto un accordo.


P.Q.M

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Il Tribunale, definitivamente
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