Trib. Monza, sentenza 15/03/2024, n. 914

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 15/03/2024, n. 914
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 914
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza
SEZIONE 2^ CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°327 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
LL ED (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
Milano, Via Caldirola, 6Y, presso lo studio dell'avv. Cinzia Maria Bernini Asti, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;

RICORRENTE
e
CR SI (C. F. [...]), elettivamente domiciliata in
Milano via Cesare Battisti 15, presso lo Studio degli avv.ti Michele Iudica e Daniele Zucchetti, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO
Motivi della Decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in data 17/01/2022 e notificato il successivo
03/02/2022 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 24/03/2022, AD ED ha chiesto la condanna della convenuta, NA SI, al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di reato accertati a suo carico con sentenza penale
n.598/2020 del Tribunale di Monza, emessa in data 25/02/2020, nell'ambito dei procedimenti riuniti n.411/2016 r.g.dib e n.1798/2016 r.g.dib, passata in giudicato in data 16/10/2020.
Citando in giudizio NA SI, e facendo valere nei suoi confronti una responsabilità di natura extracontrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt.185 c.p.,
2043 e 2059 c.c., la ricorrente affermava di aver instaurato una relazione sentimentale con
NR LI, coniuge separato della convenuta. A sostegno della propria domanda,
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deduceva, che tra il 2015 ed il 2016 diventava vittima di reiterate condotte persecutorie poste in essere a suo danno da parte della convenuta, che aveva appreso della relazione sentimentale.
In particolare, la ricorrente subiva reiterate minacce, ingiurie, molestie, aggressioni fisiche nonché danni materiali al proprio studio professionale ed alla propria abitazione da parte della convenuta.
La ricorrente presentava formale querela in ordine alle menzionate circostanze, a seguito della quale NA SI veniva sottoposta ai procedimenti penali sopra richiamati, che si concludevano con il rinvio a giudizio di quest'ultima per le seguenti ipotesi di reato:
a) Proc 411/2016 r.g.dib., per il reato di cui all'art.612 bis c.p. perché, con condotte reiterate, in una occasione si recava presso l'abitazione di ED TO, dove la ingiuriava e la minacciava dicendole: stronza, puttana, devi stare attenta tu e i tuoi figli, te la faccio pagare l'aggrediva fisicamente percuotendola, e causandole le lesioni di cui al capo b), inoltre le inviava tramite mail, sms e whatsapp messaggi molestie in tal modo le cagionava un perdurante e grave stato di paura ed ingenerava in lei un fondato timore per l'incolumità.
In Ceriano Laghetto da febbraio ad aprile 2015.
b) per il reato di cui all'art.582 e 576 n.5. 1) c.p. perché afferrava per le spalle ED
TO, e le tirava uno schiaffo al viso e le causava un contusivo e una ferita lacero--contusa al volto, guaribile in 4 giorni.
Con l'aggravante che il fatto è stato commesso dall'autore del reato di cui al capo a) contro la vittima di quel reato.
In Ceriano Laghetto il 27 aprile 2015.
e nel “Proc. 1798/16 r.g.dib.” - riunito al procedimento 411/2016 -
“Per il reato di cui all'art.612bis c.p. perché, consapevole delle condotte persecutorie poste in essere, ai danni della medesima persona offesa, fino al mese di aprile 2015, oggetto di contestazione nel procedimento n.6495/2015 R.G.N. Procura di Monza, con condotte reiterate di minaccia e di molestia cagionava a ED LL un grave e perdurante stato di ansia e paura e un fondato timore per l'incolumità propria e per quella dei propri familiari (segnatamente due figli minorenni) e la costringeva, altresì, ad alterare le proprie abitudini di vita (segnatamente, a limitare le proprie uscite, a muoversi con cautela, a farsi accompagnare da terzi);
condotte consistite:

*nel far pervenire alla vittima biglietti recanti scritte offensive e minacciose (“Sei una puttana e meriti solo di morire ed è questa la fine che farai”);
*nel danneggiare la porta di ingresso dello studio della ED, frantumandole il vetro;

*nel danneggiare più volte, in giorni diversi, il campanello del suddetto studio (in un'occasione utilizzando anche un coltello, che illecitamente portava fuori dalla propria abitazione);
pagina 2 di 10 *nel danneggiare più volte (imbrattandole con la colla) le serrature della porta dello studio e del cancello dell'abitazione della parte lesa;
in Ceriano Laghetto e Solaro, da novembre 2015 a marzo 2016
”.
All'esito dei procedimenti penali riuniti n. 411/2016 r.g.dib e n. 1798/2016 r.g.dib., veniva pronunciata sentenza di condanna: “Visti gli artt. 533 e 535 c.p.c. dichiara SI
CR colpevole di tutti i reati ascritti nei procedimenti riuniti n.411.2016 r.g. dib. e n.
1798/2016 r.g. dib., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di mesi 7 mesi e giorni 15 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Visti gli artt.538, 539,540, 541 c.p.c. Condanna
l'imputata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla parte civile costituita ED AD, nonché del danno non patrimoniale subito dalla stessa, da liquidarsi in separata sede, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva pari alla somma di euro 6.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, e rivalutazione monetaria. Condanna altresì l'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi € 2.735,00 oltre R. F., I.V.A. e
C.P.A.”.
Per effetto della pronuncia del giudice penale, l'imputata veniva condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della ricorrente, costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione a titolo di provvisionale della somma di €6.000,00, corrisposta dalla convenuta.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva domandando la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di una somma non inferiore ad €26.000,00, a ristoro del danno non patrimoniale dalla medesima sofferto in termini di danno biologico, morale ed esistenziale.
***
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 23/03/2022 si è costituita in giudizio
NA SI, la quale ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti, chiedendone il rigetto ed eccependo, in particolar modo, che i fatti posti a fondamento della domanda non son stati oggetto di accertamento da parte dell'autorità penale
e dunque non son coperti dal giudicato, la mancata prova in ordine al nesso di causa tra i danni non patrimoniali lamentati ed il fatto ascritto al comportamento di NA SI nel ricorso, nonché la mancata prova in ordine al danno ed alla sua entità.
***
All'udienza del 22/06/2022 il giudice, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. pagina 3 di 10
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e disattese le richieste istruttorie proposte da entrambe le parti, all'esito dell'udienza del 27/09/2023, trattata ex art. 127 ter
c.p.c.
, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
A fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni delle parti in punto di diritto circa
l'effettiva portata vincolante del giudicato penale nel giudizio civile, occorre evidenziare, in via preliminare, i principi che regolano tale materia.
In via generale e in punto di diritto ai sensi dell'art. 539 c.p.p., “Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di
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