Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1141
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 14/02/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21243/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Benedetto de Falco n. 16 Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Salvatore Puglisi e Alessandro Squillante dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'avv. Giorgia Gaudino presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Giuseppe Fiorelli n. 5.
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa in forma subordinata a continuativa alle dipendenze, prima,
dell' dal 09.03.1989 al 14.04.10 e, poi, dal 15.04.2010, Controparte_2
alle dipendenze della con cui il rapporto di lavoro era proseguito, ex art. 2112 c.c., Controparte_1
per effetto di cessione a tale società del ramo di azienda da parte del precedente datore con atto del
14.04.2010, con mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato quale operaio nel livello 4 del ruolo tecnico-operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata);
che sia la che l' sono società di Controparte_1 Controparte_2
servizi che operano nel settore della vigilanza privata;
che, per effetto della cessione del ramo di attività, avvenuto in data 14.04.10, dal 15.04.10 era transitato alle dipendenze della Controparte_1
e ciò sino al 09.09.2019, epoca in cui il rapporto era venuto a cessare per effetto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del 04.09.2019 ricevuta in data 09.09.2019;
che, dall'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro con la , non aveva percepito il Controparte_1
TFR nella misura integralmente dovuta nonchè la retribuzione per la mancata pausa di 10 minuti al giorno (a far data dal 01.01.06).
Tanto premesso conveniva la dinanzi all'adito Tribunale affinchè fossero Controparte_1
adottati i seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art.
2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.
3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità lavoro di cui al capo D che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare L' Controparte_2
in persona dell'amministratore pro-tempore e la in persona
[...] Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di € Euro 28.678,60 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo”;
il tutto con vittoria di spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente, senza nulla contestare in merito alla Controparte_1
quantificazione del TFR così come effettuata, chiedeva, per la restante parte, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 07.06.2023, letto l'art. 423 c.p.c.,