Trib. Lanciano, sentenza 10/12/2024, n. 416
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 169/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza del 9.12.2024 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 5.6.1975, CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luigi Toppeta ATTORE
E
n. a Lanciano il 26.1.1978, CF Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: modifica separazione personale
CONCLUSIONI
L'Avv. Luigi Toppeta per il ricorrente conclude: “Voglia il Tribunale adito modificare parzialmente le condizioni di separazione contenute nel decreto di omologa del 31.3.2023 emesso dal Tribunale di Lanciano nell'ambito della procedura civile n. 971/2022 nel modo che segue: il padre potrà tenere con sé il figlio nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.20 Per_1 prelevandolo da scuola e fino alle ore 16.00, quando lo accompagnerà a casa della nonna paterna, SI.ra , la quale alle ore 21.00 lo Controparte_2 accompagnerà a sua volta, dopo aver cenato, presso l'abitazione della madre;
il padre potrà tenere con sé il figlio , a settimane alterne, dalle ore 9.00 Per_1 del sabato fino alle ore 22.00 della domenica;
il padre terrà con sé il figlio
, ad anni alterni, dal 23 dicembre prelevandolo alle ore 14.00 e fino Per_1 alle ore 22.00 del 26 dicembre quando lo accompagnerà dalla s.ra ;
CP_1 sempre ad anni alterni dal 31 dicembre alle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 del
1 gennaio;
sempre ad anni alterni dal sabato santo alle 16.00 fino
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