Trib. La Spezia, sentenza 09/12/2024, n. 828

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 09/12/2024, n. 828
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 828
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
RE DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1712/2022 R.G.A.C. avente per oggetto:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1
D'Agostino

- RICORRENTE -

Nei confronti di:
nata a [...] il giorno 13.10.1981 (c.f.: , rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Costoli
- RESISTENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
2) Ciascuna parte potrà fissare liberamente il luogo di residenza, con obbligo di darne comunicazione all'altra parte
nell'esclusivo interesse del figlio minore.
3) Il figlio RE sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, nel pieno rispetto del principio di bigenitorilità, e vivrà stabilmente con la madre.
4) La casa coniugale, sita in La ZI, via dei Mille, n° 32, di esclusiva proprietà del sig. verrà assegnata alla Pt_1 sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minore RE, fino al raggiungimento del 18° anno di vita dello Pt_2 stesso.
5) In ossequio al principio di bigenitorialità, le decisioni di maggior rilievo dovranno essere previamente concordate tra le parti. In nessun caso la scelta di attività o altra rientrante tra quelle da concordare tra i genitori, dovranno essere previamente comunicate al minore. Ciò al fine di consentire una scelta serena e accurata, senza anticipare aspettative in capo al figlio prima dell'attento vaglio di entrambi i genitori.
6) Il padre prenderà e terrà con sé il figlio minore presso la sua residenza o dove egli eleggerà domicilio, nei fine settimana disponibili in base agli impegni lavorativi del sig. e successivamente alla comunicazione degli stessi, Pt_1 anche con breve preavviso. La madre favorirà la frequentazione tra il padre e il figlio e la permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione paterna al fine di consentire l'ambientazione in un clima familiare, provvedendo ad accompagnare
e/o riprendere il minore presso l'abitazione del padre o, secondo gli accordi, in un luogo intermedio.
7) Il sig. trascorrerà inoltre con il figlio RE i seguenti periodi: a) Periodo estivo: nel periodo compreso tra il Pt_1 mese di luglio ed il mese di agosto di ogni anno, RE trascorrerà un periodo compreso tra i sette e i dieci giorni
consecutivi con il padre che saranno concordati in relazione agli impegni lavorativi dello stesso, salvo diversi accordi tra i genitori. b) Periodo di Natale e Capodanno: trascorrerà con il padre un periodo delle festività natalizie che ricada nei termini dell'interruzione delle attività scolastiche prevista di anno in anno dal calendario scolastico regionale, da concordare tra le parti. Vacanze pasquali: RE trascorrerà il periodo di vacanza intercorrente tra il primo giorno di
vacanza ed il lunedì dell'Angelo di ogni anno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il costo per gli spostamenti sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e la madre si renderà disponibile ad accompagnare il minore presso il padre e/o ad andare a riprenderlo, anche utilizzando l'autovettura Chevrolet Aveo,
Tg. EH 934 VB, che negli accordi di separazione veniva assegnata alla sig.ra al fine di rendere agevoli gli Pt_2 spostamenti del bambino e favorire i suoi incontri con il padre, salvo che si concordi di affidarlo alle hostess preposte all'accompagnamento dei minori.
9) I periodi di cui al punto precedente saranno previamente concordati solo all'esito della comunicazione dei turni lavorativi del sig. e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi del figlio minore, la Pt_1 scelta dei quali sarà funzionale al rispetto delle precedenti indicazioni. Inoltre, nel rispetto di tali principi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio RE tutte le volte che sarà possibile. La madre, anche al di fuori dei predetti periodi, favorirà il rapporto tra il padre ed il figlio mettendo a disposizione dello stesso gli strumenti necessari al fine di un contatto costante con lo stesso, negli orari che saranno più consoni per entrambi
10) Le decisioni inerenti RE dovranno essere concordate tra i genitori escludendo l'uso di strumenti di messaggistica come ad esempio WhatsApp che dovranno essere limitati esclusivamente allo scambio rapido di comunicazioni per risolvere questioni pratiche in relazione ad accordi già definiti.
11) La sig.ra dovrà provvedere tempestivamente a rimuovere dai social le foto che ritraggono il figlio minore, Pt_2 nonché quelle contenenti immagini del sig. manifestando egli sin d'ora il dissenso alla pubblicazione futura delle Pt_1 stesse e di eventuali altre successive.
12) L'assegno per il contributo al mantenimento per il figlio minore RE non dovrà essere superiore ad € 300,00 mensili, poiché la condizione economica della sig.ra è notevolmente migliorata rispetto alla data della Pt_2 separazione consensuale, svolgendo la stessa attività lavorativa retribuita nella misura che emergerà in corso di causa anche a seguito degli accertamenti da parte della Guardia di Finanzia che ci si riserva sin d'ora di richiedere. Tale somma, sarà aggiornata annualmente secondo gli indici medi annuali Istat/Foi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e sarà versata, entro il giorno 28 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra La sig.ra Pt_2 Pt_2
e il sig. percepiranno inoltre l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno. Pt_1
13) Il contributo al mantenimento a favore del figlio minore sarà corrisposto alla sig.ra fino al raggiungimento Pt_2 della maggiore età di RE per poi essere corrisposto direttamente allo stesso fin quando permarranno le condizioni per la sua debenza. 14) Poiché la scuola scelta e frequentata dal figlio RE è apparsa avere una rigida impostazione che potrebbe orientare
la crescita del minore precludendogli la libertà di scegliere consapevolmente e senza condizionamenti, e poiché si ravvisano serie perplessità sul percorso formativo offerto, ( in particolare in merito alla trasparenza/chiarezza dei criteri di valutazione), i genitori si impegnano a concordare la scelta della scuola e a farsi carico, solo nel caso di pieno accordo, Co nella misura del 50% del relativo eventuale costo. Il sig. non si opporrà alla frequentazione della scuola Pt_1
Casa da parte di RE, limitatamente all'anno scolastico 2022/2023.
15) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
16) La sig.ra si farà parte diligente entro 30 giorni dalla data del provvedimento a dare esecuzione all'obbligo Pt_2 di procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura Chevrolet Aveo tg EH934VB, provvedendo all'invio del
relativo libretto o alla consegna dello stesso, in mancanza provvederà alla restituzione dei veicolo al sig. Saranno Pt_1 comunque a suo carico tutte le spese, ivi comprese il costo del passaggio di proprietà ed ogni altra spesa anche precedente alla sottoscrizione delle presenti condizioni, connesse alla proprietà dell'autoveicolo nonché ogni eventuale spesa o sanzione derivanti dalla circolazione dello stesso.
17) I sigg.ri e prestano il reciproco
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi