Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 121

TRIB Terni
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Terni
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 121
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 121
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 11/02/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.40), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 934 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
SOCIETÀ AS SRL (P.I. 05383861001), in persona del legale rappresentante p.t. signor
AU IU, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Ranucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti al Viale Maraini n° 68, giusta delega in atti
Attrice/opponente
E
CURATELA EX ART. 508 C.C. DI OR DA RC C.F.
91084960557 in persona del curatore p.t. Avv. Stefania Settimi, giusta nomina del Tribunale di Terni del 30.05.2023, depositata il 5.6.2023 nel fascicolo RGVG 8-6/2023 e pubblicata in
G.U. foglio, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Contessa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, alla Via Giulio Cesare Beccaria, n. 22, giusta delega in atii
Convenuta/opposta
OGGETTO: mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
11.2.2025 da intendersi completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Con atto di citazione ritualmente notificato, la RA SRL ha effettuato opposizione al decreto ingiuntivo n. 238/2024 emesso il 17/4/2024 dal Tribunale di Terni con cui le è stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di € 25.925,67.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue: il Rag. CI era il consulente di fiducia della famiglia AU e curava la contabilità di una serie di società facenti parte del patrimonio familiare tra cui la Leo Hotel srl, la
EMAS 73 srl e la MAS Immobiliare srl;

Venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista, il signor AU andò a definire tutti i rapporti in essere con lo stesso provvedendo al ritiro della documentazione fiscale relativa alle singole società; nel Gennaio 2014, il signor AU IU consegnò al Rag. CI un assegno tratto sulla Banca Popolare di Spoleto per € 25.975,67, privo di data, a totale tacitazione di tutte le spettanze professionali maturate dal Rag. CI con riferimento alle posizioni EMAS
73 srl, MAS Immobiliare srl e LEO Hotel srl;

non sono note le ragioni per cui tale Assegno Bancario non fu posto all'incasso, tuttavia, in relazione alle prestazioni professionali effettuate in favore delle società in questione è maturata la prescrizione decennale;
quanto alla data del 31/11/22 (o 31/12/2022) che reca l'assegno è stata successivamente apposta da mano non riconducibile al signor AU IU, la circostanza dell'abusivo e successivo riempimento è desumibile anche dal fatto che la data del 31/11/2022 è successiva a quella della morte del Rag. CI che è deceduto in data 17/12/2021, viene, quindi, proposta formale querela di falso. La convenuta si è costituita nel giudizio di merito con comparsa depositata il 13.9.2024
rilevando quanto segue:
tardiva iscrizione dell'atto di citazione;

improseguibilità e inammissibilità dell'opposizione la curatela ha trasmesso, in data 07.07.2023, la richiesta di pagamento di
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