Trib. Tivoli, sentenza 19/01/2024, n. 96
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Testo completo
N. R.G. 53/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.53/2021 promossa da:
ET RI (C.F. [...]), e EL ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DELFINO MARIA GABRIELLA
ATTORI contro EDIL THOR IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 10908091001), contumace
CONVENUTA
IN RI (C.F. [...]) e ET RI ([...]), con il patrocinio dell'avv. DELFINO MARIA GABRIELLA
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2023
pagina1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, TT NI e LE BI hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale la società IL HO Immobiliare s.r.l., avanzando domanda di risoluzione del contratto di permuta a rogito del Notaio Carlo Bellini di Poggio MI (RI) del 17 maggio 2011 Rep. N. 85970/25799, stipulato con quest'ultima, oltre che di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. Hanno esposto gli attori:
- che con il contratto di permuta indicato gli attori hanno ceduto l'area di terreno di loro esclusiva proprietà sita in TE AN OL (Fiano Romano) località Paolello, e precisamente: appezzamento di terreno della superficie catastale di complessivi mq 2.600, di cui mq 2565 edificabile e mq 35 destinati a parcheggio pubblico, confinante con proprietà Ballante, strada vicinale di Stezzano, proprietà Genovesi, proprietà Antonelli, salvo altri;
il tutto censito in Catasto Terreni al foglio 10, particella 88, uliveto di seconda classe, di are 26 R.D. euro 15,44, in cambio della proprietà sulla futura porzione immobiliare del fabbricato a costruirsi a cura e spese della società convenuta, precisamente distinto con il numero 11 del lotto di terreno nel piano di lottizzazione specificato in rogito ovvero: A) appartamento distinto con la lettera interno B, con permuta a favore della sig.ra NI VA, figlia degli attori e terza estranea all'atto notarile, B) appartamento distinto con la lettera interno C, con permuta a favore del sig. NI TR, figlio degli odierni attori e terzo estraneo all'atto notarile, il tutto oltre la comproprietà delle parti comuni e le aree di pertinenza esclusiva allegate all'atto notarile sotto le lettere “D”
“E” ed “F”;
- che ai soli fini fiscali le parti dichiaravano il valore del terreno trasferito e delle future costruende porzioni immobiliari in € 304.524,79;
- che a seguito di frazionamento del 19/10/2012 (prot. n. RM 1028527) ad opera della convenuta ETI SRL, la particella n. 88 di mq 2600 ceduta con l'atto di permuta, è ad oggi costituita dalle particelle 720, 721, 722, 723, 724 e 725 derivate dal suo frazionamento, e che ne ricostituiscono l'originaria geometria, tanto che la somma delle loro consistenze è pari alla superficie della particella originaria (ex 88);
- la ETI SRL Srl, nonostante l'impegno assunto con l'atto notarile, ad oggi non ha provveduto ad edificare alcunché per tutto quanto attinente la permuta, come da perizia del perito industriale Giacomo Sinigaglia;
- che a nulla sono valse le richieste scritte e verbali degli attori ad ottenere chiarimenti, vedendosi costretti a svolgere anche tentativo di mediazione obbligatoria, tenutosi in data 14 settembre 2017, innanzi all'organismo di mediazione dell'Organismo di Mediazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, al quale la convenuta non ha risposto nè aderito. Hanno dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina2 di 6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore designato e previa incombenze di legge, rejetta ogni contraria eccezione deduzione e richiesta avversa, così provvedere:
- dichiarare il grave inadempimento della convenuta in ordine al contratto di permuta a rogito del Notaio Carlo Bellini di Poggio MI (RI) del 17 maggio 2011 Rep. N. 85970/25799, gli attori permutavano l'area di terreno di loro esclusiva proprietà sita in TE AN OL (Fiano Romano) località Paolello e precisamente: appezzamento di terreno della superficie catastale di complessivi mq 2.600 (duemilaseiceno), di cui mq 2565 edificabile e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.53/2021 promossa da:
ET RI (C.F. [...]), e EL ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DELFINO MARIA GABRIELLA
ATTORI contro EDIL THOR IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 10908091001), contumace
CONVENUTA
IN RI (C.F. [...]) e ET RI ([...]), con il patrocinio dell'avv. DELFINO MARIA GABRIELLA
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2023
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, TT NI e LE BI hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale la società IL HO Immobiliare s.r.l., avanzando domanda di risoluzione del contratto di permuta a rogito del Notaio Carlo Bellini di Poggio MI (RI) del 17 maggio 2011 Rep. N. 85970/25799, stipulato con quest'ultima, oltre che di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. Hanno esposto gli attori:
- che con il contratto di permuta indicato gli attori hanno ceduto l'area di terreno di loro esclusiva proprietà sita in TE AN OL (Fiano Romano) località Paolello, e precisamente: appezzamento di terreno della superficie catastale di complessivi mq 2.600, di cui mq 2565 edificabile e mq 35 destinati a parcheggio pubblico, confinante con proprietà Ballante, strada vicinale di Stezzano, proprietà Genovesi, proprietà Antonelli, salvo altri;
il tutto censito in Catasto Terreni al foglio 10, particella 88, uliveto di seconda classe, di are 26 R.D. euro 15,44, in cambio della proprietà sulla futura porzione immobiliare del fabbricato a costruirsi a cura e spese della società convenuta, precisamente distinto con il numero 11 del lotto di terreno nel piano di lottizzazione specificato in rogito ovvero: A) appartamento distinto con la lettera interno B, con permuta a favore della sig.ra NI VA, figlia degli attori e terza estranea all'atto notarile, B) appartamento distinto con la lettera interno C, con permuta a favore del sig. NI TR, figlio degli odierni attori e terzo estraneo all'atto notarile, il tutto oltre la comproprietà delle parti comuni e le aree di pertinenza esclusiva allegate all'atto notarile sotto le lettere “D”
“E” ed “F”;
- che ai soli fini fiscali le parti dichiaravano il valore del terreno trasferito e delle future costruende porzioni immobiliari in € 304.524,79;
- che a seguito di frazionamento del 19/10/2012 (prot. n. RM 1028527) ad opera della convenuta ETI SRL, la particella n. 88 di mq 2600 ceduta con l'atto di permuta, è ad oggi costituita dalle particelle 720, 721, 722, 723, 724 e 725 derivate dal suo frazionamento, e che ne ricostituiscono l'originaria geometria, tanto che la somma delle loro consistenze è pari alla superficie della particella originaria (ex 88);
- la ETI SRL Srl, nonostante l'impegno assunto con l'atto notarile, ad oggi non ha provveduto ad edificare alcunché per tutto quanto attinente la permuta, come da perizia del perito industriale Giacomo Sinigaglia;
- che a nulla sono valse le richieste scritte e verbali degli attori ad ottenere chiarimenti, vedendosi costretti a svolgere anche tentativo di mediazione obbligatoria, tenutosi in data 14 settembre 2017, innanzi all'organismo di mediazione dell'Organismo di Mediazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, al quale la convenuta non ha risposto nè aderito. Hanno dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina2 di 6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore designato e previa incombenze di legge, rejetta ogni contraria eccezione deduzione e richiesta avversa, così provvedere:
- dichiarare il grave inadempimento della convenuta in ordine al contratto di permuta a rogito del Notaio Carlo Bellini di Poggio MI (RI) del 17 maggio 2011 Rep. N. 85970/25799, gli attori permutavano l'area di terreno di loro esclusiva proprietà sita in TE AN OL (Fiano Romano) località Paolello e precisamente: appezzamento di terreno della superficie catastale di complessivi mq 2.600 (duemilaseiceno), di cui mq 2565 edificabile e
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