Trib. Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 2487

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 2487
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2487
Data del deposito : 19 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 5.12.2024, celebrata con le modalità di
cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 3810 e 3840 del ruolo generale del lavoro
dell'anno 2023, vertenti
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Severino ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio, sito in Eboli, alla via XXIV Maggio n. 9;

Ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza e Lucia Fiorillo ed
1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica
Email_1
Resistente
OGGETTO: Retribuzione durante la sospensione dall'impiego.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi, riuniti, depositati il 6 e il 7 luglio 2023 Parte_1
e esponevano: Parte_2
- che erano stati destinatari di una misura cautelare interdittiva emanata il
17.10.2028 dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno nell'ambito del
procedimento penale n. 786/17 NGNR e 4205/18 r.g. Gip, con la quale erano
stati sospesi dal pubblico ufficio di , in servizio presso l'unità Parte_3
operativa di Medicina Legale del Distretto Sanitario n. 64, per la durata di dodici
mesi;

- che dal tenore del provvedimento applicativo della suddetta misura cautelare
era dato evincere che la sua sospensione non riguardava, in via generalizzata,
i pubblici uffici, ma atteneva, in modo circoscritto, all'incarico da loro rivestito
presso quella unità operativa;

- che il 18.10.2018 l' li aveva sospesi dai pubblici uffici e soltanto in Parte_4
data 18.10.2019 aveva provveduto a reintegrarli in organico;

2
- che il 15.9.2022 avevano presentato un'istanza di annullamento in autotutela
del provvedimento di sospensione emanato nei loro confronti e in data

3.11.2022 avevano inviato al Direttore Generale dell' , per il tramite Parte_4
del loro difensore, un formale atto di diffida e messa in mora, volto ad ottenere
il pagamento delle differenze retributive maturate nel tempo in cui erano stati
sospesi;

- che, infatti, nel periodo compreso tra il 18.10.2018 e il 18.10.2019 avevano
ricevuto unicamente l'assegno alimentare, mentre non erano state corrisposte
loro le seguenti, ulteriori voci stipendiali: 1) retribuzione individuale di anzianità,
pari a € 203,36;
2) indennità specifica medica, parti ad € 645,57;
3) posizione
variabile aziendale, per un importo di € 393,00;
4) indennità di vacanza, pari
ad € 24,21;
5) retribuzione di risultato, dell'importo di € 100,00;
6) indennità
derivante da rapporto esclusivo, pari ad € 1.065,97;
7) retribuzione Pos.
Unificata Dir. I Liv., per un importo di € 277,56;
8) pari a 208 ore annue, CP_2
per aggiornamento professionale;

- che, pertanto, erano rimasti creditori della complessiva somma di €
33.000,00;

- che nel medesimo arco temporale non erano stati parimenti retribuiti per le
seguenti “voci accessorie”: “reperibilità, lavoro straordinario diurno e notturno,
rimborso chilometrico della reperibilità”, per un importo di circa € 10.000;

3
- che la condotta serbata dall' convenuta era stata illegittima, Controparte_1
in quanto la stessa ben avrebbe potuto revocare il loro incarico dirigenziale e
collocarli a disposizione dei ruoli, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, in ossequio all'art. 75 del c.c.n.l. di categoria e in omaggio ai principi di
buon andamento ed imparzialità della p.a., nonchè in ragione della
sospensione limitata ad un unico settore, l' avrebbe potuto Pt_4
semplicemente trasferire essi ricorrenti ad altro ufficio;

- che, quindi, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, disposta nell'arco
temporale sopra indicato, a fronte della misura cautelare adottata nei loro
confronti, era contra ius, ragion per cui essi avevano maturato il diritto alla
corresponsione della somma di € 33.000,00 a titolo di differenze retributive,
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;

- che, infatti, nel pubblico impiego, qualora la sospensione cautelare del
rapporto di lavoro connessa alla pendenza di un procedimento penale sia
successivamente revocata, al lavoratore riammesso in servizio spetta il diritto
alle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, con esclusione dei
compensi per le prestazioni effettuate nell'arco temporale anzidetto in favore
di altro ente e dell'indennità di risultato;

- che, ancora, avevano subito un danno da perdita di chance, in quanto, a
causa della sospensione dal servizio, non avevano potuto maturare il diritto al
4
godimento delle ferie annuali per un numero di 28 giorni, corrispondenti
all'importo di € 7.000,00.
Tanto premesso, e adivano il giudice del Lavoro Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Salerno chiedendo che l' Controparte_1
fosse condannata al pagamento, in loro favore, della somma di € 33.000,00 a
titolo di differenze retributive, nonché alla regolarizzazione della loro posizione
contributiva, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_1
si costituiva nei giudizi riuniti ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle
avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Asseriva, in particolare, che il e lo erano stati Dirigenti Medici Pt_1 Pt_2
Legali presso il Distretto di Eboli e che, nel periodo di sospensione, erano stati
correttamente retribuiti in base all'art. 19 del c.c.n.l. Area Dirigenza Medico –
Veterinaria, afferente, per la parte economica, al biennio 2002/2003, secondo
cui al Dirigente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, è corrisposta un'indennità
pari al 50% della retribuzione, indicata, a partire dal 31 dicembre 2003,
nell'allegato n. 3 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996.
Rimarcava, in particolare, che tra le voci previste dal predetto allegato
rientravano solo lo stipendio tabellare al 50%, l'indennità integrativa speciale
(conglobata, a partire dal 1° gennaio 2003, nello stipendio tabellare), l'indennità
5
di specificità medica al 50%, l'assegno familiare, ma non anche gli elementi
retributivi variabili, subordinati all'effettivo svolgimento del servizio.
Evidenziava, inoltre, che tale impostazione era stata confermata anche dall'art.
74 del c.c.
n.l. Comparto Sanità 2016/2018, ragion per cui le pretese
economiche dei ricorrenti erano destituite di fondamento.
Precisava, inoltre, che il lo nel tempo in cui erano stati sospesi, Pt_1 Pt_2
avevano ricevuto una retribuzione addirittura superiore a quella dovuta, poiché,
oltre ad aver corrisposto loro l'assegno alimentare nella misura fissata dalla
legge, essa resistente, per mero errore, aveva riconosciuto ad entrambi anche
la retribuzione per posizione variabile aziendale e quella di risultato, che,
viceversa, non avrebbero dovuto essere erogate.
Sosteneva, ancora, che giammai avrebbe potuto trasferire i ricorrenti in un
ufficio diverso da quello in cui avevano prestato servizio, consentendo loro di
continuare a lavorare
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