Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2024, n. 1009

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2024, n. 1009
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1009
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 3878/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr. AN Picardi Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, riservata in decisione con provvedimento del 20 dicembre 2023 all'esito di udienza di
p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
PA ON (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco M.
Boschin (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza,
Piazza Castello, 12, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attrice - contro
EL ON (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Rodella (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza,
Piazza delle Biade, 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
EN ON (C.F. [...])
- convenuta, contumace –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione – querela di falso pagina 1 di 25 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 20.12.2023 si riscontrava il deposito delle note del 12.12.2023, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
Previa conferma dei già eseguiti sequestri, rigettata ogni contraria domanda e difesa: 1) preliminarmente accertarsi e dichiararsi che il vincolo istituito da ON EN ex art. 2645 ter c.c. sull'immobile ricevuto per donazione dal padre ON LL è nullo o comunque altrimenti invalido/inefficace o inopponibile all'attrice e all'eredità di cui si chiede la divisione;
2) sempre in via preliminare accertarsi e dichiararsi che l'atto di alienazione del camper tg. CR022JZ è nullo/inefficace/inopponibile all'eredità per mancanza del consenso e autorizzazione da parte delle coeredi, comunque simulato quanto al prezzo e per l'effetto disporsi a carico di ON EN il conferimento, nel patrimonio ereditario in divisione, del controvalore del bene stimato all'apertura della successione, anche per imputazione alla sua quota;
3) in via principale, ordinarsi a ON

EN e a ON GR di rendere il conto della gestione dei beni ereditari, anche dell'immobile di cui s'è chiesto il sequestro giudiziario, al fine di formare lo stato attivo e passivo dell'eredità, con condanna delle coeredi alla corresponsione nei confronti dell'attrice delle somme dovute per la gestione dei medesimi beni, con interessi dalla data di apertura della successione;
4) accertata e dichiarata la falsità del documento sub 2 prodotto in giudizio da ON GR, previa collazione dei soli immobili acquisiti per donazione dalle convenute, accertarsi e dichiararsi la composizione dell'asse ereditario, stimarsi i beni, procedersi alla divisione in pari quote tra le coeredi, con attribuzione in natura dei beni pro quota, salva previsione di conguagli in denaro, con ogni conseguente determinazione ed operazione necessaria alla effettiva divisione, anche in caso di contrasto tra le parti sulla formazione ed attribuzione delle rispettive porzioni;
5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, l'attrice dichiara la disponibilità alla collazione per imputazione alla sua quota del valore di 1/2 del diritto di usufrutto acquistato sull'immobile di via Palladio 107, dedotte le migliorie apportate e le spese di straordinaria manutenzione sostenute;
6) in ogni caso, spese di divisione pro quota e di causa rifuse in caso di opposizione alle domande svolte dall'attrice. In istruttoria […]

Si riscontrava il deposito delle note del 12.12.2023, in cui la convenuta GR ON così precisava le conclusioni:
In via preliminare:
Autorizzare il prelievo dell'importo complessivo di € 4.204,41 da uno dei conti correnti congelati e cointestati fra le tre sorelle ON al fine di effettuare il pagamento della fattura nr. 96/2014 dell'agenzia funebre La Pace intestata a ON LA per € 3.400,00 e della fattura nr. 50161/2014 di
PubliAdige S.r.l. intestata a ON EN per € 804,41.
pagina 2 di 25 Nel merito: previo rigetto delle ulteriori domande proposte da parte attrice, compresa la querela di falso, in quanto infondate in fatto ed in diritto, disporsi la divisione dell'asse ereditario dei coniugi ON
LL e AL EG fra le tre figlie ON GR, EN e LA, e questo procedendo alla stima del compendio immobiliare ed alla collazione per imputazione degli immobili ricevuti per donazione da ON GR e ON EN con atto in data 14.04.2008 nr. 16.922 Rep. e 3.121
Racc. notaio IU Curreri, nonché alla collazione da parte di ON LA della somma di €
90.000,00 ricevuta in donazione dal padre ON LL come da riconoscimento in data 14.04.2008, somma tuttavia da riparametrare al valore effettivo del bene oggetto di donazione indiretta.
Con vittoria di spese e competenze di causa, comprese quelle di C.T.U., e con spese di divisione pro quota.
In via istruttoria: […]”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LA ON conveniva le sorelle GR e EN deducendo che:
- le parti sarebbero coeredi dei genitori LL ON, deceduto in Brendola (Vi) il 2.5.2014 e EG
AL, pure ivi deceduta il 13.9.2014;

- LL disponeva per testamento di ogni suo avere, lasciando tutto in parti uguali alle figlie;
EG decedeva senza lasciare testamento;

- il patrimonio relitto da LL era costituito da (i) i seguenti immobili: un fabbricato in OA
ME (censito al C.F. di detto comune al fg. 18, mapp. 1937), uno in NC (fg. 10, mapp. 268, sub. 1, mapp. 439, sub. 1 e mapp. 629), un appezzamento di terreno in RG;
(ii) la quota di ½ del
(a) c.c. n. 213072, cointestato con la AL;
il (b) deposito titoli n. 00/97 per il controvalore di €
22.824,86 e 5 azioni della Cassa Rurale e Artigiana di Brendola Credito Cooperativo per un controvalore di € 2.580,00;

- con atto notarile del 14.4.2008 LL donava a EN la piena proprietà dell'immobile in Brendola, via Buonarotti (o Palladio), censito al C.F. al fg. 14, mapp. 487, sub. 10, 11, 12, 13, 14 e a GR la proprietà di altri immobili siti sempre in Brendola, via Palladio angolo via Buonarroti, censiti al foglio
14, mapp. 487 sub. 7 e 8 e al foglio 14, mapp. 487 sub. 5 e 6;
nell'atto LL riservava il diritto di abitazione per sé e la moglie sull'immobile censito al mapp. 487, sub. 7 e 8;

- peraltro, con atto notarile del 9.1.2014 EN e il marito IU IN istituivano sul bene donato alla prima da LL un vincolo ex art. 2645 ter c.c. per destinarlo ai bisogni primari del figlio DO
IN e dei genitori della ON oltre che ai bisogni della famiglia e a far fronte delle necessità del figlio dei genitori e “di sé medesimi”;

pagina 3 di 25
- il patrimonio relitto da EG AL era costituito: (i) dal saldo del c.c. n. 101786 per € 18.600,26 e del c.c. n. 213072, già cointestato con LL per € 23.481,64;
(ii) da vari gioielli;
(iii) da un camper, tg. CR022JZ e (iv) dai beni mobili d'arredamento dell'abitazione in Brendola, via Palladio, 57;

- nell'aprile del 2008 l'attrice acquistava dalla AL l'abitazione ove risiede verso corrispettivo di €
90.000,00 regolarmente versato sul c.c. n. 21307-2, prezzo pattuito in ragione delle condizioni dell'immobile, privo di impianti e necessitante consistente ristrutturazione;

- dal conto n. 213072 sarebbero risultati vari prelievi e/o bonifici in uscita, di cui chiedeva identificarsi il disponente, per valutare se costituissero donazioni di denaro da parte dei de cuius: in particolare (a) per l'anno 2008 risulterebbero addebitati sul c.c. € 15.000,00 per assegno n. 0004531041 al 22.4 e €
4.000,00 per assegno n. 0004531042 al 5.5. ed € 6.100,00 circa prelevati in contanti da aprile a giugno per complessivi € 25.000,00 ca;
(b) per il 2010: nel primo trimestre risulterebbe prelevato contante per
€ 3.050, a settembre prelievi per € 4.900 € 2.500,00 addebitati con bonifico a SS BI, figlio di GR;
da luglio a dicembre 2010 risultano a più riprese prelevati contanti, per € 4.300,00 per complessivi € 14.000,00 nell'anno;
(c) nel 2011 risulterebbero prelievi in contanti per € 2.550,00 nel primo trimestre, € 3.400,00 da luglio a settembre, € 6.750,00 da ottobre a dicembre, per € 12.000,00 ca, nell'anno;
(d) per il 2012 risulterebbero prelievi in contanti da € 6.750,00 tra aprile e giugno, €

4.165 al 2.8 per assegno bancario n. 0004531048, € 2.000 per assegno circolare PE 6120932 del 14.8, prelievi in contanti per € 6.850,00 da luglio a settembre, e per € 7.350,00 da ottobre a dicembre, addebito per assegno circolare PE6289870 per € 28.000,00 ca. nell'anno;
(e) per il 2013 prelievi di contanti per € 3.600,00 nel primo trimestre, € 4.500,00 nel secondo trimestre, € 4.800,00 nel terzo e

6.850 nel quarto, per € 19.000 l'anno;
(f) per il 2014 prelievi per € 5.400,00;

- dal c.c. n. 101786 risultavano prelevati a più riprese, dal maggio a settembre 2014, € 7.100,00 di cui certamente € 1.600,00 ad opera di AN BI, marito di GR;

- con esposto del 19.8.2015 l'attrice comunicava ai Carabinieri che il camper veniva utilizzato e spostato dalle pertinenze dell'abitazione di EN, ove era parcheggiato dal luglio 2014;
seguiva senza esito la mediazione e quindi si apprendeva che il 21.1.2016 EN aveva alienato il camper a tale
SC ET al prezzo di € 10.000,00.
Deduceva i) che le tre sorelle fossero eredi in parti uguali dei patrimoni dei genitori, eredità in cui avrebbe dovuto ricomprendersi quanto relitto e quanto donato da LL alle sorelle. Chiedeva altresì
ii) dichiararsi la invalidità/inefficacia/inopponibilità dell'eredità del vincolo ex art. 2645 ter c.c. istituito sui beni donati a EN da LL, iii) procedersi alla collazione delle donazioni effettuate da LL e dei frutti e interessi sul valore dei beni donati. Deduceva iv) che il camper non potesse essere venduto senza il consenso di tutte le coeredi, sicché l'atto sarebbe inefficace/inopponibile all'eredità e che il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi