Trib. Palermo, sentenza 01/02/2024, n. 426

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 01/02/2024, n. 426
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 426
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. G T nella causa civile iscritta al n. Per ___________________
3470/2021 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. G A ed
Parte_1 Il Cancelliere
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia, n. 1.


- ricorrente -


C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Di G ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_2
- contumace -
All'udienza del 01/02/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Condanna la a pagare al ricorrente la somma di € 3.688,56 a titolo di CP_2
differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento all dei contributi CP_1
previdenziali sulle retribuzioni come sopra determinate;

1


condanna la in solido con l a corrispondere alla ricorrente la CP_2 CP_1
somma di € 15.158,56;
condanna le parti convenute in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge e si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 15 aprile 2021 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato con contratto a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della società convenuta, dal 24/10/2019 al 22/11/2020, con la qualifica di commessa e di aver tuttavia osservato, per tutta la durata del rapporto, un superiore orario di lavoro di 44 ore settimanali, senza percepire le differenze retributive;
esponeva di aver presentato all , a seguito di complicanze CP_1
documentate alla gravidanza, domanda di congedo di maternità e che il datore di lavoro aveva provveduto ad anticipare la prestazione richiesta per il solo mese di febbraio 2020, mentre nulla aveva versato con riferimento al periodo marzo – novembre 2020;
per quanto sopra, chiedeva “ritenere e dichiarare che la sig.ra
ha prestato attività di lavoro subordinato dal 24/10/2019 al Parte_1
22/11/2020, alle dipendenze della società con sede in via G. Sciuti 67/69, CP_2
con la qualifica
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