Trib. Palermo, sentenza 01/02/2024, n. 426

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 01/02/2024, n. 426
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 426
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. G T nella causa civile iscritta al n. Per ___________________
3470/2021 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. G A ed
Parte_1 Il Cancelliere
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia, n. 1.


- ricorrente -


C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Di G ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_2
- contumace -
All'udienza del 01/02/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Condanna la a pagare al ricorrente la somma di € 3.688,56 a titolo di CP_2
differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento all dei contributi CP_1
previdenziali sulle retribuzioni come sopra determinate;

1


condanna la in solido con l a corrispondere alla ricorrente la CP_2 CP_1
somma di € 15.158,56;
condanna le parti convenute in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge e si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 15 aprile 2021 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato con contratto a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della società convenuta, dal 24/10/2019 al 22/11/2020, con la qualifica di commessa e di aver tuttavia osservato, per tutta la durata del rapporto, un superiore orario di lavoro di 44 ore settimanali, senza percepire le differenze retributive;
esponeva di aver presentato all , a seguito di complicanze CP_1
documentate alla gravidanza, domanda di congedo di maternità e che il datore di lavoro aveva provveduto ad anticipare la prestazione richiesta per il solo mese di febbraio 2020, mentre nulla aveva versato con riferimento al periodo marzo – novembre 2020;
per quanto sopra, chiedeva “ritenere e dichiarare che la sig.ra
ha prestato attività di lavoro subordinato dal 24/10/2019 al Parte_1
22/11/2020, alle dipendenze della società con sede in via G. Sciuti 67/69, CP_2
con la qualifica di operaia, così come previsto dal C. C. N. L. Commercio, a tempo indeterminato full time, ritenere e dichiarare che la ricorrente nulla ha percepito
a titolo di indennità di congedo per maternità per il periodo 07/3/2020 al
22/11/2020;
condannare la società con sede in via G. Sciuti 67/69 - CP_2

Palermo, in persona del legale rapp.te pro tempore, a pagare in favore della sig.ra
, per le causali meglio dedotte in narrativa, la somma di € Parte_1
3688,56b, per differenze retributive o quell'altra superiore che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un
Consulente Tecnico d'Ufficio, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge;
condannare l' in solido con la società con sede in CP_1 CP_2

2 via G. Sciuti 67/69 - Palermo, in persona del legale rapp.te pro tempore della somma €. 15158,56 o quell'altra superiore che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un Consulente
Tecnico d'Ufficio, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge;
condannare la società con sede in via G. Sciuti 67/69 – Palermo CP_2

in persona del suo rapp.te legale pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali maturati dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro ivi compresa la contribuzione a titolo di TFR, come da Certificazione Unica 2021 che si allega. - condannare la con sede in via G. Sciuti 67/69 -Palermo e L' al CP_2 CP_1
pagamento delle spese”;
premesso che si costituiva in giudizio l chiedendo nell'ipotesi di CP_1
accertamento positivo della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accogliersi la domanda del ricorrente di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione;
l , altresì, contestava variamente la fondatezza della domanda CP_3
relativa al pagamento del congedo di maternità, di cui chiedeva il rigetto;
premesso, inoltre, che – nella contumacia della parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamata a comparirvi – la controversia veniva istruita mediante prova testimoniale con la teste , quindi, discussa e decisa Testimone_1
come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 1° febbraio 2024;
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