Trib. Rimini, sentenza 02/12/2024, n. 1077

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 02/12/2024, n. 1077
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 1077
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 456/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE LUCA CP_1 C.F._1
e dell'avv. ZAULI ANDREA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Telematico.
RICORRENTE

contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BOCCARDI MONICA, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico.
RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/05/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...], il [...], e nata a CP_1 Controparte_2
RIMINI (RN) il 27/12/1973, contraevano matrimonio concordatario in data 01/09/2001 a RIMINI
(RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n. 192, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (in data 10/06/2003) e (in data 08/06/2005). Per_1 Per_2
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto n. 3090/2016 del
Tribunale di Rimini reso in data 06/03/2016.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso dei figli minori e e alla conferma delle Per_1 Per_2
modalità di visita di cui alle condizioni di separazione. Quanto ai rapporti economici, il ricorrente chiedeva di porsi a proprio carico il versamento mensile di € 927,00, a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (fatte salve le spese per l'attività sportiva da ripartire al
50%), previamente concordate e documentate. Per ultimo, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo di rivedere i tempi e le modalità di visita del ricorrente, dando atto del superamento delle condizioni di cui alla separazione. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi a carico del il CP_1 versamento mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie o, in subordine, nella misura del 70%. Per ultimo chiedeva di porsi a carico del ricorrente il versamento mensile di € 100,00, annualmente rivalutabili secondo l'Indice ISTAT, o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza dell'11/05/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito i procuratori delle parti chiedevano breve rinvio essendo pendenti trattative.
All'udienza davanti al Presidente del Tribunale del 22/06/2021, i procuratori delle parti svolgevano le rispettive deduzioni ed eccezioni e, all'esito, non venivano assunti provvedimenti temporanei ed urgenti, ferma l'efficacia delle condizioni di separazione, fatto salvo che per le statuizioni relative all'affidamento del figlio , divenuto nelle more maggiorenne, e veniva nominato il Giudice Per_1
Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore del 29/09/2021, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e all'esito l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 927/2021 pubblicata il 19/10/2021. Con separata ordinanza, venivano
concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice
Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 22/05/2024, precisate le rispettive conclusioni, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo ed essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio con sentenza n. 927/2021, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
In via preliminare, il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, entrambi i figli della coppia, e , hanno raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere assunta Per_1 Per_2
alcuna decisione circa l'affidamento e la collocazione degli stessi e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Si rileva altresì che non è
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