Trib. Rieti, sentenza 05/12/2024, n. 221

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 05/12/2024, n. 221
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 221
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 219/2023 promossa da:
, nata a Rieti in [...] 1° marzo 1974 ed ivi residente in [...]
Mille n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Riommi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali, sito in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti n. 20, elegge domicilio;

PARTE RICORRENTE
Contro

, in persona del pro-tempore;
Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE

1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022, e per il corrente anno scolastico 2022/2023, o per il diverso periodo di giustizia, e per l'effetto
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica Controparte_3 per l'aggiornamento e la formazione del docente della complessiva somma di €.1.500,00, o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Parte ricorrente, al momento della proposizione del ricorso dipendente del
[...]
, assunta con contratto a tempo determinato dal 5.12.2022 al 30.06.2023 (v. Controparte_1
allegato n. 1 al ricorso), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti:
- dal 9.10.2020 al 30.06.2021 (v. allegato n. 2 al ricorso);

- dal 6.11.2021 al 15.11.2021, dal 16.11.2021 al 19.11.2021, dal 23.11.2021 al 23.11.2021, dal 25.11.2021 al 25.11.2021, dal 29.11.2021 al 30.11.2021, dal 3.12.2021 al 3.12.2021, dal
13.12.2021 al 22.12.2021, dal 11.01.2022 al 14.01.2022, dal 18.01.2022 al 1.02.2022, dal

2.02.2022 al 7.02.2022, dal 8.02.2022 al 14.03.2022, dal 15.03.2022 al 25.03.2022, dal
2
26.03.2022 al 31.03.2022, dal 1.04.2022 al 29.04.2022, dal 30.04.2022 al 8.06.2022 (v. allegato n. 3 al ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
L'amministrazione convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva, sicchè ne era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente
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sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
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