Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2534
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 870 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. CARLA ITRIA BELLU che la rappresenta e difende per procura speciale
allegata al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PIERFRANCESCO CAPUT che lo rappresenta e difende per
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1) dare atto che fra le parti è stata pronunciata sentenza n.d. di separazione con il n. 3095/2021;
2) confermare l'assegnazione del domicilio coniugale in favore della quale genitore Pt_1
collocatario dei minori;
3) confermare l'affidamento condiviso dei minori, collocati presso il domicilio materno ai soli fini
anagrafici;
4) il potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diverso accordo, secondo lo schema degli CP_1
accordi già raggiunti e definiti con provvedimento presidenziale come modificati e integrati con
verbali del 03/03/2022 (R.G. n. 870-1/2021) e del 26/01/2023 (R.G. n. 870-3/2021) che prevedono
un tempo di permanenza paritetico secondo lo schema già concordato fra le parti, specificando che
l'inizio del turno del fine settimana e/o dei giorni festivi inizi per ciascun genitore alle ore 20.00 del
venerdì e/o del giorno precedente quello festivo (invece che alle 9.00 del sabato mattina e/o del
giorno festivo) nonché precisando che nei giorni anzidetti il genitore presso il quale sono
temporaneamente collocati si adoperi per ricondurli, all'orario già stabilito, presso il domicilio
dell'altro genitore;
5) le parti concordano, salvo diverso accordo, che i minori trascorrano con ciascun genitore,
nell'occasione delle vacanze estive, 10 giorni consecutivi che devono essere concordati entro il
mese di gennaio di ogni anno. Le festività tradizionali di Natale,
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