Trib. Aosta, sentenza 15/07/2024, n. 139
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI AOSTA
Composto dai magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari Presidente
Dott. Maurizio D'Abrusco Giudice rel est
Dott. Giulia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n° 869/2023
Udienza di rimessione al Collegio del 04.06.2024
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Tra
(c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Menegatti, presso il cui Studio in Aosta, Avenue du Conseil des Commis n° 5, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE – RESISTENTE in via riconvenzionale
Contro
(c.f. , residente in Nus (AO), Località Mazod n° 11, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Carola Rosa Marzi, presso il cui Studio in Aosta, Via Promis n° 3/A, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE – RICORRENTE in via riconvenzionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note per l'udienza del 26.3.2024
Per la ricorrente – resistente in via riconvenzionale:
“in via preliminare, rigettare la richiesta di inammissibilità del ricorso perché infondata e dichiarare la domanda riconvenzionale non dichiarata inammissibile: in principalità, in parziale riforma della sentenza di divorzio emessa dalla Corte di Appello di Tunisi il
28.12.2022, condannare il sig. a versare alla signora la somma mensile CP_1 Parte_1 di € 250,00 per ciascun figlio (o altra misura maggiore o inferiore) per un totale di € 500,00, somma da pagina 1 di 9
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
condannare altresì il sig. al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i CP_1 figli così come previste nel Protocollo d'intesa sottoscritto da magistrati e avvocati di Aosta in data 22 febbraio 2019:
Assegnare alla signora in qualità di genitore affidatario in via esclusiva dei minori, la Parte_1 quota del 100% dell'assegno unico previsto per i due figli minori ed erogato dall' : CP_2
Rigettare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile e l'indennità di alloggio a favore della signora perché infondata e inammissibile: Pt_1
Rigettare la richiesta di revoca di rendita vitalizia e la rendita a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali per il divorzio unilaterale richiesto perché infondata e inammissibile:
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per il resistente – ricorrente in via riconvenzionale:
“In via istruttoria: omissis
Nel merito: Che il Tribunale, a parziale riforma della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale della
Tunisia e confermata dalla Corte di Appello:
- Riduca il contributo al mantenimento per i figli stabilito dal G.I. in via d'urgenza, nella cifra di
€ 250 mensili (125 pro-capite), oltre al 50% degli assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie per i ragazzi, così come individuate dal Protocollo delle spese straordinarie di
Aosta, a decorrere dal deposito del ricorso da parte della sig.ra Pt_1
- Revochi l'assegno divorzile previsto a favore della sig.ra dal Tribunale di Tunisi, stante Pt_1
che la stessa attualmente lavora e sono dunque venuti meno i presupposti per il suo riconoscimento;
- Revochi l'indennità di alloggio, consistendo tale indennità nel contributo al mantenimento dei
figli, già oggetto di revisione da parte del Tribunale di Aosta;
- Revochi la rendita vitalizia e la rendita a titolo di risarcimento danni materiali e morali per il divorzio unilaterale richiesto, non previste dal diritto italiano.
Con vittoria delle spese”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 c.p.c. depositato il 04.10.2023, la sig.ra Pt_1
premesso:
[...]
pagina 2 di 9 a) di aver contratto matrimonio in Tunisia il 21.01.2007 (poi trascritto nel Registro degli Atti di Stato Civile del Comune di Aosta nell'anno 2018, Parte II, Serie C, n° 6) con il sig.
[...] dall'unione con il quale nascevano ad Aosta i figli (il CP_1 Persona_1
07.08.2008) e (il 27.08.2011);
Persona_2
b) che, su istanza del marito, il Tribunale di Tunisi, in data 22.11.2021, pronunciava sentenza di divorzio unilaterale, disponendo che i figli rimanessero affidati alla madre (con diritto di visita del padre durante i fine settimana e le festività civili e religiose) e che egli versasse alla ex moglie, i) la somma mensile di 500 dinari (pari ad € 147,36) a titolo di contributo alimentare, ii) la somma mensile di 400 dinari (pari ad € 117,89) a titolo di indennità di alloggio, iii) la somma mensile di 300 dinari (pari ad € 88,42) a titolo risarcitorio dei danni materiali, sotto la condizione risolutiva del passaggio a nuove nozze o del mutamento in melius delle condizioni di vita dell'ex coniuge, iiii) la somma di 7.000 dinari (pari ad €
2.063,04) a titolo di risarcimento dei danni morali, iiiii) la somma di 300 dinari (pari ad €
88,42) a titolo di rifusione delle spese processuali;
c) che l'impugnazione da lei proposta avverso tale sentenza veniva rigettata dalla Corte
d'Appello di Tunisi, la quale ne confermava integralmente le statuizioni;
d) che la sentenza di divorzio, essendo valida ed efficace nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 64 Legge 218/95, era stata trascritta nel Registri dello Stato Civile del Comune di
Aosta il 06.07.2023;
e) che il sig. on soltanto non aveva ottemperato ad alcuna delle prescrizioni della CP_1
sentenza divorzile, ma addirittura, pur godendo di uno stipendio mensile più che doppio rispetto alla retribuzione di € 800,00 circa percepita dalla ricorrente (in qualità di addetta alle pulizie presso la CM Service s.r.l. con contratto part-time a tempo determinato, e tenuta
a corrispondere per l'abitazione un canone mensile di € 400,00), contribuiva al mantenimento della prole nella misura di € 100,00 mensili, tenendo con sé saltuariamente solo il figlio più piccolo affetto da D.S.A., mentre su di lei gravavano pressoché Per_2
integralmente la cura quotidiana ed il mantenimento ordinario e straordinario di entrambi i figli;
Concludeva chiedendo la modifica delle statuizioni assunte dal giudice d'appello tunisino in punto concorso economico al mantenimento dei figli, elevandolo ad € 300,00 (od altra somma maggiore od inferiore) per ciascun figlio – salvo l'aggiornamento ISTAT – da versare con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per
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