Trib. Foggia, sentenza 08/11/2024, n. 3041

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 08/11/2024, n. 3041
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3041
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, A d S, all'udienza dell'8.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3837/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. M D Parte_1
RICORRENTE
E
) e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. V A
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2023, il ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratore scolastico temporaneo, in quanto ha sottoscritto con il per gli a.s. 2020/2021 Controparte_2
e 2021/2022 contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale pertanto, ha Parte_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il
Compenso Individuale Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi di cui in narrativa dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022 periodi in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
al pagamento del Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e
pagina 1 di 4 secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per i periodi di cui in narrativa e cioè dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 12.12.2023 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1 sottolineando come “sul quantum, dalla lettura dello stato matricolare (all.1), si rileva, relativamente all'a.s.2021/2022, assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio prestato e richiesto con esclusione dei periodi di servizio con detrazione economica;
- compensare le spese ai sensi dell'art.

92, 2°comma c.p.c.”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
È pacifico e documentalmente provato che parte
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