Trib. Foggia, sentenza 08/11/2024, n. 3041

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 08/11/2024, n. 3041
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3041
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza dell'8.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3837/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
) e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2023, il ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratore scolastico temporaneo, in quanto ha sottoscritto con il per gli a.s. 2020/2021 Controparte_2
e 2021/2022 contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale pertanto, ha Parte_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il
Compenso Individuale Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi di cui in narrativa dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022 periodi in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
al pagamento del Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e
pagina 1 di 4 secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per i periodi di cui in narrativa e cioè dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 12.12.2023 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1 sottolineando come “sul quantum, dalla lettura dello stato matricolare (all.1), si rileva, relativamente all'a.s.2021/2022, assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio prestato e richiesto con esclusione dei periodi di servizio con detrazione economica;
- compensare le spese ai sensi dell'art.

92, 2°comma c.p.c.”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
È pacifico e documentalmente
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