Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 232

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 232
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 232
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30914 /2023 R.G. promossa
Da
I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv.to C. M. ATTANASIO ,
opponente
contro
IA NG , rappresentato e difeso dall' Avv. C. BURAGLIA ,
Opposto
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato 5.9.23, regolarmente notificato, INPS proponeva opposizione avverso DI n. 5118/23 , relativo alla somma di E.327,86 a titolo di crediti diversi (ratei 13ma 2019) in favore di OR IA, il quale aveva chiesto l'ingiunzione esponendo di essere stato dipendente di Manitalidea spa, ora in amministrazione straordinaria, fino al 7.7.2019, data del licenziamento;
l'Inps eccepiva l'improcedibilità per mancanza di titolo esecutivo e ricordava che l'accesso al Fondo può avvenire solo se lo stato passivo sia dichiarato esecutivo;
eccepiva la mancanza di modello SR52;
eccepiva che il DI non era stato validamente notificato;
eccepiva la prescrizione in quanto i crediti non rientrano nel perimetro temporale coperto dalla garanzia del Fondo e in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato il 28.8.2023 , oltre 12 mesi dalla data del 7.7.2019 (cessazione del rapporto).L'Inps chiedeva quindi dichiararsi il
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ricorso inammissibile, dichiarare nullo o annullare il ricorso, revocare il decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio parte resistente , il quale insisteva nella conferma del ricorso in quanto tutta la documentazione necessaria era stata trasmessa all'Inps e in quanto i termini erano stati rispettati;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine condannarsi l'Inps al pagamento della somma dovuta con condanna alle spese.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto
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