Trib. Taranto, sentenza 15/03/2024, n. 701
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Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 15.03.2024, promossa da:
TE RI rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Saracino
Ricorrente
C O N T R O
INPS, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv.to A. Andriulli, F. Certomà e A. Brancaccio
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.03.2023 la ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento con cui l'Inps le chiedeva la restituzione della somma di € 3.778,64 corrispostale a titolo di disoccupazione Naspi per il periodo dal 01.02.2022 al
31.05.2022, asseritamente “non dovuta poiché successiva alla decorrenza teorica della pensione”.
In particolare, la ricorrente asseriva che nel suddetto periodo non vi era stata alcuna sovrapposizione tra la Naspi e il trattamento pensionistico, dato che quest'ultimo le era stato erogato a decorrere da luglio 2022, a seguito di domanda presentata in via amministrativa in data 28.06.2022.
Si costituiva in giudizio l'Inps il quale sosteneva che la ricorrente dovesse considerarsi decaduta dalla fruizione della Naspi ex art. 11 co. 1 lett. d) d.lgs. n.
22/2015, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, in quanto nel medesimo periodo avrebbe astrattamente potuto godere del trattamento pensionistico avendo maturato tutti i requisiti per farne richiesta.
Per tali ragioni concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente all'odierna udienza e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Si osserva che la normativa in materia di Naspi di cui all'art. 11 co. 1 lett. d) d.lgs.
22/15 dispone che il lavoratore decade dalla Naspi al raggiungimento dei