Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 6329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6329/2023
promossa da:
pagina 1 di 14 G.B.R. CENTER S.R.L. (C.F. 03268870619), con il patrocinio
dell'avv. DI SIMONE VINCENZO, elettivamente domiciliato
in VIA ALBANA 72 81055 SANTA MARIA CAPUA
VETEREpresso il difensore avv. DI SIMONE VINCENZO
ATTORE/I
contro
HERA COMM S.P.A. (C.F. 02221101203), con il patrocinio
dell'avv. EVANGELISTI FRANCESCA, elettivamente
domiciliato in via v. Toffano n. 1 BOLOGNA, presso il
difensore avv. EVANGELISTI FRANCESCA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 1124 del 2023, del
giorno 4 marzo 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 2 gennaio
2025, udienza per la assunzione in decisione. Tali conclusioni
pagina 2 di 14
sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e
sostanziale di questa sentenza.
In tale udienza, la parte opposta richiamava le conclusioni della
comparsa. Anche tali conclusioni debbono ritenersi richiamate.
La parte opponente, che non ha svolto difese dopo la citazione;
deve ritenersi avere concluso come in citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte opposta HERA COMM S.P.A. , nel seguito anche solo
HE, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo. La concessione
del decreto ingiuntivo avveniva per vendita di energia elettrica,
come da fatture/bollette in atti. Tale cessione, in realtà, era
basata non tanto su contratto di vendita quanto su regime c.d.
di tutele graduali.
Contro tale decreto ingiuntivo, meglio indicato in oggetto, la
parte opponente G.B.R. CENTER S.R.L. (nel seguito GBR)
proponeva opposizione, con questa causa. Sosteneva: a) la
incompetenza per territorio;
b) la erroneità dei conteggi di
HE, poiché le tariffe non erano corrette.
pagina 3 di 14
Alla udienza del giorno 19 ottobre 2023, veniva concessa la
provvisoria esecuzione. Seguivano le attività in atti;
alla
udienza di oggi il secondo giorno dell'anno duemilaventicinque,
giorno 2 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione. Il
giudice non emetteva sentenza immediatamente in udienza, ai
sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. (tale il rito decisorio disposto
da precedente giudice), ma riservava decisione ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c..
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del
provvedimento di sentenza, a seguito del novellato articolo 132
c.p.c., potendo anche essere integralmente omesso;
a maggior
ragione, lo svolgimento del processo può anche essere
adeguatamente conciso, come sopra.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di
causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14
La opposizione è infondata, manifestamente infondata. Per
quanto oltre si dirà, essa ha caratteristiche tali da imporre la
applicazione del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.
La prima difesa di GBR riguarda una asserita incompetenza.
La competenza si determina in Bologna, quanto meno quale
foro del pagamento (c.d. forum destintatae solutionis). Si è in
presenza di somma di danaro liquida;
dunque, con obbligazione
portable, pagabile presso il creditore HE. La competenza si
determina dunque ai sensi dell'articolo 20 c.p.c.
In ordine ai conteggi, possono individuarsi due profili (di tale
secondo motivo, di merito;
se si vuole, due sotto-motivi del
motivo di merito): due, dunque, le difese di parte opponente sul
punto specifico del merito.
La prima difesa è inammissibile per genericità.
Si afferma che i costi unitari non sarebbero conformi a “quanto
stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6329/2023
promossa da:
pagina 1 di 14 G.B.R. CENTER S.R.L. (C.F. 03268870619), con il patrocinio
dell'avv. DI SIMONE VINCENZO, elettivamente domiciliato
in VIA ALBANA 72 81055 SANTA MARIA CAPUA
VETEREpresso il difensore avv. DI SIMONE VINCENZO
ATTORE/I
contro
HERA COMM S.P.A. (C.F. 02221101203), con il patrocinio
dell'avv. EVANGELISTI FRANCESCA, elettivamente
domiciliato in via v. Toffano n. 1 BOLOGNA, presso il
difensore avv. EVANGELISTI FRANCESCA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 1124 del 2023, del
giorno 4 marzo 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 2 gennaio
2025, udienza per la assunzione in decisione. Tali conclusioni
pagina 2 di 14
sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e
sostanziale di questa sentenza.
In tale udienza, la parte opposta richiamava le conclusioni della
comparsa. Anche tali conclusioni debbono ritenersi richiamate.
La parte opponente, che non ha svolto difese dopo la citazione;
deve ritenersi avere concluso come in citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte opposta HERA COMM S.P.A. , nel seguito anche solo
HE, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo. La concessione
del decreto ingiuntivo avveniva per vendita di energia elettrica,
come da fatture/bollette in atti. Tale cessione, in realtà, era
basata non tanto su contratto di vendita quanto su regime c.d.
di tutele graduali.
Contro tale decreto ingiuntivo, meglio indicato in oggetto, la
parte opponente G.B.R. CENTER S.R.L. (nel seguito GBR)
proponeva opposizione, con questa causa. Sosteneva: a) la
incompetenza per territorio;
b) la erroneità dei conteggi di
HE, poiché le tariffe non erano corrette.
pagina 3 di 14
Alla udienza del giorno 19 ottobre 2023, veniva concessa la
provvisoria esecuzione. Seguivano le attività in atti;
alla
udienza di oggi il secondo giorno dell'anno duemilaventicinque,
giorno 2 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione. Il
giudice non emetteva sentenza immediatamente in udienza, ai
sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. (tale il rito decisorio disposto
da precedente giudice), ma riservava decisione ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c..
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del
provvedimento di sentenza, a seguito del novellato articolo 132
c.p.c., potendo anche essere integralmente omesso;
a maggior
ragione, lo svolgimento del processo può anche essere
adeguatamente conciso, come sopra.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di
causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14
La opposizione è infondata, manifestamente infondata. Per
quanto oltre si dirà, essa ha caratteristiche tali da imporre la
applicazione del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.
La prima difesa di GBR riguarda una asserita incompetenza.
La competenza si determina in Bologna, quanto meno quale
foro del pagamento (c.d. forum destintatae solutionis). Si è in
presenza di somma di danaro liquida;
dunque, con obbligazione
portable, pagabile presso il creditore HE. La competenza si
determina dunque ai sensi dell'articolo 20 c.p.c.
In ordine ai conteggi, possono individuarsi due profili (di tale
secondo motivo, di merito;
se si vuole, due sotto-motivi del
motivo di merito): due, dunque, le difese di parte opponente sul
punto specifico del merito.
La prima difesa è inammissibile per genericità.
Si afferma che i costi unitari non sarebbero conformi a “quanto
stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico
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