Trib. Milano, sentenza 08/05/2024, n. 2326

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/05/2024, n. 2326
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2326
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

N. 2940/24 REG. GEN.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 marzo 2024
da MA DI
rappresentato e difeso, dall'avv. Stefano Guzzini, con studio in Milano, Piazza V Giornate n.1 e domicilio eletto presso lo studio del medesimo nonché presso la casella PEC stefano.guzzini@milano.pecavvocati.it, giusta procura alle liti in calce al ricorso. ricorrente contro

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, dichiara convenuto
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 4 marzo 2024 il sig. TE AD si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio l'INPS, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto anche parzialmente, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 368 2023 0015 2296 58000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme relative al recupero dell'agevolazione prevista dalla L.190/2014 e le correlate sanzioni pari a Euro 8.150,94 così come richieste con l'avviso di addebito n. 368 2023 0015 2296 58000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”
.
A tal fine ha dedotto:
-che in data 23 gennaio 2024, l'Inps aveva provveduto alla notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 0015 2296 58000 con il quale, comunicando di aver proceduto al controllo della posizione contributiva relativamente al periodo 01.2017-12.2022 e di aver accertato contributi dovuti alla gestione commercianti, ingiungeva il pagamento di un importo totale, comprensivo delle spese di notifica, pari a Euro 12.311,05;

-che parte dei citati contributi accertati e richiesti sarebbero relativi al recupero della riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti prevista dal regime contributivo agevolato previsto dalla L. 190/2014 adottato per il periodo 2016- 2021;

-che il medesimo, a far data dal 15.02.2016, era titolare di partita IVA n. 09421460966 per l'esercizio dell'impresa Mama CO di TE AD con obbligo contributivo nei confronti della Gestione Commercianti INPS;

-che, per tale attività il contribuente, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, aveva adottato il regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi, previsto dalla L.190/14, comma 54 e seguenti e il regime agevolato ai fini contributivi previsto dal comma 76 e seguenti della medesima Legge.
Ciò premesso e quali ragioni dell'opposizione, il ricorrente ha denunciato l'invalidità dell'avviso di addebito in quanto pivo di una sufficiente motivazione;
inoltre ha rivendicato la possibilità di usufruire del regime contributivo agevolato avendo usufruito del regime fiscale agevolato.
Si è costituito l'Inps che ha chiesto rigettarsi tutte le difese avversarie e il relativo ricorso. Quanto al vizio di motivazione, ne ha eccepito la decadenza;
nel merito ha ritenuto infondata ogni avversaria argomentazione.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza dell'8 maggio 2024, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal signor AD va rigettato.
Due, come detto, le ragioni di opposizione.
Parte ricorrente assume che l'Inps, nel predisporre l'atto qui opposto, ovvero l'avviso di addebito, non l'abbia corredato di idonea e sufficiente motivazione
A tale motivo di opposizione, l'Inps ha replicato eccependo l'inammissibilità della doglianza per tardività del rilievo.
I vizi di formazione e di notifica del titolo - che si concreta nel ruolo esattoriale che viene portato a conoscenza del debitore con la cartella esattoriale ai sensi degli art 25, 26 e 49 DPR 602/73 e oggi a seguito dell'introduzione dell'art 30 DL 78/10 nell'avviso di addebito - debbano essere proposti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dagli artt. 617 e 618bis Cpc. E' ben possibile, con un unico atto, far valere sia vizi formali che sostanziali, ma gli stessi sono soggetti a termini di decadenza diversi: per i primi, le norme previste dal codice di rito stabilisco venti giorni, per i secondi l'art 24 DLgs 46/99, prevede quaranta giorni. Ne consegue che, qualora con un unico ricorso siano prospettate entrambe le tipologie di vizi, ma l'atto sia proposto oltre il termine di cui agli artt. 617 e 618 bis Cpc, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali attinenti alla regolarità formale dell'atto e della notificazione ed ammissibili solo le eccezioni di merito.
Ciò premesso, va considerato che, rispetto alla notifica dell'avviso qui opposto (pacificamente avvenuta il 23 gennaio 2024), il ricorrente ha, per la prima volta, proposto ricorso solo il 4 marzo 2024. A tale data, il termine previsto di venti giorni doveva ritenersi ampiamente superato. Ad ogni buon conto e, qualora volesse ritenersi che l'eccezione fosse ancora in termini, va ricordato che per la Corte di Cassazione (Cass n. 1558/20, Cass. n. 5963/18, n. 19708/17 e 15211/17 ), laddove
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