Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 534

TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 534
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 534
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 201/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2019 promossa da:
ALBA COSTRUZIONI SRL (C.F. 02548030614), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. STANISLAO MARCELLO elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE, VIA ROBERTO D'ANGIO' N. 54-56 presso il difensore Stanislao Marcello ATTORE contro
UNICREDIT SPA (C.F. 02659940239), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA LUIGI CACCIATORE 57, presso il difensore avv. De Martino Angela
CONVENUTA
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. n.q. di mandataria della SPV PROJECT 1904 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA LUIGI CACCIATORE 57, presso il difensore avv. DE MARTINO ANGELA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2024 le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Alba Costruzioni spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2013 emesso il pagina 1 di 7
29.03.2013 e notificato il 27.11.2018 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le ingiungeva di pagare, in solido con DO LE, DO IO e DO IA, questi ultimi garanti, la somma di € 910.221,89, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art 644 c.p.c., privo del nominativo dei soggetti ingiunti e recante un importo incomprensibile, chiaramente difforme dalla somma richiesta nel ricorso. Nel merito disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento per conto di Alba Costruzioni in quanto non riferibile a LE DO e deduceva il difetto di prova del credito, avendo prodotto il solo certificato ex art. 50 TUB. Concludeva, quindi, chiedendo: “A) Revocare il decreto ingiuntivo n. 349/13 nei confronti della società Alba Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pt, dichiarandolo nullo e/o inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
B) Inoltre, atteso il disconoscimento della firma apposta da LE DO al contratto di finanziamento, si dichiari non opponibile lo stesso alla Alba Costruzioni srl”
.
Con comparsa di risposta depositata il 20.05.2019 si costituiva Unicredit SpA. ricostruendo i fatti di causa e deducendo che sebbene il decreto ingiuntivo oggi opposto, emesso nei confronti della società e dei garanti, DO LE, DO IO e DO IA, fosse stato notificato a tutti, detta notifica si fosse perfezionata solo nei confronti dei garanti, proponenti autonoma opposizione di cui al r.g. n. 701456/2013, udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 20.5.2020. Deduceva l'infondatezza delle doglianze attoree, affermando l'espressa indicazione dei destinatari dell'ingiunzione nello stesso decreto e l'inidoneità dell'errore materiale della somma ad inficiare la validità del provvedimento. Deduceva che la notifica oltre il termine di sessanta giorni non costituisse manifestazione della volontà di non agire nei confronti della società, debitrice principale, ma riconducibile al mancato perfezionamento della notifica eseguita, dando comunque spazio ad un accertamento di merito sulla fondatezza della pretesa. Proponeva istanza di verificazione della sottoscrizione apposta dal RD sul contratto di finanziamento e concludeva chiedendo “accertare nel merito la sussistenza della pretesa creditoria;
dichiarare che la società Alba Costruzioni s.r.l. – come in epigrafe identificata, è debitrice nei confronti dell'Unicredit s.p.a. della somma di 910.222,89 € richiesta in occasione del monitorio opposto;
di conseguenza, in via gradata nel rito e nel merito, condannare l'opponente al pagamento della somma di 910.222,89; condannare l'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
voglia infine verificare la provenienza della scrittura privata disconosciuta dall'opponente e all'uopo, fissare udienza per la verificazione della scrittura privata;
disporre CTU tecnica ai fini della verificazione della sottoscrizione;
rigettare ogni diversa

pagina 2 di 7 istanza, eccezione e deduzione avversa ivi presente, tutte già disattese e respinte;
e di conseguenza si richiede il rigetto dell'avversa opposizione al d.i. n. 349/2013 con conseguente condanna alle spese di lite”.

Con memoria depositata il 16.10.2019 interveniva ex art. 111 cpc Cerved Credit Management SpA mandataria e procuratrice speciale di SPV Project 1904 srl, cessionaria del credito di Unicredit Spa, facendo propri e confermando tutti gli atti e documenti proposti e prodotti dalla convenuta.
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, medio tempore assegnata a questo giudice- a far data dal 2.4.2021- veniva
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