Trib. Brindisi, sentenza 13/12/2024, n. 1641

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 13/12/2024, n. 1641
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 1641
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13.12.2024, promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. A. Perricci e M. Friolo Parte_1
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. T. D'Oronzo CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 600/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 600/2022 con il quale il Tribunale di Brindisi le aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 15.467,37 a titolo di compenso per eccedenza oraria. CP_1
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c;

- la prescrizione del credito concernente ogni pretesa antecedente l'8.11.2017;

- l'omesso scomputo di tutte quelle frazioni di tempo inferiori alla mezz'ora, non monetizzabili in quanto ricadenti nella previsione di cui all'art. 11, comma 2, del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato del 3/10/2006 (in vigore sino al 30/12/2019);

- l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 31 del C.C.N.L. 2016-2018 per ottenere il pagamento della suddetta maggiorazione, stante in particolare la carenza di qualsivoglia autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti, rilevando che “nelle more del celebrando processo l'opposto è stato costretto a smaltire ulteriori 44 ore che detratte dalle 830,24 generano un totale pari a 786,24”, corrispondente ad un importo di € 14.647,65.
1
Richiamava, ai fini interruttivi della prescrizione, la “ricognizione del debito” dell'11.2.2022, il cui contenuto rendeva altresì evidente l'infondatezza dell'asserita non monetizzabilità delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla scorta delle risultanze dei cartelli presenza e della nota dell'11.2.2022 (avente ad oggetto “residuo ferie e credito orario”) con la quale il Direttore Amministrativo del P.O. di Francavilla Fontana comunicava all'odierno opposto che, alla data del 31/01/2022, il credito orario era pari a 1357 ore.
Nel ricorso ex art. 633 c.p.c., parte opposta dava atto della riduzione del credito orario in misura pari
a 830,24 ore (in relazione alle quali è stata quantificata la pretesa);
credito poi ulteriormente ridottosi
a 786,24 ore, come allegato nella memoria di costituzione, con conseguente rideterminazione del credito in misura pari ad € 14647,65.
Tanto chiarito, deve essere respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto asseritamente emesso in assenza dei presupposti di cui agli art. 633 e ss c.p.c.
Posto che in fase monitoria il lavoratore ha depositato la suindicata documentazione, si osserva in ogni caso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale fase ulteriore ed eventuale del procedimento monitorio, dando luogo ad un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, va da sé che eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, che non è un mero giudizio di legalità e di controllo del decreto ingiuntivo, bensì un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione;
con la conseguenza che l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ciò posto e venendo ad esaminare il merito della pretesa, gioverà rilevare che parte opposta- già in sede monitoria- ha allegato di aver lavorato “per il SISP ( Servizio Igiene e Sanità Pubblica) di
Francavilla Fontana, con la qualifica di infermiere, categoria D 6” e che “A causa del particolare incarico ricoperto dal lavoratore (segretario componente della CML , Commissione Medica Locale),
2 lo stesso è chiamato a svolgere turni di lavoro in eccedenza rispetto a quelli contrattualmente previsti”.
Tali circostanze fattuali non sono stato oggetto di alcuna specifica contestazione.
Ebbene, come noto, il lavoro straordinario era disciplinato dall'art. 34 del CCNL comparto sanità
1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “2. Le
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