Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 691

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 691
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 691
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3354/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3354/2024 vg promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA CINZIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:


- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione alle seguenti ulteriori condizioni:
“1. Pronunciare la separazione dei coniug e dichiarare che CP_1 Parte_1
essi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ogni cambio di residenza dovrà
essere comunicato a mezzo lettera raccomandata entro giorni 30 dall'effettivo trasferimento
sino a che i figli non saranno divenuti economicamente indipendenti come previsto a mente
dell'art. 337 sexies ultimo comma c.c.

2. Disporre l'affido condiviso del figlio minor d entrambi i Persona_1
genitori che insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e
materiale del medesimo;
in particolare, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni
di maggiore interesse in ordine all'educazione, formazione scolastica e parascolastica ed alla
salute del figlio, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità dello stesso,
mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la
potestà genitoriale separatamente

3. Assegnare la casa familiare, il mobilio e le suppellettili ivi contenuti alla IG.r
[...]
Per_
che vi abiterà unitamente ai figl presso la quale questi ultimi Pt_1 Persona_1
manterranno la residenza anagrafica ed il collocamento prevalente

4. Dichiararsi tenuto il IG a corrispondere alla IG.r € CP_1 Parte_1
Per_ 400,00 a titolo di mantenimento ordinario pe (ovvero € 200,00 per ciascun Per_1
figlio) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e ciò sino alla indipendenza economica
dei ragazzi. Il padre inizierà il versamento del predetto mantenimento ordinario a far data dal
mese di deposito del presente ricorso. Per il futuro, il predetto versamento andrà effettuato in
via anticipata al giorno 5 di ogni mese

5. Dirsi tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, così come
individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena, che di seguito si riporta, e ciò
sino alla indipendenza economica dei ragazzi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario
nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;

e) farmaci particolari;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo
scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza
pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi
di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta
avanzata all'altro in
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