Trib. Lodi, sentenza 28/05/2024, n. 265

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 28/05/2024, n. 265
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 265
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 218/2024 Oggi 28 maggio 2024, alle ore 11:05 innanzi al Dott. F M, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
Sono presenti:
È collegato da remoto per , l'avv. L A M, la cui identità Parte_1
è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale.
Nessuno è collegato da remoto tramite indirizzo mail per il Controparte_1
.
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, Cont verificata la regolarità della notificazione perfezionatasi all'indirizzo pec del , ne dichiara la contumacia. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m

.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. F M
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. F M ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LATINO Parte_1 C.F._1
cui st miciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente contro
, contumace;
Controparte_1 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19/03/2024 , , premesso di Parte_1 essere insegnante alle dipendenze del , in servizio da Controparte_3 ultimo presso l' sito in San Giuliano Milanese Organizzazione_1
e presso l' sito in San Giuliano Milanese, come da contratti individuali e di aver prestato Org_2 servizio alle dipendenze dello stesso in forza di plurimi contratti a termine Controparte_1 riconducibili a supplenze brevi e saltuarie come da prospetto di cui al ricorso, ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nell'accertamento del diritto alla
Retribuzione Professionale Docenti nell'ammontare di € 1.467,46, con condanna del alla sua CP_1 corresponsione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio, nonostante la Controparte_4 regolare notificazione nei suoi confronti.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
Con riferimento alla “Retribuzione Professionale Docenti”, va osservato che è un compenso introdotto per valorizzare la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
Il quadro di riferimento è il seguente.
1
L'emolumento è stato introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, secondo cui “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1 si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del C.C.N.L. del Comparto Scuola predetto (del 31.8.1999), oggetto del suddetto rinvio, nel disporre
i criteri di determinazione dell'emolumento, prevede che (comma 4): “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che (comma
5) “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
infine (comma 8): “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario
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