Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2255
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Testo completo
N. R.G. 2477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 4.12.2024, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. BACCHIEGA LUCIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._2
PANELLA ALESSIA e MOSCATELLO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 _1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con , in NOVOSELE (ALBANIA), in Parte_1 _1 data 18.07.1996, dalla cui unione nascevano i figli il 04/05/1998 e il 28/06/2004, si Persona_1 Persona_2 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande _1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 24.09.2024, il Giudice sentiva ampiamente e separatamente le parti, e astenendosi dal tentativo di conciliazione ex art. 473-bis. 42 c.p.c. formulava la seguente proposta conciliativa
“- Il signor provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne non indipendente _1 economicamente mediante il versamento alla IG della somma di euro 300,00 al mese Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il signor provvederà a versare alla IG ex art. 156 c.c. un assegno mensile _1 Parte_1 di euro 100,00 (importo annualmente rivalutabile)”.
I difensori chiedevano pertanto un breve rinvio per sottoporre la proposta conciliativa alle parti e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.11.2024, successivamente differita, su richiesta concorde delle parti, al
4.12.2024.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti davano atto di aver depositato in data 29.11.2024 e 2.12.2024 note conclusive congiunte, corredate dell'accordo sottoscritto personalmente dalli parti secondo cui “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 _1
Stato civile di provvedere alle relative annotazioni ove necessario e richiesto.
2) Assegnare la casa coniugale sita a TA (BG) Via Molaro degli Spini n. 57 alla IG (poi Parte_1
AK ET) che a tutt'oggi la abita con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con tutto l'arredo ed il mobilio ivi contenuto.
3) Porre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 al mese, Per_2 somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente cointestato con la moglie Parte_1
(poi AK ET) mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.
Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici Istat decorso un anno dalla pubblicazione della
Sentenza dichiarativa di separazione.
4) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non coperte dal contributo Per_2 al mantenimento, secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Bergamo che si riporta qui di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero
e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi.
La quota del 50% di tali spese straordinarie non coperte dal contributo mensile di mantenimento, dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro la fine mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento, previa presentazione della ricevuta/fattura di pagamento.
5) Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione e comunicazione della Sentenza di separazione, _1 la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a TA (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di TA (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno
702, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq. 166, e foglio 27