Trib. Agrigento, sentenza 06/02/2024, n. 194

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 06/02/2024, n. 194
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 194
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

R.G. 3452/2020
Tribunale di Agrigento
Proc. R.G. 3452/2020 proposto da: rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti A N e S P nei confronti di: Rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. C D;
***
All'udienza del 6 febbraio 2024 dinnanzi al giudice S C nei noti locali del Tribunale sono presenti l'avv. N anche in sostituzione dell'avv. P per parte attrice;
l'avv. D per la convenuta CP_1
l'avv. N precisa le conclusioni insistendo nei propri scritti difensivi;
l'avv. D discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
pone la causa in decisione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da sentenza con motivazione contestuale.
Il Giudice
S C
1 Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice S C in funzione monocratica all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:

Parte_1 nato Ad Agrigento il 08.03.1960 n.q. qualità di nonno del minore , nato ad Persona_1
Agrigento il 18.11.2013, rappresentato e difeso dagli avv.ti A N e S P;
- attore – nei confronti di:

Controparte_1 nata ad Agrigento l'8.4.1988, rappresenta e difesa dall'Avv. C D;
- convenuta -

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 19.8.2014 decedeva prematuramente, a causa di una grave patologia, Persona_2
, padre di (classe 2013) e figlio dell'attore .
[...] Per_1 Parte_1
Quest'ultimo esponeva che di aver donato al nipote , di concerto con la mogie Per_1 [...]
, previa autorizzazione del Giudice Tutelare di Agrigento – con atto di liberalità del Parte_2
18.02.2019 (Rep. n. 13616, Racc. n. 1129), la piena proprietà di un appartamento, sito nel
Comune di Agrigento, presso la Via Romana n. 20, (allibrato al N.C.E.U. al foglio 142, particella graffate 998 sub 3 e 993 sub 3).
Deduceva che l'atto di donazione era stato effettuato nell'esclusivo interesse del minore in guisa da consentire una patrimonializzazione ed un accantonamento del frutto civile in caso di locazione dell'immobile;
che, tuttavia, , moglie di e mamma Controparte_1 Persona_2 del minore, aveva disatteso la ratio della donazione non provvedendo all'accantonamento delle somme da lei percepite a titolo di canone locatizio.
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Esponeva peraltro che la stessa aveva incassato un premio della Polizza sulla vita, CP_1 contratta dal de cuius , il cui beneficiario era anche il figlio minore Persona_2
, senza aver provveduto al necessario deposito delle somme in favore del minore;
Per_1 nonché incassato la quota del TFR, il prezzo della vendita dell'autovettura Audi A4 di proprietà del de cuius, nonché il saldo di un conto corrente acceso presso l di Agrigento senza Org_1 accantonare quanto spettante al minore,
Chiedeva quindi al Tribunale di provvedere all'accertamento del tipo di contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Agrigento, presso la Via Romana n. 20 sottoscritto dalla
e adottare ogni opportuna eventuale autorizzazione ex art. 320 c.c.;
- disporre che i CP_1 frutti civili provenienti dalla riscossione dei canoni locatizi del bene di proprietà del minore siano, in modo esclusivo ed equivoco, accantonati nell'interesse del minore Persona_1
e/o destinati al medesimo, fino al raggiungimento della maggiore età;
- disporre la restituzione, in favore del minore, delle somme indebitamente percepite dalla madre.
Nella contumacia della concessi i richiesti termini ex art 183 co 6 c.p.c. il CP_1 procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali, prove testimoniali e istanze di esibizione all'istituto bancario Org_1
La si costituiva tardivamente solo nel corso dell'espletamento delle prove orali, CP_1 contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
Dopo qualche rinvio, disposto soprattutto al fine di tentare un bonario componimento della controversia, il procedimento è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate all'odierna udienza.
***
spiega una domanda sostanzialmente finalizzata alla rendicontazione Parte_1 della gestione e amministrazione svolta dalla madre del minore e coniuge CP_1 Per_1 di , in ordine ai canoni di locazione dell'immobile donato dai nonni e Persona_2 locato a terzi nonché in relazione ai beni mobili (investimenti e somme di denaro) di cui alla successione del predetto , deceduto nel 2014. Persona_2
Innanzitutto, rileva il Tribunale che la donazione dell'immobile in favore del minore non è gravata da alcun modus che come noto, ai sensi dell'art 793 c.c. può consistere tanto in un dare quanto in un fare;
infatti non risulta che con l'atto i donanti abbiano voluto imporre al donatario l'onere di eseguire una specifica prestazione, nel caso di specie l'accantonamento mensile in un conto dedicato al minore dei canoni di locazione dell'immobile eventualmente percepiti.
Sebbene già la superiore considerazione apparrebbe troncante rendendo superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento, pur tuttavia, è certamente presumibile che lo spirito di liberalità e
l'attribuzione reale dell'immobile al minore siano stati realmente mossi da un interesse del donante finalizzato a consentire una patrimonializzazione in favore del piccolo e
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all'accantonamento dei frutti civili, onde accumulare risorse per i suoi bisogni futuri. Di tale motivazione, del resto, riferisce , coniuge dell'attore che ha fatto riferimento ad Parte_2
un accordo, sia pur verbale, perché l'intenzione era quella di poter accantonare i canoni di locazione in un fondo destinato al minore”.
In argomento non si ignora l'irrilevanza giuridica, nel nostro ordinamento, dei “motivi” che spingono le parti a concludere un dato negozio (ad eccezione di alcune ipotesi previste dal legislatore ma non pertinenti al caso di specie) ma appare comunque opportuno verificare, nel supremo interesse del minore, se effettivamente siano state poste in essere dal genitore condotte pregiudizievoli dei suoi interessi patrimoniali, sia in ordine all'allegata distrazione dei canoni di locazione che in relazione ad altri beni riferibili al minore oggetto dell'eredità paterna.
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che, in fattispecie relative alla più grave ipotesi della rimozione del genitore dall'amministrazione del patrimonio del minore per “mala gestio” evidenzia come tale soluzione presuppone “la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice” (v. in argomento, ad esempio,
Cass. civ. sez. VI, 13/07/2018, n.18777).
Dunque partendo dei principi sopra richiamati, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria compiuta non siano emerse condotte indicative di una mala gestio della in relazione al patrimonio immobiliare e mobiliare riferibile al minore. CP_1
La tardiva costituzione della convenuta ben oltre lo scadere dei termini istruttori, CP_1 ha travolto inevitabilmente la possibilità di valutare le produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione e risposta: in quanto, se è vero che l'art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico del nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Ad ogni modo, quanto all'immobile oggetto della donazione (oggetto di contratto di locazione stipulato con , regolarmente registrato, per come emerge dalla stessa CP_2 produzione documentale di parte attrice), va osservato che le mere difese spiegate della in seno alla comparsa costitutiva sulle inadempienze della conduttrice nel CP_1 pagamento dei canoni che sarebbero culminate con un procedimento di sfratto per morosità, nonché sulla necessità di reimpiego dei canoni, in parte corrisposti dalla conduttrice, per opere di manutenzione dell'immobile (scavo per una nuova cisterna idrica), hanno trovato conferma nella prova testimoniale già ammessa con i testi di parte attrice.
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In particolare, , figlio dell'attore, ha in effetti confermato le problematiche Testimone_1 emerse nel corso del rapporto di locazione con la conduttrice anche per quanto riguarda la fornitura d'acqua, tant'è che “vi era stata una sorta di compensazione con i canoni di locazione”;
dalle stesse dichiarazioni del teste è emersa peraltro la conoscenza da parte della famiglia degli inadempimenti della conduttrice nel pagamento dei canoni di Per_2 locazione e della necessità di instaurare un procedimento di sfratto per morosità.
Quanto invece alle allegazioni di parte attrice sulla mancata rendicontazione dei titoli investiti e delle somme di danaro facenti parte dell'eredità di , l'interrogatorio Persona_2 libero della ha consentito di appurare che per la polizza che recava quali beneficiari il CP_1 la stessa moglie e il figlio di , del valore di € 50.000,00, è stata investita, Persona_2 relativamente alla quota riferibile al minore “con l'acquisto di buoni fruttiferi con vincolo pupillare”;
affermazione questa che trova in effetti piena conferma nelle indicazioni sulle modalità del reimpiego delle somme notoriamente contenute nei provvedimenti del Giudice
Tutelare nelle autorizzazioni concesse a chi esercita i poteri connessi alla responsabilità genitoriale (o la tutela sul minore) ad incassare somme in nome e per conto del beneficiario minore.
D'altronde, le dichiarazioni della sono corroborate anche dalle evidenze degli CP_1 estratti conto oggetto dell'istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. e, in particolare, dal contenuto del documento “quadro sinottico “dove si evince in effetti che la polizza 6946089 Vita Org_1
Protetta Liquidata per sinistro, era pari all'importo netto, riferibile al minore Per_1
, di € 25.000,00 (e per il restante importo riferibile al coerede).
[...]
Peraltro, anche l'estratto del conto corrente intestato ad oggetto di istanza di Persona_2 esibizione, non presenta prelievi anomali in epoca successiva al decesso del coniuge della dovendosi evidenziare, anche per questo aspetto, l'attendibilità delle dichiarazioni di CP_1 quest'ultima in ordine al saldo esistente all'epoca dell'evento infausto, di importo non particolarmente rilevante, utilizzato per i bisogni quotidiani del bambino e del nucleo familiare colpito dall'evento infausto;
lo stesso vale per il corrispettivo della vendita dell'autovettura
Audi A4 di proprietà del de cuius, tanto più che nessuna specifica allegazione è stata fornita da parte attrice sull'effettivo valore della stessa, né tantomeno circostanze rappresentative sul fatto che l'autovettura sia stata eventualmente venduta ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.
In definitiva, pertanto, alla luce delle evidenze processuali non sono state riscontrate condotte della madre lesive o pregiudizievoli degli interessi patrimoniali di . Per_1
La domanda spiegata va dunque respinta, valutandosi comunque la sussistenza di giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, identificati nelle apprezzabili e condivisibili intenzioni di parte attrice in ordine all'accantonamento dei frutti civili dell'immobile donato da utilizzare quali risorse per i futuri bisogni del minore.
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