Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2234

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2234
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2234
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.11.2024, promossa da:
rappresentata e difesa dell'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in VIA PALMA IL VECCHIO, 45 24122 BERGAMO, giusta procura in atti attrice contro
rappresentato e difeso dall'avv. MORONI PIERA ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il difensore in VIA GARIBALDI N. 9/C 24122 BERGAMO, giusta procura in atti convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 28.11.2024;
Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 28.11.2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con in NIGERIA, in Parte_1 Controparte_1 data 5.09.2018 (matrimonio non trascritto nei registri di Stato Civile), dalla cui unione nascevano i figli Per_1
1


il 18.01.2019 e il 26.01.2022, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_2 Persona_3 domandando di provvedere alla regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Si costituiva in giudizio he domandava il rigetto delle domande formulate dall'attrice. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 12.11.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

- frequentazioni padre-figli regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, fatti salvi diversi accordi dei genitori in caso di sopravvenuti impegni lavorativi di entrambi i genitori per il lunedì mattina;
- ogni settimana, il padre starà con i minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, durante il periodo scolastico, oppure, fino alle ore 15.00, durante i periodi di vacanza per i minori;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che starà con i minori dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con i minori anche il 24 dicembre sera, oppure il 26 dicembre): per l'anno 2024, i genitori concordano che i minori trascorreranno il periodo 23-30 dicembre con il padre e che staranno il 24 sera con la madre;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

- il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024 e fino al 31.12.2025, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (totale 500,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;

- a partire dall'1.01.2026, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro 300,00 al mese per ciascun figlio (totale 600,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per
i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;

- per la mensilità di novembre 2024, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento del canone di locazione, per come ha provveduto sino ad ora;

- le parti acconsentono a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli;

- ciascuna parte si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti della controparte sino alla data odierna;

- le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte di
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