Trib. Nuoro, sentenza 09/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nuoro, sentenza 09/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Nuoro
Numero : 7
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


N. R.G. 758/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 758 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Viviana Sannia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Siniscola, via Sassari n. 64,
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I


1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.



2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Siniscola in Via Angioi nr. 41, viene assegnata a

nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni Parte_2 Per_1 caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1
N. R.G. 758/2024 V.G.


3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1

responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito con le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.


4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora familiare ove continuerà a viverci Per_1

con il padre;
la madre potrà esercitare il diritto di visita con cadenza quotidiana, previo accordo con

l'altro coniuge e compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro dei coniugi e degli impegni scolastici
e/o extrascolastici del figlio;

4/b) durante le Festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà' con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, di ogni anno e anche non consecutive, da concordarsi almeno 15 giorni prima.

ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI


5. In considerazione del pagamento della rata di mutuo integralmente a carico della IG.ra Pt_1

e delle attuali condizioni e capacità economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a richiedere
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