Trib. Prato, sentenza 29/01/2024, n. 81
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Testo completo
R.G. 3378 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3378 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2023, vertente tra
UA AN (c.f. [...]), con il patrocinio degli Avvocati Sauro
MIRIAMI e Giulio FRANCESCONI, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20 aprile
2021;
PARTE ATTRICE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI IE E IG
UA & C. NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
UA IG E UA IE IG (c.f. 00229940978), in persona del curatore e liquidatore giudiziale pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocato Laura BRESCI, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 30 ottobre 2023;
PARTE CONVENUTA
E
BA AL (c.f. [...]) e BA IC (c.f.
[...]), con il patrocinio dell'Avvocato Tommaso SOLDI ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio, come da procure in calce alla comparsa di costituzione depositata
l'8 luglio 2019;
PARTE CONVENUTA
1
OGGETTO: Divisione di beni in comunione.
Conclusioni
Per NA UA: insiste nelle richieste di chiarimenti già formulate e in particolare, da ultimo, con le note scritte del 24 maggio 2022;
nel merito, come in atti (ossia come in citazione o in memoria 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), ossia “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disporre la divisione dei cespiti immobiliari come in premessa indicati, in tesi attribuendo ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla sua quota ideale previo frazionamento degli immobili e formazione di lotti con o senza conguaglio, in ipotesi, ove fosse accertata
l'indivisibilità dell'immobile o degli immobili, ordinare la vendita degli stessi e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione della rispettive quote di comproprietà. Condannare le parti convenute, solo ove fossero resistenti
o opponenti, al pagamento degli oneri giudiziali per compensi, spese e rimborsi nella misura del 15% oltre CAP e IVA di legge ed oltre le spese di CTU e CTP. Con espressa opposizione alla richiesta di condanna alle spese e competenze di
causa, come formulata dalla difesa delle Signore BA IC e NA nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta” con la precisazione che ove venga disposta la vendita, l'attrice NA UA chiede che il prezzo sia quello indicato dal proprio CTP nelle osservazioni del 7 aprile 2022, depositate unitamente alle note del
24 maggio 2022.
Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI IE E IG
UA & C. NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
UA IG E UA IE IG: come in comparsa di costituzione e risposta del
30 ottobre 2023, ossia: “accertata la non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di causa, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra tutti i comproprietari, disporre la vendita all'incanto degli immobili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 cc e dell'art. 788 cpc, e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote”;
Per NA e IC BA: insiste nelle contestazioni sollevate nei precedenti scritti e in udienza in merito alla relazione peritale e affinché il valore dell'immobile sia quantificato nelle osservazioni rese dal CTP. Conclude come in atti (ossia come in comparsa di costituzione, anche in via istruttoria), ossia: “le parti convenute ribadiscono, come da deduzioni in premessa, l'impossibilità di procedere al frazionamento materiale del complesso immobiliare di cui è causa e si rimettono alla decisione dell'Ecc.mo Tribunale di Prato in ordine alla domanda di parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NA UA ha convenuto in giudizio LU
UA, IC BA ed NA BA chiedendo lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà.
A fondamento della domanda, ha allegato che per effetto di successione mortis causa da LL UA erano caduti in comunione: il fabbricato industriale identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 22, Part. 396, Sub. 516;
il resede identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio
22, Part. 396, Sub. 508;
il piazzale identificato Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 22, Part.
396, Sub. 2456;
il magazzino identificato Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 22, Part. 527.
Ha, poi, aggiunto che tali beni erano pervenuti in comproprietà a LU UA per la quota di 1/3, ad
2
NA UA per la quota di 1/3, ad NA BA per la quota di 1/6, a IC BA per la quota di 1/6.
Costituendosi in giudizio, LU UA ha aderito alla domanda di divisione, specificando che: la successione si era aperta a Prato il 19 giugno 1995;
originariamente gli eredi, ciascuno per un terzo, erano
LU, NA e LL UA;
a seguito del decesso di quest'ultima, avvenuto il 6 giugno 2013,
NA e IC BA le erano succedute ciascuna per la quota di un sesto;
i beni in comunione erano attualmente condotti in locazione dalla società LANIFICIO EUROPA SAS DI IE E IG UA
& C., che vi esercitava la propria attività d'impresa.
Anche NA e IC BA si sono costituite, nulla opponendo alla divisione dei beni in comunione.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU e successiva integrazione.
Con provvedimento del 26 maggio 2022 il Giudice ha adottato il progetto di divisione e all'udienza del 14 dicembre 2022 parte attrice e IC e NA BA hanno dichiarato di non accettarlo.
Con note depositate per l'udienza del 3 maggio 2023, LU UA ha dato atto della sopravvenienza della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti oltre che del LANIFICIO EUROPA SAS DI
IE E IG UA & C e con provvedimento all'esito dell'udienza il Giudice ha dichiarato
l'interruzione del procedimento.
Con ricorso depositato il 22 giugno 2023, NA UA ha riassunto il procedimento e con comparsa del 30 ottobre 2023 si è costituita anche la procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL LANIFICIO
EUROPA S.A.S. DI IE E IG UA & C. NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILI UA IG E UA IE.
All'udienza del 31 ottobre 2023, tutti i difensori hanno fatto presente che, per effetto della sopravvenienza della procedura di liquidazione giudiziale, sono cessati gli effetti dei contratti di locazione pendenti. Tutte le parti hanno insistito nella domanda di divisione, e NA UA e NA e IC BA hanno chiesto che il valore del compendio immobiliare venisse quantificato nella misura indicata rispettivamente dai propri ctp.
Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Sul progetto di divisione adottato con ordinanza del 26 maggio 2022 e i rilievi mossi dalle parti.
Con ordinanza del 26 maggio 2022, il Giudice istruttore ha adottato il seguente progetto di divisione: “l'intero complesso immobiliare deve necessariamente rientrare per intero in uno dei lotti, prevedendosi i conguagli da far rientrare nei distinti lotti corrispondenti alle quote, sulla base dei valori stimati” ed ha fissato l'udienza del 14 dicembre per la relativa discussione.
In tale occasione, NA UA e IC ed NA BA hanno dichiarato di non accettarlo, contestando le risultanze della CTU, in punto di stima degli immobili con riguardo agli abbattimenti apportati al valore di mercato stimato.
3
In particolare, le BA ritengono non giustificata la riduzione del valore di mercato attribuito ai singoli beni da parte del CTU in base alla necessità di rendere autonomi gli impianti del fabbricato industriale nonché per la presenza di vizi occulti e per la pendenza di contratti di locazione, riportandosi al valore di euro
1.243.870,00 quantificato dal proprio CTP;
NA UA si è associata ai rilievi mossi in punto di abbattimento del prezzo per la necessità di rendere autonomi gli impianti, nonché all'ulteriore riduzione per le conseguenze derivanti dal distacco fisico del fabbricato industriale dalle altre porzioni del complesso industriale, chiedendo che il prezzo sia determinato nella misura di euro € 1.203.000,00, come quantificato dal proprio CTP nelle osservazioni alla CTU.
Dal canto proprio la procedura di LIQUIDAZIONE, richiamando le osservazioni del proprio CTP, ha condiviso gli abbattimenti di prezzo stimati necessari dal CTU.
Le contestazioni mosse dalle parti in ordine al progetto di divisione che ha recepito la stima effettuata dal CTU, devono essere risolte, a norma dell'art. 789 c.p.c., con sentenza.
Poiché le questioni sollevate attengono alle caratteristiche degli immobili in comunione, è opportuna, in premessa, una
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3378 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2023, vertente tra
UA AN (c.f. [...]), con il patrocinio degli Avvocati Sauro
MIRIAMI e Giulio FRANCESCONI, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20 aprile
2021;
PARTE ATTRICE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI IE E IG
UA & C. NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
UA IG E UA IE IG (c.f. 00229940978), in persona del curatore e liquidatore giudiziale pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocato Laura BRESCI, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 30 ottobre 2023;
PARTE CONVENUTA
E
BA AL (c.f. [...]) e BA IC (c.f.
[...]), con il patrocinio dell'Avvocato Tommaso SOLDI ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio, come da procure in calce alla comparsa di costituzione depositata
l'8 luglio 2019;
PARTE CONVENUTA
1
OGGETTO: Divisione di beni in comunione.
Conclusioni
Per NA UA: insiste nelle richieste di chiarimenti già formulate e in particolare, da ultimo, con le note scritte del 24 maggio 2022;
nel merito, come in atti (ossia come in citazione o in memoria 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), ossia “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disporre la divisione dei cespiti immobiliari come in premessa indicati, in tesi attribuendo ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla sua quota ideale previo frazionamento degli immobili e formazione di lotti con o senza conguaglio, in ipotesi, ove fosse accertata
l'indivisibilità dell'immobile o degli immobili, ordinare la vendita degli stessi e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione della rispettive quote di comproprietà. Condannare le parti convenute, solo ove fossero resistenti
o opponenti, al pagamento degli oneri giudiziali per compensi, spese e rimborsi nella misura del 15% oltre CAP e IVA di legge ed oltre le spese di CTU e CTP. Con espressa opposizione alla richiesta di condanna alle spese e competenze di
causa, come formulata dalla difesa delle Signore BA IC e NA nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta” con la precisazione che ove venga disposta la vendita, l'attrice NA UA chiede che il prezzo sia quello indicato dal proprio CTP nelle osservazioni del 7 aprile 2022, depositate unitamente alle note del
24 maggio 2022.
Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI IE E IG
UA & C. NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
UA IG E UA IE IG: come in comparsa di costituzione e risposta del
30 ottobre 2023, ossia: “accertata la non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di causa, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra tutti i comproprietari, disporre la vendita all'incanto degli immobili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 cc e dell'art. 788 cpc, e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote”;
Per NA e IC BA: insiste nelle contestazioni sollevate nei precedenti scritti e in udienza in merito alla relazione peritale e affinché il valore dell'immobile sia quantificato nelle osservazioni rese dal CTP. Conclude come in atti (ossia come in comparsa di costituzione, anche in via istruttoria), ossia: “le parti convenute ribadiscono, come da deduzioni in premessa, l'impossibilità di procedere al frazionamento materiale del complesso immobiliare di cui è causa e si rimettono alla decisione dell'Ecc.mo Tribunale di Prato in ordine alla domanda di parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NA UA ha convenuto in giudizio LU
UA, IC BA ed NA BA chiedendo lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà.
A fondamento della domanda, ha allegato che per effetto di successione mortis causa da LL UA erano caduti in comunione: il fabbricato industriale identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 22, Part. 396, Sub. 516;
il resede identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio
22, Part. 396, Sub. 508;
il piazzale identificato Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 22, Part.
396, Sub. 2456;
il magazzino identificato Catasto dei Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 22, Part. 527.
Ha, poi, aggiunto che tali beni erano pervenuti in comproprietà a LU UA per la quota di 1/3, ad
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NA UA per la quota di 1/3, ad NA BA per la quota di 1/6, a IC BA per la quota di 1/6.
Costituendosi in giudizio, LU UA ha aderito alla domanda di divisione, specificando che: la successione si era aperta a Prato il 19 giugno 1995;
originariamente gli eredi, ciascuno per un terzo, erano
LU, NA e LL UA;
a seguito del decesso di quest'ultima, avvenuto il 6 giugno 2013,
NA e IC BA le erano succedute ciascuna per la quota di un sesto;
i beni in comunione erano attualmente condotti in locazione dalla società LANIFICIO EUROPA SAS DI IE E IG UA
& C., che vi esercitava la propria attività d'impresa.
Anche NA e IC BA si sono costituite, nulla opponendo alla divisione dei beni in comunione.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU e successiva integrazione.
Con provvedimento del 26 maggio 2022 il Giudice ha adottato il progetto di divisione e all'udienza del 14 dicembre 2022 parte attrice e IC e NA BA hanno dichiarato di non accettarlo.
Con note depositate per l'udienza del 3 maggio 2023, LU UA ha dato atto della sopravvenienza della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti oltre che del LANIFICIO EUROPA SAS DI
IE E IG UA & C e con provvedimento all'esito dell'udienza il Giudice ha dichiarato
l'interruzione del procedimento.
Con ricorso depositato il 22 giugno 2023, NA UA ha riassunto il procedimento e con comparsa del 30 ottobre 2023 si è costituita anche la procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL LANIFICIO
EUROPA S.A.S. DI IE E IG UA & C. NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILI UA IG E UA IE.
All'udienza del 31 ottobre 2023, tutti i difensori hanno fatto presente che, per effetto della sopravvenienza della procedura di liquidazione giudiziale, sono cessati gli effetti dei contratti di locazione pendenti. Tutte le parti hanno insistito nella domanda di divisione, e NA UA e NA e IC BA hanno chiesto che il valore del compendio immobiliare venisse quantificato nella misura indicata rispettivamente dai propri ctp.
Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Sul progetto di divisione adottato con ordinanza del 26 maggio 2022 e i rilievi mossi dalle parti.
Con ordinanza del 26 maggio 2022, il Giudice istruttore ha adottato il seguente progetto di divisione: “l'intero complesso immobiliare deve necessariamente rientrare per intero in uno dei lotti, prevedendosi i conguagli da far rientrare nei distinti lotti corrispondenti alle quote, sulla base dei valori stimati” ed ha fissato l'udienza del 14 dicembre per la relativa discussione.
In tale occasione, NA UA e IC ed NA BA hanno dichiarato di non accettarlo, contestando le risultanze della CTU, in punto di stima degli immobili con riguardo agli abbattimenti apportati al valore di mercato stimato.
3
In particolare, le BA ritengono non giustificata la riduzione del valore di mercato attribuito ai singoli beni da parte del CTU in base alla necessità di rendere autonomi gli impianti del fabbricato industriale nonché per la presenza di vizi occulti e per la pendenza di contratti di locazione, riportandosi al valore di euro
1.243.870,00 quantificato dal proprio CTP;
NA UA si è associata ai rilievi mossi in punto di abbattimento del prezzo per la necessità di rendere autonomi gli impianti, nonché all'ulteriore riduzione per le conseguenze derivanti dal distacco fisico del fabbricato industriale dalle altre porzioni del complesso industriale, chiedendo che il prezzo sia determinato nella misura di euro € 1.203.000,00, come quantificato dal proprio CTP nelle osservazioni alla CTU.
Dal canto proprio la procedura di LIQUIDAZIONE, richiamando le osservazioni del proprio CTP, ha condiviso gli abbattimenti di prezzo stimati necessari dal CTU.
Le contestazioni mosse dalle parti in ordine al progetto di divisione che ha recepito la stima effettuata dal CTU, devono essere risolte, a norma dell'art. 789 c.p.c., con sentenza.
Poiché le questioni sollevate attengono alle caratteristiche degli immobili in comunione, è opportuna, in premessa, una
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