Trib. Brescia, sentenza 04/01/2025, n. 34
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 9539/2017
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Camp. Civ. N. nella causa civile n. 9539/2017 Ruolo Generale promossa
D A
CO IO S.r.l., con sede in Mazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pozzani del foro di Brescia come da procura a in calce all'atto di citazione in opposizione OGGETTO:
Vendita di cose ATTRICE OPPONENTE immobili c o n t r o
LE S.r.l., con sede in Palazzolo sull'Oglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Bronzin del foro di Brescia per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2016/2017
CONCLUSIONI
Dell'attore
“[…] In via principale e nel merito: in ogni caso, fermo quanto sopra, per tutte le ragioni, eccezioni e deduzioni nonché per la documentazione prodotta, e per quanto emergerà in corso di causa, per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti, e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 2016/2017 del 29.03.2017, RG
n° 5276/2017 emesso in data 29.03.2017 dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott. Stefano Franchioni, nei confronti dell'opponente stante l'infondatezza della domanda in quanto illegittima, e/o infondata e/o inammissibile e/o non dovuta sia in fatto sia in diritto.
In via riconvenzionale: fermo quanto sopra, alla luce di quanto indicato in narrativa e dalla documentazione prodotta, previi gli opportuni accertamenti del caso, per l'effetto condannare la LE Srl in persona del legale rappresentante pro – tempore (C.F. e P.iva n° 02082450988) con sede legale in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Bologna n° 17, al risarcimento di / per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso anche per la quantificazione giuridica attribuita, in narrativa in ordine alle contestazioni sollevate e per la perdita di clientela, nonché per la lesione all'immagine derivante e conseguente – nella somma complessiva di €. 15.000,00 – o in quella che verrà determinata in corso di causa o nella
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determinanda misura di giustizia o comunque in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice Adito.
In via subordinata riconvenzionale: in ogni caso, fermo quanto sopra, porre in compensazione ex art. 1241 c.c. eventuali somme dovute all'opposta con quelle spettanti di diritto all'opponente, nel limite di quanto verrà accertato in corso di causa, con condanna al pagamento del residuo accertato, determinato e dichiarato a favore dell'opponente.
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza riservata in data
18.04.2020, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI° comma n° 2 datata 22.01.2019 e depositata telematicamente con i testi indicati, da intendersi qui integralmente ricapitolate e ritrascritte, e non ammesse dal Giudice con la predetta ordinanza;
nonché i testi a prova contraria di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n.° 3 datata
11.02.2019 e depositata telematicamente.
Ci si oppone sino ad ora all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e formulandi. Abilitazione comunque alla prova contraria. Testi indicati in atti.
In ogni caso: rifusione delle spese, diritti e compenso di lite oltre accessori di legge”.
Del convenuto
“in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla S.r.l. CO IO in quanto infondata per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2016/17, n. 5276/17 RG del Tribunale di Brescia;
respingere altresì, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, la domanda riconvenzionale formulata dalla S.r.l. CO IO;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, compensare il credito vantato dalla S.r.l. LE con eventuali somme dovute alla S.r.l. CO IO nella stretta misura in cui la stessa S.r.l. CO IO ne avrà dato valida prova di esistenza.
Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge. in via istruttoria: previa revoca in parte qua dell'ordinanza riservata del 18/4/2020, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art.
183, comma VI, n. 2, c.p.c. depositata in giudizio, da intendersi qui integralmente ricapitolate e ritrascritte, e non ammesse dal G.I. con la precitata ordinanza”.
Svolgimento del processo
Con decreto n. 2016/2017, emesso il 29 marzo 2017 e notificato il 24 aprile 2017, il Tribunale ha ingiunto a CO IO S.r.l. il pagamento in favore della ricorrente LE S.r.l. della somma di € 22.946,00 (oltre a interessi moratori, spese per autentica notarile e spese legali), pari all'importo della fattura n. 344/2016 emessa il 30 settembre 2016 con causale “lavoro di rimozione e
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smaltimento lastre in cemento amianto e successiva copertura con lamiere presso il cantiere di Gussago via Galilei 48 … a corpo dedotto sconto concordato … -4000,00” (all. 1 ricorso).
La società ingiunta, con atto di citazione notificato in data 1-8 giugno 2017, ha proposto opposizione e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 15.000,00 o nella diversa somma da liquidare anche in via equitativa, e in subordine di compensare l'eventuale credito dell'opposta con il proprio credito risarcitorio.
A sostegno dell'opposizione si deduce che:
- CO IO, con scrittura privata del 19.5.2016 (doc. 2), ha subappaltato a LE S.r.l. le opere di rimozione e smaltimento di lastre di eternit di edificio sito in Gussago via Galilei 48 di proprietà di SA Pe, concordando il termine improrogabile dell'8.8.2016 per la consegna dell'opera (clausola 10) e il prezzo complessivo di € 5.040,00 “circa” oltre IVA, da corrispondersi per intero alla consegna ed accettazione dell'opera e ritiro rifiuti “che avverrà il giorno 18.08.2016” (clausola 12);
- CO IO ha inoltre sottoscritto “una bozza conferma di ordine della società LE Srl prima di iniziare i lavori, in data 26.05.2016, dato che i lavori finali non erano ancora stati quantificati e determinati complessivamente, alcuni lavori iniziali indicati non dovevano essere eseguiti, e per cui tale documento non costituisce in alcun modo un preventivo accettato”;
- con mail 3.8.2016 di RE SS, dipendente di CO IO, la subappaltante ha