Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 258
TRIB Termini Imerese
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2970/2021 R.G.
PROMOSSO
DA
MO IA IA PA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo
Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Castellamare di Stabia (Na), via Amato n.7
- RICORRENTE –
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DELLA SICILIA- DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, ed elettivamente domiciliati in Palermo, in Via V. Villareale n. 6;
- RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
1
- che il Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro, con provvedimento passato in giudicato relativo al giudizio recante R.G. n. 215/2017 ha riconosciuto al diploma di conservatorio conseguito presso l'Istituto Musicale “V. Bellini” nell'A.S. 1993/1994, unitamente al diploma di maturità valore abilitante quale titolo AFAM vecchio ordinamento ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso A031, A032, A077 nell'ambito territoriale di Palermo;
- che ella ha partecipato al concorso bandito con DG MIUR n° 85 del 1/2/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che prevedeva l'espletamento della sola prova orale per coloro che avessero un titolo abilitante;
- che, nonostante il possesso di un valido titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie regionali di merito approvate dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia classe AJ56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) in quanto il valore abilitante AFAM, riconosciutole con il provvedimento giurisdizionale, darebbe diritto all'inserimento solo nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e non alla partecipazione al concorso.
Deduceva, in particolare, che sulla base della stessa ordinanza del 26.06.2017, mai reclamata o revocata da successiva sentenza di merito, ella ha visto equiparare il suo titolo AFAM vecchio ordinamento a quelli di nuovo ordinamento, con conseguente riconoscimento del valore abilitante e che ella avrebbe, dunque, partecipato al concorso sulla base di un titolo inoppugnabile.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della docente MO IA IA PA C.F. [...]ad essere inserita nelle graduatorie regionali di merito, scaturite dal concorso “per soli titoli”, ex D.D.G. 85/2018, approvate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia, con riferimento alla classe AJ56 (STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PIANOFORTE), ordinando, alla
2 controparte, di porre in essere tutti gli adempimenti ministeriali, previsti dal Bando ex
D.D.G. 85/2018, funzionali al completamento della procedura concorsuale de quo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per analogo giudizio definito dal TAR Sicilia - Palermo con sentenza di rigetto n.
2787/2019 del 04.12.2019, divenuta definitiva e pertanto avente autorità di cosa giudicata tra le parti;
nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso del quale pertanto, chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 14.08.2023, il Tribunale di Termini Imerese rigettava il ricorso cautelare in corso di causa del 17.07.2023 per assenza del requisito del periculum in mora.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 11.12.2024 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
In proposito, soccorre la Cassazione a SS.UU., che, con ordinanza n. 8098 /2020, ha ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda
3 giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (sul punto altresì Cass. SS.UU: 26.6.2019 n. 17123).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che si verte nella specie in tema di domanda che involge la capacità di diritto privato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2970/2021 R.G.
PROMOSSO
DA
MO IA IA PA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo
Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Castellamare di Stabia (Na), via Amato n.7
- RICORRENTE –
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DELLA SICILIA- DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, ed elettivamente domiciliati in Palermo, in Via V. Villareale n. 6;
- RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
1
- che il Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro, con provvedimento passato in giudicato relativo al giudizio recante R.G. n. 215/2017 ha riconosciuto al diploma di conservatorio conseguito presso l'Istituto Musicale “V. Bellini” nell'A.S. 1993/1994, unitamente al diploma di maturità valore abilitante quale titolo AFAM vecchio ordinamento ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso A031, A032, A077 nell'ambito territoriale di Palermo;
- che ella ha partecipato al concorso bandito con DG MIUR n° 85 del 1/2/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che prevedeva l'espletamento della sola prova orale per coloro che avessero un titolo abilitante;
- che, nonostante il possesso di un valido titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie regionali di merito approvate dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia classe AJ56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) in quanto il valore abilitante AFAM, riconosciutole con il provvedimento giurisdizionale, darebbe diritto all'inserimento solo nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e non alla partecipazione al concorso.
Deduceva, in particolare, che sulla base della stessa ordinanza del 26.06.2017, mai reclamata o revocata da successiva sentenza di merito, ella ha visto equiparare il suo titolo AFAM vecchio ordinamento a quelli di nuovo ordinamento, con conseguente riconoscimento del valore abilitante e che ella avrebbe, dunque, partecipato al concorso sulla base di un titolo inoppugnabile.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della docente MO IA IA PA C.F. [...]ad essere inserita nelle graduatorie regionali di merito, scaturite dal concorso “per soli titoli”, ex D.D.G. 85/2018, approvate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia, con riferimento alla classe AJ56 (STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PIANOFORTE), ordinando, alla
2 controparte, di porre in essere tutti gli adempimenti ministeriali, previsti dal Bando ex
D.D.G. 85/2018, funzionali al completamento della procedura concorsuale de quo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per analogo giudizio definito dal TAR Sicilia - Palermo con sentenza di rigetto n.
2787/2019 del 04.12.2019, divenuta definitiva e pertanto avente autorità di cosa giudicata tra le parti;
nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso del quale pertanto, chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 14.08.2023, il Tribunale di Termini Imerese rigettava il ricorso cautelare in corso di causa del 17.07.2023 per assenza del requisito del periculum in mora.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 11.12.2024 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
In proposito, soccorre la Cassazione a SS.UU., che, con ordinanza n. 8098 /2020, ha ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda
3 giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (sul punto altresì Cass. SS.UU: 26.6.2019 n. 17123).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che si verte nella specie in tema di domanda che involge la capacità di diritto privato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.
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