Trib. Napoli, sentenza 13/02/2024, n. 1178
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa G G, all'udienza del 13 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6868/2022 RG. Lav.
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Aedeo Palazzo, con elezione di domicilio presso lo studio legale dello stesso in Napoli, Corso Meridionale n.47, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. S E, CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliate in Casalnuovo di Napoli, alla Via Napoli n. 76, come da procura in atti, nonché
, c.f. CP_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4
rapp.te e difese dall'avv. R P, con elezione di domicilio in Napoli alla II Traversa Via E. Nicolardi, 95 – Parco Avolio Lotto 5, come da procura in atti, nonché
, rapp.to e difeso dall'avv. M Controparte_5 CodiceFiscale_5
C, con elezione di domicilio in Portici (NA) alla Via Diaz n. 154, come da procura in atti
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 15.04.2022 l'istante indicata in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa come badante addetta all'assistenza notturna in favore di deceduta il 26.09.2021, presso Persona_1
l'abitazione della stessa, in Napoli al viale Fornelli n.7;di essere stata assunta dall'anziana signora nonché dalla nipote della stessa, , e di CP_3
aver lavorato con vincolo di subordinazione e soggezione al potere direttivo ed organizzativo esercitato da entrambe ed in particolare da , CP_3
dal 14.09.2020 sino al giorno del decesso di che il rapporto di lavoro Per_1
de quo era stato formalizzato presso i competenti Istituti Previdenziali ed
Assistenziali solo a far data dal 19.11.2020 ma esclusivamente per 25 ore settimanali, laddove, invece, essa ricorrente aveva osservato l'orario, dettagliato in ricorso, pari ad almeno 56 ore settimanali;di aver percepito una retribuzione mensile di € 550,00 che veniva corrisposta in contanti da
;che il rapporto di lavoro si era protratto sino al 26.09.2021 CP_3
data di cessazione indicata anche nella comunicazione inoltrata all' dalla Org_1
senza concessione di indennità sostituiva di preavviso;che alla CP_3
cessazione del rapporto non aveva percepito il TFR e le altre spettanze ovvero
i ratei di 13^ mensilità non pagati in costanza di rapporto, i ratei di ferie non godute, le maggiorazioni per l'attività lavorativa prestata nelle giornate della domenica né il compenso per lo straordinario prestato.
Dedotta pertanto l'insufficienza della retribuzione percepita in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, richiamato il CCNL Lavoro Domestico – livello CS – di cui invocava l'applicazione quanto meno in via parametrica, ha convenuto in giudizio , in proprio e nella qualità di erede CP_3
legittima , , , , tutte Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
n.q. di eredi legittime in rappresentazione del padre Persona_2
nonché , in proprio e quale erede legittimo in Controparte_5
rappresentazione della madre infine e CP_3 Controparte_6
n.q. di eredi legittimi, chiedendo all'adito giudice del lavoro, CP_7
previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato di lavoro domestico tra essa ricorrente e e/o Persona_1 CP_3
per il periodo dal 14.09.2020 al 26.09.2021 con le modalità indicate in premessa, condannare le parti convenute in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore del complessivo importo di
€ 20.024,36 per i titoli e le causali innanzi indicati, nonché alla rifusione delle spese e competenze professionali, con distrazione.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio con separate memorie, ad eccezione di e ai quali il ricorso non veniva Controparte_6 CP_7
notificato.
In particolare, e , premesso di non avere Controparte_1 Controparte_2
alcuna conoscenza dei fatti di causa, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva anche per intervenuta rinuncia all'eredità. Hanno chiesto, pertanto, di essere estromesse dal presente giudizio;in ogni caso, di accertare e dichiarare che non hanno avuto alcun ruolo attivo con riferimento al rapporto di lavoro oggetto di causa e rigettare di conseguenza ogni richiesta eventualmente avanzata nei loro confronti;con vittoria di spese.
ha eccepito, nell'ordine, l'insussistenza della qualità di erede CP_3
stante la rinuncia all'eredità operata unitamente alle altre parti convenute;la nullità del ricorso introduttivo per genericità delle allegazioni e con riferimento al CCNL prodotto dalla ricorrente solo in stralcio e relativo ad un periodo temporale diverso da quello dedotto in causa;nel merito, ha contestato che sia mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra essa e la ricorrente. Ha concluso affinchè, in via preliminare ed assorbente, venga dichiarata inammissibile, improponibile, improcedibile la domanda come ex adverso formulata, ed, in ogni caso, essa venga rigettata nel merito per infondatezza; in via gradata ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo stante il mancato deposito del CCNL di categoria integrale e per la nullità della prova così come ex adverso articolata;ancora, in via gradata, accertare e dichiarare intervenuta la decadenza e/o prescrizione di tutte le domande formulate dalla ricorrente;con vittoria di spese e competenze professionali.
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4
anche per intervenuta rinuncia all'eredità, la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo, formulando le medesime conclusioni rassegnate da
. CP_3
Infine, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per Controparte_5
violazione del disposto dell'art. 414, n.4, c.p.c., l'inammissibilità dello stesso avendo egli rinunciato all'eredità di , il proprio difetto di Persona_1
legittimazione passiva atteso che , essendo esso stato convenuto in proprio e
nella qualità di erede per rappresentazione, dalla esposizione del ricorso non si evincono minimamente gli elementi di riconducibilità in capo allo stesso come parte del rapporto di lavoro dedotto. Ha chiesto in via preliminare, dichiarare il ricorso nullo e/o inammissibile per carente allegazione dei presupposti di fatto della domanda;ancora, in via ancora preliminare, dichiarare la inammissibilità del ricorso nei confronti di esso convenuto in proprio ed il proprio difetto di legittimazione passiva in proprio e nella qualità di erede;con condanna alle spese legali, con attribuzione.
All'udienza del 17.01.2023 il procuratore della ricorrente dichiarava che per mero errore materiale era stato evocato in giudizio in Controparte_5
proprio anziché in qualità di erede.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed escussione dei testi.
All'udienza odierna, udita la discussione e letti gli atti di causa, il giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
La domanda proposta nei confronti dei resistenti, nella loro qualità di eredi di
, va rigettata per carenza di legittimazione passiva. Persona_3
La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.;nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Nella specie i resistenti pur non contestando di essere chiamati all'eredità in qualità di eredi legittimi hanno rinunciato alla stessa (cfr rinuncia in atti nel
fascicolo delle parti resistenti, atto per notaio registrato in data Persona_4
24.11.2021) e pertanto non rispondono dei debiti ereditari.
La domanda va dunque esaminata nei confronti di , unica tra CP_3
gli eredi ad essere stata evocata anche in proprio.
Il ricorso introduttivo non risulta affetto da nullità.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso sussiste per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c., qualora non vi sia la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi di fatto e di diritto, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda e ciò non risulti possibile neppure attraverso l'esame della documentazione prodotta.
La necessità della specifica indicazione in ricorso sia del petitum che della causa petendi è funzionale, da un lato, a garantire compiutamente il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, a consentire al giudice l'individuazione degli esatti termini della controversia, a realizzare cioè quella circolarità degli oneri di allegazione e prova che costituiscono la struttura portante del rito del lavoro.
La mancanza o l'insufficiente indicazione dei predetti elementi rende, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio inidoneo al raggiungimento del duplice scopo cui è destinato e ne determina la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2, c.p.c..
Nel caso di specie, considerato l'oggetto della domanda, il ricorso contiene allegazioni sufficienti ai fini di una pronuncia sul merito della causa.
Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta, il CCNL applicabile al rapporto di lavoro è stato versato per intero e non già per estratto e le tabelle retributive si riferiscono all'arco di tempo per cui è causa.
Venendo al merito, in atti vi è prova documentale che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 19.11.2020 al 26.09.2021 (cfr. ricevuta Persona_1
di presentazione della comunicazione di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in fasc. parte ric.).
L'istante assume in ricorso che il rapporto di lavoro, in realtà, ebbe inizio in data 14.09.2020 e che esso si è svolto anche alle dipendenze della nipote di
, . Persona_1 CP_3
Nel costituirsi in giudizio premesso di non aver mai CP_3
convissuto con la zia, ha negato di aver assunto la ricorrente, di aver sottoscritto con essa alcun contratto di lavoro e di aver esercitato sulla stessa il potere direttivo e di controllo. In subordine, ha eccepito la mancata iscrizione alle associazioni stipulanti il contratto collettivo di cui è stata invocata
l'applicazione;ha dedotto, ancora, che le prestazioni di lavoro della ricorrente in favore dell'anziana signora terminarono nel mese di agosto del 2021 quando quest'ultima era stata costretta a ricoverarsi in una clinica in seguito alla rottura del femore e che, da quel momento, la ricorrente non si recò a prestare assistenza alla signora né del resto avrebbe potuto farlo, in Per_1
ragione delle rigide prescrizioni imposte a causa della pandemia da Covid19.
Così ricostruiti i termini della vicenda, occorre accertare, al di là della operata qualificazione formale, chi fosse il datore di lavoro della ricorrente e quando iniziò effettivamente il rapporto di lavoro.
Analizziamo a tal fine le deposizioni dei testi sentiti.
La teste , che ha promosso un giudizio nei confronti delle Testimone_1
stesse parti convenute avente ad oggetto differenze retributive e TFR, ha dichiarato: “Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato presso la stessa abitazione sita in Viale Nicola Fornelli n. 7 presso la signora dal settembre 2020 Persona_1
fino al settembre 2021. Io avevo iniziato a lavorare presso questa abitazione prima, nel
2010, la ricorrente arrivò dopo, quando la signora non stava più tanto bene e Per_1
vi era bisogno di una presenza anche la notte. Quando arrivò la ricorrente io lavoravo tutti i giorni dalle 8.30/9.00 fino alle 14.30/15.00, facevo da mangiare, sistemavo in cucina e andavo a casa che abitavo vicino. Alle 19.30/20.00 arrivava la ricorrente e rimaneva tutta la notte, fino al mattino, non sempre mi aspettava, ma spesso rimaneva fino alle 8.30, prendevamo il caffè insieme e poi andava via. Tanto accadeva tutti i giorni. Nella casa la signora viveva da sola, la nipote veniva a Per_1 CP_3
trovarla, anche con i ragazzi e con il marito. Parlando sia con la signora che Per_1
vedeva che le forze le venivano meno, sia con la nipote fu deciso di prendere CP_3
una persona anche per la notte, e mettemmo in giro la voce e si fece avanti la ricorrente. Accompagnai io la ricorrente la prima sera che iniziava a lavorare, ricordo che c'erano sia la signora che la nipote . La signora era molto Per_1 CP_3 Per_1
anziana, aveva 92 anni circa, sia lei che mi dicevano le cose da fare e mi CP_3 pagavano lo stipendio, soprattutto nell'ultimo periodo. lasciava a volte la CP_3 CP_3
busta con i soldi anche per la ricorrente. La ricorrente lavorava tutti i giorni, il sabato iniziava alle 20.00, rimaneva fino alle 14,00 della domenica e poi andava a casa e poi tornava di nuovo alle 20.00. La signora non voleva più stare da sola, non era Per_1
più sicura nel camminare. A volte la domenica andavo anche io a salutare la signora
Lo stipendio della ricorrente era di € 550,00 al mese, me l'avevano detto sia Per_1
la ricorrente che con cui ero in confidenza. La signora venne ricoverata CP_3 Per_1
ad agosto 2021 perché si era rotta il femore. La ricorrente in quel periodo andava a trovare la signora in ospedale, poi la signora è finita, non è più tornata a casa. La nipote veniva circa tre-quattro volte al mese a trovare la zia, ma la zia a volte la CP_3
chiamava e lei veniva, questo riferisco per le volte in cui ero presente, non so se veniva anche nel pomeriggio quando io non c'ero. Mi risulta che la signora avesse Per_1
dato delega sua pensione alla nipote per prelevare la alle poi insieme le CP_3 Org_2
due donne dividevano le somme per pagare le bollette e gli stipendi.>
Il teste marito della , ha riferito: “conoscevo la Tes_2 CP_3
signora Sono stato più volte presso la sua abitazione e ho incontrato anche la Per_1
ricorrente, tanto accadeva quando andavamo a fare visita, circa una volta alla settimana, alla zia. La zia viveva da sola, non aveva figli, era la nipote più CP_3
vicina, dal 2016 viviamo a Napoli, prima stavamo ad Acerra;e poi c'era l'altro nipote
che era il proprietario dell'appartamento dove viveva che quindi a volte si CP_5
recava a trovarla, anche per pratiche condominiali. La zia aveva la sua pensione e aveva la delega per ritirarla alle poste, quindi la portava alla zia ed era la zia CP_3
personalmente che la divideva per provvedere a tutte le spese mensili. La zia era stata una preside di scuola ed era in grado di prendere tutte le decisioni da sola, solo nell'ultimo mese quando venne ricoverata si lasciò andare. Dopo il ricovero in ospedale la zia venne portata alla clinica , dove finì senza fare ritorno a Org_3
casa, e in tutto quel periodo per le restrizioni Covid non era possibile entrare per fare assistenza. La signora impartiva lei le direttive alle badanti, lei era in grado Per_1
di dire a tutti cosa fare, anche alla nipote, a volte andava trovarla e la zia le CP_3
chiedeva di fare alcune pulizie e mia moglie le faceva. La ricorrente iniziò a lavorare a settembre/ottobre 2020, ricordo che durante una visita la zia manifestò questa richiesta, per compagnia, era presente anche l'altra badante Quindi Tes_1
attraverso fu trovata . Tes_1 Per_5
La teste ha ricordato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché Testimone_3
sono amica della ricorrente da dieci anni, per questo motivo conosco i posti dove ha lavorato. ADR Ricordo che ha lavorato presso questa abitazione in Napoli viale Nicola
Fornelli e che il lavoro iniziava a settembre del 2020 e durava circa un anno;il rapporto è finito a settembre 2021. ADR In questo periodo sono andata a trovare la ricorrente sei o sette volte, forse anche di più;andavo a trovarla la domenica perché lei terminava il lavoro alle 14, 14,30, quindi alle 13,30 andavo da lei, prendevo il caffè e poi uscivamo. ADR La ricorrente lavorava tutti i giorni, faceva la notte, iniziava a lavorare alle 20,00 e terminava alle 8,00 del mattino, il sabato attaccava alle 20,00 e finiva alle 14/14,30. ADR In casa abitava la signora anziana che non sempre Per_1
era lucida, parlava poco, capiva le cose ma non riconosceva le persone, quando salivo mi chiedeva
ADR In queste occasioni ho visto la nipote dire ad di non dimenticare di dare le Pt_1
medicine. ADR Ho visto la nipote portare ad i soldi che servivano per CP_3 Per_1
pagare in quanto non poteva uscire, non camminava bene e non Pt_1 Per_1
poteva andare in banca. ADR So che lo stipendio di era di euro 550,00 al mese, Pt_1
lo so perché siamo amiche da tanto tempo. ADR Il lavoro finì perché la signora cadde e si ruppe il femore e venne ricoverata in ospedale, so che Per_1 Pt_1
andava in ospedale la notte e mi risulta che non venne pagata, poi la signora morì e venne licenziata, mi risulta che da quel momento, quando telefonava alla Pt_1 Pt_1
signora per sollecitare il pagamento, lei non rispondeva. ADR La mattina ad CP_3
assistere c'era una signora polacca, che lavorava fino alle 16,00, di nome Per_1
penso che la signora dalle 16,00 alle 20,00 fosse da sola. ADR La Tes_1 Per_1
domenica pomeriggio, dopo la passeggiata, riaccompagnavo a casa con mio Pt_1
marito. ADR La signora parlava poco, non l'l ho mai vista fare delle richieste Per_1
né ad né alla nipote , per esempio non l'ho mai vista chiedere delle Pt_1 CP_3
pietanze in particolare o dare delle indicazioni sulla pulizia della casa. ADR La signora camminava a piccoli passi ed aveva bisogno di appoggio al braccio, Per_1
la aiutava ad arrivare a bagno ed a lavarsi. ADR Non so dire se era Pt_1 CP_3
munita di delega per la banca ma l'ho vista portare i soldi. L'ho vista portare i soldi per lo stipendio. ADR venne ricoverata prima all' e poi a Per_1 Org_4 Org_5 Posillipo e so per quanto riferitomi da che lei andava a trovarla, a portarle Pt_1
biancheria e mi risulta che rimanesse anche la notte”.
Infine, la teste : “Sono amica di da venti anni, abbiamo Tes_4 CP_3
lavorato insieme dal 2004 al 2023 presso il di Napoli sito al Vomero Org_6
al vicoletto Cimarosa;finchè abbiamo lavorato insieme ci vedevamo tutti i giorni ma anche nell'ultimo periodo, da quando è cessato il lavoro, siamo rimaste in contatto.
ADR Sono stata con a casa della zia , come la chiamava lei, tanto è CP_3 Pt_2
accaduto qualche volta nelle settimane in cui lavoravamo mezza giornata. ADR La zia
lavorava in Viale Fornelli n. 7 vicino le rampe a Napoli. ADR Sono Pt_2 Parte_3
salita in casa, la casa non era molto grande, c'era una camera da letto, un piccolo soggiorno, una cucina ed un bagno. La zia abitava da sola. In queste visite, che io ricordo accadevano per lo più di pomeriggio, non ho mai incontrato la ricorrente che mi viene indicata come presente qui in aula. La signora era molto in gamba, Per_1
era determinata nelle sue richieste, soprattutto insisteva per avere visite da . Mi CP_3
risulta che nell'ultimo periodo non uscisse più e provvedeva al ritiro della CP_3
pensione presso l'Ufficio Postale, aveva una delega presso l'Ufficio Postale per CP_3
prelevare la pensione della zia, che poi le consegnava, mi è capitato di accompagnarla alla Posta per questa incombenza. ADR La zia era completamente autonoma, negli ultimi tempi aveva richiesto un bastone ma solo per maggiore sicurezza, era in grado di provvedere da sola alle sue esigenze personali, ricordo di averla vista preparare la camomilla del pomeriggio, solo per lavori più pesanti come lavare biancheria a mano, aspettava la nipote. ADR Ricordo che nell'estate precedente a quello che fu il suo ultimo anno di vita, la zia esprimeva a la necessità di avere compagnia anche di CP_3
notte e si rese necessario trovare una persona, non so come fu individuata la signora per l'assistenza notturna. ADR So che dopo la caduta, che avvenne nell'estate, la zia fu ricoverata e non fece più ritorno a casa. ADR So che si recava a trovare la zia CP_3
tutte le settimane per una volta a settimana. ADR Ricordo che riceveva delle CP_3
telefonate da parte delle collaboratrici della zia, ricordo che si raccomandava di seguire le indicazioni della zia. ADR Ricordo la presenza di una signora di nome che Tes_1
aiutava la signora al mattino, e poi o che era subentrata per la Per_1 Pt_1 Per_5
notte nell'ultimo periodo”.
Appare, a questo punto, opportuno richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa gli elementi caratterizzanti la subordinazione.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta, com'è noto, sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al “quando” e soprattutto al
"quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, o nomen iuris attribuito dalle parti, qualora nello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, quest'ultimo si sia concretamente atteggiato come subordinato.
Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto>(Cass. ordinanza n. 23816 del 2.9.2021).
Se pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce
l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa, d'altro canto, posto che qualsiasi
attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva
e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo
e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;assenza di rischio imprenditoriale;obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;retribuzione predeterminata a cadenza fissa;pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;esclusività della prestazione;infungibilità soggettiva della prestazione;esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Ebbene, avuto riguardo alle risultanze emerse dalle dichiarazioni testimoniali anzidette, e in particolare a quelle provenienti dalle testimoni indotte dalla ricorrente, non può dirsi raggiunta la prova circa la riconducibilità del rapporto di lavoro in esame alla convenuta , quale effettiva CP_3
datrice di lavoro della ricorrente cui faceva capo l'organizzazione e controllo della prestazione lavorativa: invero, alcun riscontro è emerso dalla istruttoria espletata all'esistenza di quegli indici sintomatici cui si è fatto riferimento.
Nulla è emerso sull'assoggettamento di al potere direttivo Parte_1
e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;nulla in ordine alla presenza di controlli concreti sugli orari e sulle modalità esecutive delle svariate prestazioni eseguite, da parte di ;nulla su manifestazioni CP_3
dirette o indirette di potere gerarchico della stessa;nulla sulla soggezione a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
La circostanza che era munita di delega al prelievo sul conto CP_3
corrente della zia e che fosse la stessa a pagare materialmente ogni mese la retribuzione ad non è sufficiente, di per sé, a radicare la titolarità del Pt_1
rapporto di lavoro in capo alla parte convenuta.
D'altro canto, se i primi due testi sentiti hanno un interesse diretto all'esito della causa, le deposizioni dei testi “indifferenti” e Testimone_3 Tes_4
hanno offerto una ricostruzione dei fatti di causa di segno
[...]
diametralmente opposto, soprattutto con riferimento alla circostanza dell'autosufficienza o meno di . Persona_1
In ogni caso, appare del tutto verosimile attribuire alla presenza della nipote, nelle occasioni in cui si recava presso l'abitazione della zia, il valore di un sostegno, innanzitutto affettivo e morale, e all'occorrenza di contributo concreto nella gestione delle incombenze domestiche, aiuto comprensibile nei confronti di una persona anziana, desiderosa di consiglio, ad esempio, al
momento dell'ingresso in casa di una nuova collaboratrice, ovvero di controllo, per maggiore attenzione, al momento dell'esborso di cospicua somma di denaro. In tali termini possono trovare significato i messaggi via
Whatsapp, versati in atti mediante riproduzione per immagini e apoditticamente attribuiti dalla parte ricorrente alla corrispondenza intrattenuta con la resistente : al di là di ogni considerazione CP_3
circa l'effettivo valore probatorio delle riproduzioni per immagini degli screenshot del cellullare, in mancanza di dati certi in ordine alla conformità delle stesse agli originali nonché circa la effettiva titolarità o disponibilità
d'uso delle utenze in capo alle parti in causa, è facile rilevare che le conversazioni in questione attengono all'ultimo mese di vita della signora
quando quest'ultima era ricoverata in ospedale a seguito Persona_1
di rottura del femore, circostanze atte a spiegare eventuali richieste di informazioni sul suo stato di salute e l'andamento delle cure da parte della nipote.
Deriva da quanto sin qui illustrato che, in difetto di risultanze concrete in ordine all'essenziale elemento della subordinazione nei confronti di CP_3
, in applicazione della regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967
[...]
c.c., la domanda deve essere rigettata.
Il segno della decisione e la natura degli interessi coinvolti giustificano compensazione delle spese tra le parti.