Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2251

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2251
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2251
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 4.12.2024, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. FARINOTTI LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERSELLI PARIDE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del Controparte_1
4.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con , a Parte_1 Controparte_1
CUBA, in data 21.12.2017 (anno 2018, atto n. 1, reg. BIANZANO, parte II, serie C), dalla cui unione non nascevano figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 15.10.2024, il Giudice sentiva ampiamente le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione avente esito negativo;
autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza del 17.10.2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 4.12.2024 per l'escussione delle prove orali ammesse.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti
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